5 PUNTI PER CAPIRE COSA SI PUO’ FARE
PREMESSA IMPORTANTE:
FEDERMOBILI è l’associazione di Categoria che rappresenta la Distribuzione Tradizionale di Arredamento.
La Grande Distribuzione Organizzata del mobile non rientra tra i nostri associati né rappresentati. La GDO ha organizzazione, servizio ai clienti, contratti di lavoro e accordi sindacali diversi da quella dei negozi di arredamento e segue regole e indicazioni che differiscono dalle nostre.
1 – Consegne e montaggi
Il DPCM del 26 Aprile ha prorogato la sospensione delle attività di commercio al dettaglio la cui apertura è stata annunciata per il 18 Maggio. Con il medesimo decreto è stato fornito un allegato nel quale vengono dettagliate le attività che potranno, invece, riprendere ad operare con l’inizio della prossima settimana.
Le attività sono state esplicitate secondo i Codici Ateco di appartenenza.
Il codice 47.59.10 NON rientra tra quelli presenti nell’allegato, quindi i negozi di arredamento potranno riaprire completamente la loro attività dal 18 Maggio 2020 (salvo diverse indicazioni future).
I codici inseriti nel citato allegato, che sono di interesse per la nostra categoria, risultano essere due e vanno intesi completi di tutti i loro sottocodici:
43 – lavori di costruzione specializzati
49 – trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
Il sottocodice Ateco 43.32.02, prevede:
- installazione di porte (ESCLUSE quelle automatiche e girevoli e i cancelli automatici), finestre, intelaiature di porte e finestre in legno o in altri materiali
- installazione di cucine su misura, scale, arredi per negozi e simili
- completamenti di interni come controsoffitti, pareti mobili eccetera
Chi, nella registrazione della propria attività, ha inserito il codice 43.32 dal 4 Maggio 2020 può riprendere l’attività di consegna e montaggio.
Il sottocodice Ateco 49.42.00, prevede:
- servizi di trasloco per imprese o famiglie effettuati tramite trasporto su strada, incluse le operazioni di smontaggio e rimontaggio di mobilia
In questo caso se, nella registrazione della propria attività, è inserito il codice 49.42.00 l’attività di trasloco è concessa anche al negozio. Poiché l’attività di trasloco realizzata da un negozio di arredamento verosimilmente riguarda la movimentazione di merci che sono anche oggetto di una compravendita, in questi casi è possibile provvedere alla consegna e al montaggio dei mobili eventualmente acquistati dal cliente in occasione del trasloco.
- che è comunque possibile avvalersi di operatori esterni all’azienda (trasportatore/installatore) in possesso dei codici ateco autorizzati.
- che è possibile aggiornare i codici Ateco con comunicazione all’Agenzia delle Entrate e comunicazione alla Camera di Comercio (basta chiedere al commercialista). La procedura è rapida e i costi prevedono 30€ per i diritti di segreteria ai quali si aggiungono le imposte di bollo che variano da territorio a territorio.
- che grazie all’accoglimento da parte del MISE della richiesta di modifica di una FAQ avanzata il 30 aprile da Federmobili e FederlegnoArredo è comunque possibile procedere con la consegna e il montaggio dei mobili venduti in negozio prima del lockdown, a prescindere dal codice ateco dichiarato. Vedi comunciazione Federmbili
Precisiamo che nel citato codice ATECO 31 NON è menzionata, né prevista, la posa in opera o il montaggio dei mobili. Quest’ultima, anche sul sito dei codici ateco, viene rimandata al codice 43.32.
2 – Accesso in Azienda, magazzini, ricezione e consegna merci
- Con riferimento alle attività produttive sospese, di cui alla normativa emergenziale COVID-19, il DPCM 10 aprile 2020 (e confermata nel DPCM 26 Aprile), ha aggiunto alcune novità al regime di deroghe già esistenti. In particolare, previa comunicazione al Prefetto di competenza, ai sensi della sopra citata disposizione, a far data dal 14 aprile 2020:
- è ammesso l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente, o terzi delegati, per l’attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione;
- è consentita la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture;
- Le attività di cui sopra dovranno obbligatoriamente svolgersi nello stretto rispetto delle misure di sicurezza sanitaria di cui allo stesso DPCM 10 aprile 2020 (che consolida ed abroga i precedenti DPCM 8 Marzo 2020, 9 Marzo 2020 e 11 Marzo 2020), nonché di tutta la normativa applicabile in materia, e del “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali”.
