Guida al Bonus Mobili 2021
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato la guida aggiornata al Bonus Mobili 2021, di cui riportiamo le principali caratteristiche.
1. LA DETRAZIONE
Si può usufruire della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. Per gli acquisti effettuati nel 2021, la detrazione può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima
del 1° gennaio 2020. Per gli acquisti effettuati nel 2020, invece, è possibile fruire della detrazione solo se l’intervento di ristrutturazione è iniziato in data non anteriore al 1° gennaio 2019.
Si ha diritto al bonus mobili ed elettrodomestici anche quando il contribuente ha scelto, in alternativa alla fruizione diretta delle detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cedere il credito o di esercitare l’opzione per lo sconto in fattura.
2. QUANDO SI PUÒ AVERE
Per avere l’agevolazione è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia, sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici,
sempre residenziali.
Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni. Non è fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile.
Se l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici è destinato ad una unità immobiliare facente parte di un edificio interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, per data di “inizio lavori” si intende la data di acquisto o di assegnazione dell’immobile.
GLI INTERVENTI EDILIZI NECESSARI PER AVERE LA DETRAZIONE:
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti. I lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni) non danno diritto al bonus
- ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza
- restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile
- manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.
ESEMPI DI LAVORI SU SINGOLI APPARTAMENTI O PARTI CONDOMINIALI CHE DANNO DIRITTO AL BONUS
Manutenzione straordinaria
• installazione di ascensori e scale di sicurezza
• realizzazione dei servizi igienici
• sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso
• rifacimento di scale e rampe
• realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate
• costruzione di scale interne
• sostituzione dei tramezzi interni senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare
Rientrano nella manutenzione straordinaria:
• gli interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, ad esempio
− l’installazione di una stufa a pellet o di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
− l’installazione o l’integrazione di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore
• la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento.
Ristrutturazione edilizia
• modifica della facciata
• realizzazione di una mansarda o di un balcone
• trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda
• apertura di nuove porte e finestre
• costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti Restauro e risanamento conservativo
• adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti
• ripristino dell’aspetto storico-architettonico di un edificio
Esempi di lavori di manutenzione ordinaria su parti condominiali che danno diritto al bonus:
• tinteggiatura pareti e soffitti
• sostituzione di pavimenti
• sostituzione di infissi esterni
• rifacimento di intonaci
• sostituzione tegole e rinnovo delle impermeabilizzazioni
• riparazione o sostituzione di cancelli o portoni
• riparazione delle grondaie
• riparazione delle mura di cinta.
3. PER QUALI ACQUISTI
Mobili nuovi
per esempio:
letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione.
È escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, altri complementi di arredo
Elettrodomestici nuovi
di classe energetica non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga), come rilevabile dall’etichetta energetica. L’acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l’obbligo.
Rientrano nei grandi elettrodomestici, per esempio:
frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga e asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Tra le spese da portare in detrazione si possono includere quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.
4. L’IMPORTO DETRAIBILE
Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 16.000 euro (10.000 euro per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2020) riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo. La detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio.
Per gli acquisti di mobili ed elettrodomestici effettuati nel 2020 e riferiti a lavori realizzati nel 2019, o iniziati nel 2019 e proseguiti nel 2020, la detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a 10.000 euro, al netto delle spese sostenute nel 2019 per le quali si è già fruito dell’agevolazione.
Allo stesso modo, per gli acquisti del 2021, riferiti a lavori realizzati nel 2020, o iniziati nel 2020 e proseguiti nel 2021, la detrazione va calcolata su un importo massimo di 16.000 euro, al netto delle spese sostenute nel 2020 per le quali si è fruito del bonus.
Il limite dei 16.000 euro (10.000 euro per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2020) riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione. Quindi, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.
5. I PAGAMENTI
Per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito.
Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Se il pagamento è disposto con bonifico, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia.
La detrazione è ammessa anche se i beni sono acquistati con un finanziamento a rate.
6. I DOCUMENTI DA CONSERVARE
▪ ricevuta del bonifico
▪ ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito)
▪ documentazione di addebito sul conto corrente
▪ fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti
FAQ
1. L’articolo 16, comma 2, del decreto legge n. 63 del 2013 prevede che «Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, (…) è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione» (cosiddetto bonus mobili).
