Utilizzo in compensazione tramite modello F24, da parte del cessionario, del credito d’imposta art. 65 del decreto “Cura Italia” e del credito d’imposta art. 28 del decreto “Rilancio”
Istituzione dei codici tributo – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 39/E del 13 luglio 2020.
Come noto, il decreto “Cura Italia”, all’articolo 65, riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta, pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione degli immobili rientranti nella categoria catastale C/1, relativo al mese di marzo 2020.
Il decreto “Rilancio”, con l’articolo 28, riconosce, invece, ai soggetti indicati nello stesso articolo, un credito d’imposta commisurato all’ammontare dei canoni di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo, ovvero dei canoni dovuti in relazione a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, che comprendono almeno un immobile a uso non abitativo.
Ciò detto, l’articolo 122, comma 2, lettere a) e b), del decreto “Rilancio”, prevede che, fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta suindicati possano, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Le modalità di comunicazione, all’Agenzia delle Entrate, della cessione dei suddetti crediti d’imposta e di utilizzo degli stessi, da parte dei cessionari, sono state definite con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° luglio 2020 (si rinvia, per un maggior approfondimento, alla nostra nota informativa n. 33 del 2 luglio 2020).
A tale riguardo, si ricorda che, nel caso in cui i cessionari utilizzino i crediti in compensazione, il citato provvedimento prevede che:
- il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
- se l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato.
Affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione, è necessario che il cessionario proceda all’accettazione dei crediti medesimi, tramite l’apposita “Piattaforma cessione crediti” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Tanto premesso, per consentire ai cessionari di utilizzare in compensazione i crediti d’imposta ricevuti, tramite modello F24, con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 39, del 13 luglio 2020, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
– “6930” denominato “Botteghe e negozi – Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”;
– “6931” denominato “Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda – utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo devono essere indicati nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il cessionario debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato, nel formato “AAAA”, l’anno in cui è stata accettata la prima cessione del credito (2020 oppure 2021), riportato anche nel “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, nell’apposita sezione che espone i crediti utilizzabili in compensazione dal cessionario.