- La comunicazione, dovrà essere inviata al Prefetto a mezzo PEC (il fac simile è scaricabile dal nostro sito). Per quanto riguarda la provincia di Milano è necessario effettuare la comunicazione alla Prefettura tramite il portale dedicato (per Milano e provincia non sono più ammesse comunicazioni via PEC).
Vi invitiamo a verificare presso la Prefettura della vostra provincia eventuali servizi di invio telematico o portali dedicati.
Consigliamo di fornire ai dipendenti (che devono comunque compilare il modello di autodichiarazione del Ministero dell’Interno evidenziando la “comprovata esigenza lavorativa”) e agli autotrasportatori una copia della comunicazione trasmessa al Prefetto ai sensi di legge, in modo tale da poterla esibire in occasione degli eventuali controlli dell’Autorità durante il percorso di lavoro. - Le consegne ed i montaggi, comunque, devono essere concordati tra la parte venditrice e la parte acquirente. Quest’ultima potrebbe non voler ricevere persone estranee nell’abitazione, così come il negoziante può avere deciso, attenendosi alle misure più restrittive contenute nel decreto, di sospendere le consegne per salvaguardare la salute del proprio personale e della clientela.
Precisiamo, infine, che Federmobili, essendo un’associazione di categoria, ha la facoltà di informare, nella maniera più completa possibile con le notizie a disposizione, e consigliare comportamenti virtuosi e rispettosi delle disposizioni vigenti ma non ha poteri né autorità per permettere o vietare attività di alcun genere.
3 – Accesso alle case dei clienti
Per quanto riguarda i montaggi e l’accesso alle case dei clienti non è stato specificato nulla.
Federmobili ha predisposto un Vademencum, scaricabile qui.
In considerazione di questa prima finestra di attività e in vista della ripartenza a pieno regime nei modi e nei tempi che le competenti autorità indicheranno, ci si dovrà occupare di come ripensare la fase di montaggio e installazione di mobili presso l’abitazione del cliente, dove, di solito, non sono presenti le figure professionali preposte al coordinamento delle misure di sicurezza, alle quali compete la definizione dei presidi sanitari minimi necessari.
Federmobili, in collaborazione con CNA, mette a disposizione delle linee guida che intendono offrire uno schema di lavoro per adottare le misure minime di protezione sanitaria nei confronti del contagio, in attesa che vengano emanati precisi provvedimenti da parte delle autorità, per la gestione di piccoli cantieri temporanei presso le abitazioni dei clienti.
A tali linee guida ci si potrà ispirare anche per organizzare i sopralluoghi nelle abitazioni private in fase prevendita.
Il già citato “protocollo sottoscritto il 14 Marzo” recita: “qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.”
Dalle informazioni in nostro possesso, gli artigiani che durante il lockdown effettuano interventi presso le abitazioni private (idraulici, elettricisti, assistenze per guasti elettrodomestici, ecc.) utilizzano come DPI mascherina, guanti e igienizzante per le mani.
Invitiamo comunque tutti gli operatori interessati a contattare le autorità locali (Questura, Prefettura, Polizia Municipale, ecc.), prima di intraprendere qualsiasi attività.
4 – Riapertura degli spazi commerciali
Per quanto riguarda la riapertura delle attività sospese, al momento fa fede il DPCM del 26 Aprile, che proroga la sospensione delle attività fino al 18 Maggio. Si può supporre che quando potranno ripartire (Fase 2, non esistono ad oggi indicazioni di date certe), tali attività saranno, in linea generale, tenute a rispettare le medesime condizioni previste per gli esercizi commerciali che non hanno forzatamente chiuso.
Al riguardo il citato Decreto prevede:
“Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5;”
Nell’allegato 5 “Misure per gli Esercizi Commerciali” si prevede:
- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento.
- Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura.
- Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
- Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento
- Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
- Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
- attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
- per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimò di due operatori;
- per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
5 – Pulizia e sanificazione
Con l’aggiornamento odierno del “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto fra il Governo e le parti sociali”, il punto più rilevante è che è stata chiarita la portata dell’accezione “sanificazione”, che aveva portato a interpretazioni non univoche soprattutto, riferendosi ora esplicitamente alla sanificazione individuata dal Ministero della Salute (circ. 5443/2020) ovvero una “pulizia accurata delle superfici ambientali con acqua e detergente seguita dall’applicazione di disinfettanti comunemente usati a livello ospedaliero” eseguibile pertanto dal personale ordinariamente addetto a tali servizi, e non già delle sanificazioni che comportino certificazioni di ditte esterne specializzate.