Considerato che per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico l’articolo 16-bis del Tuir costituisce la disciplina generale di riferimento e che per accedere al bonus mobili, è necessario che siano effettuati sugli immobili agevolati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Testo unico dell’edilizia (Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), il bonus mobili, spetta anche ai contribuenti che fruiscono del sismabonus nonché per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, del Superbonus di cui al comma 4 dell’articolo 119 del decreto Rilancio. Il bonus mobili spetta anche nell’ipotesi in cui i contribuenti titolari delle detrazioni sopra citate optino, in luogo della fruizione diretta di tali detrazioni, dello sconto in fattura o della cessione del credito.
Tale possibilità è, peraltro, riconosciuta anche nell’ipotesi in cui il contribuente abbia optato per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione di cui al citato articolo 16-bis del Tuir, ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio.
No, gli interventi per i quali si usufruisce della detrazione del 65%, finalizzati al risparmio energetico (per esempio, l’installazione di pannelli solari, la sostituzione impianti di climatizzazione invernale, la riqualificazione energetica di edifici esistenti), non consentono di ottenere la detrazione per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
Si, la sostituzione della caldaia rientra tra gli interventi di “manutenzione straordinaria”. È necessario, comunque, che ci sia un risparmio energetico rispetto alla situazione preesistente.
Premesso che è possibile pagare anche con carte di credito e di debito (bancomat), il bonifico non sarà soggetto a ritenuta se si utilizza un bonifico diverso da quello appositamente predisposto da banche e Poste per le spese di ristrutturazione edilizia (circ. Agenzia delle Entrate n. 7/E del 31 marzo 2016).
Per la detrazione, lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente e indica natura, qualità e quantità dei beni acquistati, equivale alla fattura. Se manca il codice fiscale, la detrazione è comunque ammessa se in esso è indicata natura, qualità e quantità dei beni acquistati e se esso è riconducibile al contribuente titolare della carta in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).
RIFERIMENTI NORMATIVI
Dl 4 giugno 2013, n. 63 – art. 16, comma 2 (introduzione della detrazione)
Legge 205/2017 – legge di bilancio 2018 – art. 1, comma 3, lett. b (proroga dell’agevolazione al 31 dicembre 2018)
Legge 145/2018 – legge di bilancio 2019 – art. 1, comma 67 (proroga dell’agevolazione al 31 dicembre 2019)
Legge 160/2019 – legge di bilancio 2020 – art. 1, comma 175 (proroga dell’agevolazione al 31 dicembre 2020)
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29/E del 18 settembre 2013
• par. 3.1 (soggetti che possono beneficiare del bonus)
• par. 3.2 (interventi edilizi che costituiscono il presupposto per la detrazione)
• par. 3.3 (avvio degli interventi di recupero del patrimonio edilizio)
• par. 3.4 (beni agevolabili)
• par. 3.5 (ammontare della spesa detraibile)
• par. 3.6 (adempimenti)
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E del 14 maggio 2014, risposta 7.1
(chiarimenti sugli interventi edilizi che costituiscono il presupposto della detrazione)
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 21 maggio 2014
• risposta 5.1 (interventi che consentono la fruizione del bonus)
• risposta 5.2 (bonus mobili e acquisto box pertinenziale)
• risposta 5.4 (pagamento con bancomat e carta di credito)
• risposta 5.5 (acquisto mobili all’estero)
• risposta 5.6 (data di acquisto dei beni)
• risposta 5.7 (importo complessivo ammesso in detrazione)
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 24 aprile 2015, risposta 4.6
(detrazione per l’acquisto di mobili e successione)
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 2 marzo 2016, risposta 1.5
(bonus mobili e sostituzione caldaia)
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 31 marzo 2016, punto 2.4
(adempimenti per la fruizione della detrazione: come pagare gli acquisti)
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E dell’8 aprile 2016, risposta 17.1
(acquisti effettuati entro il 2016 correlati a interventi realizzati in anni precedenti)
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 4 aprile 2017
(chiarimenti su deduzioni e detrazioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi)
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46/E del 18 aprile 2019
(mancata o tardiva trasmissione della comunicazione all’Enea)
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 31 maggio 2019
(chiarimenti su deduzioni e detrazioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi)
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 22 dicembre 2020 – risposta alla domanda 5.1.7
(possibilità di usufruire del bonus mobili anche in caso di opzione per lo sconto in fattura o di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio)
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
sito dell’Agenzia delle Entrate “Modelli di dichiarazione”
11 Comments
ma è possibile che non è così semplice capire se la detrazione è spettante anche ai negozi o comunque a titolari di partita iva ?