E’ stato inoltre precisato che nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.
INFINE
Si raccomanda di verificare sempre, nei territori dove si svolgono le attività, se gli Enti Locali hanno emanato ulteriori ordinanze con indicazioni più dettagliate, restrittive o derogative rispetto a quanto previsto dal Governo su scala Nazionale
28 Comments
Se ben ho capito non servono certificazioni.. Relative alla sanificazione…
Buonasera sono titolare di uno Showroom di elementi di arredo in provincia di Genova che ha potuto aprire il 4 maggio e siccome noi normalmente siamo aperti la domenica la mia domanda è – In questo periodo di restrizioni possiamo rimanere aperti anche la domenica? –
Grazie infinite.
Cordialità
Rudy Lagomarsino
Buonasera sono Ligorio Alessandro titolare di una azienda di arredi in legno a Taranto. Siccome dovrei consegnare un arredamento di un erboristeria in provincia di Bari e il mio codice ATECO e 16 1000 non riesco a capire se mi è possibile effettuare il montaggio settimana prossima. Anche perché il mio cliente mi sta pressando perché non può lavorare. Grazie mille
Buongiorno Alessandro,
nella descrizione del suo codice Ateco – che nell’elenco delle attività che possono operare – non viene menzionato il montaggio ma solo la fabbricazione.
Le consigliamo di contattare le Autorità locali che sono le uniche che possono vietare o derogare l’operatività.
Buona giornata
Buonasera. Ottimo compendio! Ho un paio di dubbi: 1) la richiesta di un ulteriore codice ATECO sarebbe qualificato come SECONDARIO? Se si, la circolare dell’agenzia delle entrate n. 8 precisa che solo i codici primari possono essere utilizzati in ambito covid, quindi non servirebbe a nulla. Circa la sanificazione, bisognerebbe fare pressioni perchè non siano necessarie scartoffie per dimostrare di averla fatta altrimenti si spenderà più in burocrazia che in igienizzazione.
Buonasera, nella circolare citata, se non erriamo la 8/E del 3 Aprile 2020, dove si parla di esercizio di più attività nell’ambito della stessa impresa, si parla di sospensione di versamenti e adempimenti di contributi. E si dice che tali sospensioni si applicano all’attività prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa – intendendosi per tali quelle da cui deriva la maggiore entità dei ricavi o compensi. Non abbiamo riscontrato, invece, nelle nostre verifiche differenze tra codici primari o secondari. È importante che i codici siano tutti esplicitati nelle tabelle delle visure camerali, mentre non hanno riscontro e validità se inseriti nella.descrizione dell’attività. Per quanto riguarda la sanificazione e le altre operazioni per garantire sicurezza sui luoghi di lavoro, si sta cercando di semplificare il più possibile, ma, comunque, documenti comprovanti determinate operazioni di igienizzazione e rispetto delle norme dovranno essere prodotti dal titolare dell’azienda o dal responsabile della sicurezza.
Grazie, buona serata
Grazie..
Chiarissimi..
Buongiorno. Sono sicuro che l’indicazione di avvalersi di documenti “comprovanti determinate operazioni di igienizzazione e rispetto delle norme ” sia prudenziale, ma anche molto onerosa. Mi permetto di sottolineare come anche Confcommercio nelle faq indichi: “I datori di lavoro hanno la responsabilità di porre in essere tutte le misure preventive, prudenziali e cautelative per prevenire il rischio di contagio dei lavoratori. Le misure devono essere idonee ad assicurare la salubrità degli ambienti di lavoro (pulizia, sanificazione, utilizzo dei dpi), potranno investire aspetti di natura organizzativa, dovranno comprendere la corretta formazione e informazione dei lavoratori e dei soggetti esterni che eventualmente frequentano il posto di lavoro (imprese terze, fornitori, imprese di pulizi, ecc.).
Per le misure da adottare va fatto riferimento al Protocollo sottoscritto da associazioni datoriali e organizzazioni sindacali aggiornato al 26 aprile, all’Accordo Quadro specifico per i nostri settori Confcommercio e organizzazioni sindacali del 27 marzo e all’allegato 5 – misure per gli esercizi commerciali – del DPCM 26 aprile (che riprende esattamente l’allegato del DPCM del 10 aprile).”
E ancora: “Per pulizie quotidiane/sanificazione si intende il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rendere salubre un determinato ambiente mediante le attività di pulizia, di detergenza e/o la successiva disinfezione. Riferimento UNI 10585 : 1993. Il Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 (23 marzo 2020)” indica che la pulizia/sanificazione e disinfezione possono essere svolte separatamente o essere condotte con un unico processo utilizzando prodotti che hanno duplice azione. E’ importante rimuovere lo sporco o i residui di sporco che possono contribuire a rendere inefficace l’intero processo. Nello stesso Rapporto viene indicato che nel caso in cui vi sia stata la presenza di casi sospetti di persona con Covid-19, è necessario procedere alla sanificazione dell’ambiente, intesa come attività che riguarda il complesso di procedure e operazioni atte a rendere salubre un determinato ambiente mediante interventi di detergenza e successiva disinfezione. La sanificazione della stanza/area deve essere eseguita secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute (pulizia con acqua e sapone e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% o con alcol etilico al 70% per superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio). Pertanto allo stato gli unici parametri certi ed ufficiali in ordine alla sanificazione rimangono quelli contenuti nella circolare sopra richiamata, e dove si parla di “sanificazione periodica” (la cui periodicità è rimessa alla valutazione del ddl).”
Mi pare quindi che si chieda solo di pulire e disinfettare a fondo. Comunque, qualunque cosa succeda in un punto vendita, che si abbiano carte che dimostrino che noi si sia fatto tutto ciò che si doveva fare o meno, la colpa, per il fatto stesso che il fatto sia accaduto, ricade sull’imprenditore secondo il principio che “se si fosse fatto tutto il possibile, il fatto non sarebbe accaduto”. Credo quindi sia più utile spendere i soldi nella pulizia che in carte che dimostrino che si sia fatta.
Ma visto che nel mio negozio non facciamo vendita al dettaglio ma solo contratti e progettazione possiamo aprire dal 4 maggio? Grazie molte.
Buongiorno Giampiero,
dovrebbe verificare come è inquadrata la sua attività e agire di conseguenza.
L’elenco aggiornato delle attività commerciali, professionali e produttive ammesse ad esercitare è l’allegato 3 all’ultimo DPCM del 26 Aprile
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg
Buona giornata
Buongiorno, sono il titolare di un’azienda di produzione materassi con codici 31, vorrei sapere se dal 4 maggio posso effettuare consegnare presso i magazzini di miei clienti rivenditori di mobili o specialisti del dormire.
Grazie.
Buongiorno Marco,
assolutamente si.
Le consigliamo, prima di procedere con le consegne, di contattare i suoi rivenditori per avere certezza che siano in grado di ricevere la merce ed abbiamo optato per la possibilità di apertura dei loro magazzini con comunicazione al prefetto.
buona giornta
Buongiorno sono un montatore di mobili che precauzioni bisogna seguire nel effettuare la consegna presso una abitazione intesa come scarico merce e installazione Dell arredo anche a piani elevati …. basta indossare mascherina e guanti mono uso e avere un gel igenizzante per le mani cosa che già renderebbe poco praticabile una consegna figuriamoci se bisogna portare le cose ad un 4 piano ….
Buongiorno Pasquale, stiamo predisponendo un Vademecum per il comportamento da tenere a casa del cliente e i dispositivi di protezione da utilizzare.
La salvaguardia della salute, anche in fasi di lavoro complesse, di chi opera e di chi abita la casa devono essere garantite.
Nulla sarà semplice d’ora in avanti e dovremo cercare tutti di fare la nostra parte, non possiamo attendere che il contagio sia a zero per poter riprendere a lavorare come eravamo abituati a fare, quindi qualche regola bisognerà rispettarla.
Grazie
Buona giornata
Quindi ancora non non esiste un protocollo da rispettare per effettuare le consegne ?
Dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri si legge: “Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro. È consentita anche la vendita di ogni genere merceologico, se effettuata per mezzo di distributori automatici.” Significa che circa la vexata quaestio dell’ingresso a casa del cliente è sufficiente (oltre a guanti e mascherina e alla sanificazione del consegnato e del luogo in cui si lavora) mantenere la distanza di sicurezza? Grazie per la risposta.