scusate, mi sembra di aver trovato, anche in modo ufficiale, girovagando nel web che la risposta sia positiva.
ma siccome non mi accontento di una sola campana, e continuo a cercare conferme, ho letto solo una volta che la detrazione è rivolta non solo a privati, ma non sono più riuscito a trovare questa risposta ufficiale (ma anche la agenzia entrate che ….. sito, chiedi una cosa e non si riesce ad arrivare al dunque, ok ci sono tante cose, lasciamo perdere).
se mi aiutate, grazie mille
cmq, penso già voi, lasciate delle indicazioni esaustive per chi legge … molto importante che accettate indicazioni e commenti.
saluti e buon lavoro
Ho sostituito la caldaia, posso usufruire dell’agevolazione per l’acquisto di mobili?
Si, la sostituzione della caldaia rientra tra gli interventi di “manutenzione straordinaria”. È necessario, comunque, che ci sia un risparmio energetico rispetto alla situazione preesistente.
passare da una vecchia caldaia a una a condensazione è possibile il recupero? anche se cedo il credito?
Ho sostituito la caldaia di sufruendo dello sconto in fattura del 65% ho comunque diritto al bonus
Buongiorno Sabrina,
la sostituzione della caldaia consente l’accesso anche al Bonus Mobili solo se i lavori per la sostituzione della stessa vengono equiparati a lavori di manutenzione straordinaria con detrazione del 50% e non del 65%.
In altre parole, la detrazione del 65% del bonus energetico non è compatibile e cumulabile con il bonus mobili, mentre se la sostituzione della caldaia viene portata in detrazione al 50% (come le detrazioni per manutenzione straordinaria e ristrutturazione) allora si può usufruire anche della detrazione per l’acquisto di mobili.
Crediamo che nel suo caso, avendo già usufruito dello sconto in fattura del 65%, non le sarà possibile accedere al Bonus Mobili.
Cordiali Saluti
buongiorno, posso usufruire del bonus mobili per l acquisto di una nuova cucina (senza elettrodomestici), avendo messo una caldaia a pellet, acquistata con sconto in fattura del 50 nello stesso anno( 2021) ?
buongiorno, posso usufruire del bonus mobili per l acquisto di una nuova cucina (senza elettrodomestici), avendo messo una caldaia a pellet, acquistata con sconto in fattura del 50 nello stesso anno( 2021) ?
Ho acquistato nel 2021 una cucina completata di tutti gli elettrodomestici (forno-frigorifero-lavastoviglie) usufruisco della
detrazione del 50% per aver tramite CILA lavo di manutenzione all’appartamento (rifacimento bagni).
Chiedo avrei dovuto fare comunicazione all’ENEA . Mi fu detto al momento dell’acquisto che non essendoci miglioramento
energetico non c’era bisogno.
E’ GIUSTO ? ho sbagliato a non farla?
Se un cliente richiede il bonus mobili e al momento della conclusione della vendita si rilascia un contratto con tutte le specifiche della merce acquistata e paga attraverso una finanziaria, andrebbe bene lo stesso rilasciare un semplice scontrino elettronico?
Visto che tutte le specifiche sono contenute nella copia commissione rilasciata al cliente, contente anche il totale di quanto acquistato?
Buongiorno devo usufruire del bonus mobili e sulla fattura e’ indicato:
1 cucina componibile in laminato modello mia aran cucine euro 9.500
acquisto mobili seguito ristrutturazione cilas nr del
e’ corretta? o va indicato ogni singolo elemento componente la cucina con ogni singolo prezzo?
Buongiorno,
il bonus mobili è ripetibile sullo stesso immobile, ma inseguito a nuovi interventi?
Mi spiego nel 2016 ho acquistato la cucina per 10.000 euro inseguito a ristrutturazione. Nel 2022 ho eseguito un lavoro di manutenzione straordinaria sisma bonus, e ho acquistato il salotto per 5000 euro.
Secondo il caf posso detrarre nel 2023 anche il salotto, perché il bonus è derivante da una nuova ristrutturazione, ovviamente fino al massimale di 10.000 euro che essendo passati 6 anni è di nuovo capiente pee la detrazione del salotto.
Gentilmente mi potete dare riscontro.
Grazie
Peter