Buonasera come al solito in Italia, almeno capita a me, non riesco a capire le leggi, i dpcm e quant’altro; dovrebbe altresì essere una spiegazione chiara e dettagliata leggibile al professore ed all’alunno. E mi spiego, a proposito di sanificazione, quando parliamo di superfici espositive di oltre 500 mq. vorrei capire in che modo intervenire: solo negli uffici o anche nell’esposizione stessa. Dico questo perchè nel marasma ci sono ditte addette alla stessa sanificazione che affermano di dover spruzzare i loro prodotti sui mobili e pavimenti e chi, invece, dice dobbiamo coprire i mobili con celophane e poi spruzzare. Mi date opportune spiegazioni?. E poi: la periodicità di detti interventi ed i costi? Grazie
Buongiorno,
Con il codice 475910
Dal 4 maggio si può emettere fattura per la consegna merce al cliente?
Grazie
Buon giorno,
trovo assurdo che nel paese in cui abito, Valenza (AL), oggi 02 maggio sia stato riaperto il mercato alimentare in piazza ma si neghi il trasporto e il montaggio dei mobili già ordinati ormai a novembre dell’anno scorso. Con un po di regole e precauzioni il lavoro potrebbe riapartire ed essere svolto!!!! Purtroppo mi ritrovo a lasciare la casa in cui sto e trasferirmi senza nessun mobile e dormire su un materasso gonfiabile. Situazione ignobile provocata da gente ignorante!!!!! Mascherina obbligatoria e via e tante cose potremo riuscire a farle normalmente……
Buongiorno,vorrei un’informazione:per un negozio di arredamento con superfice maggiore di 2000 mt di esposizione,come avverrà la sanificazione. Da una parte,ci dicono che sia obbligatoria essere effettuata da aziende esterne con approvata fattura,dall’ altra ribadiscono che non è obbligatoria essere fatta da costoro ma bensì possono effettuarla direttamente i titolari dell’azienda con i rispettivi igienizzanti!!! Non si capisce cosa si deve fare esattamente prima di riaprire! Gentilmente è possibile una risposta certa e sicura,grazie mille.
Buongiorno, con codice ateco 464710, posso consegnare e montare mobili in casa dei clienti?
grazie
Buongiorno vorrei sapere se è prevista la possibilità di recarsi a casa dei clienti per il rilievo delle misure. Grazie
Buonasera, con il SOLO codice ateco 43.32 si possono consegnare e montare arredi a casa dei clienti?
Buongiorno, per quanto riguarda il rilievo e la verifica delle misure a casa dei privati è stato decretato qualcosa?
Grazie
Buonasera, volevo capire se una volta inviata la comunicazione al Prefetto locale, ci sono tempi di risposta o se dopo 48 ore si può procedere con il silenzio assenso.
Grazie
Buongiorno,
vorrei chiedere per le misure cautelative nei nostri negozi ed in particolare negli uffici per ricevere i clienti:
– Usare la barriera in plexiglass sulla scrivania che ostacolerebbe anche il passaggio dei cataloghi o dei campioni e la vista degli schermi dei computer per la progettazione in alcuni casi;
– Ci sono dei vincoli in base ai metri quadrati dell’ufficio per poter ospitare 2 persone in caso di una coppia….
– Tenere la distanza di 1 metro tra noi e anche tra loro….
Grazie.
Buonasera ho due negozi di arredamento non ho ancora capito se alla riapertura del 18 maggio devono essere sanificati da aziende specializzate oppure se la santificazione può essere eseguita dal personale addetto alle normali pulizie.
Grazie
Buongiorno, Il mio commercialista insiste nel dire che il codice Ateco 49.42 non lo può aggiungere perché prima dovrei fare una serie di corsi professionali per traslochi e immatricolare il furgone con il conto terzi, mentre io ho provato a dirle che come letto su questa rubrica
” Il sottocodice Ateco 49.42.00, prevede:
•servizi di trasloco per imprese o famiglie effettuati tramite trasporto su strada, incluse le operazioni di smontaggio e rimontaggio di mobilia
In questo caso se, nella registrazione della propria attività, è inserito il codice 49.42.00 l’attività di trasloco è concessa anche al negozio. Poiché l’attività di trasloco realizzata da un negozio di arredamento verosimilmente riguarda la movimentazione di merci che sono anche oggetto di una compravendita, in questi casi è possibile provvedere alla consegna e al montaggio dei mobili eventualmente acquistati dal cliente in occasione del trasloco.”
ed anche
” Segnaliamo:
1.che è possibile aggiornare i codici Ateco con comunicazione all’Agenzia delle Entrate e comunicazione alla Camera di Commercio (basta chiedere al commercialista). La procedura è rapida e i costi prevedono 30€ per i diritti di segreteria ai quali si aggiungono le imposte di bollo che variano da territorio a territorio.
Lui insiste ma io penso che abbiate ragione voi, saluti Angelo