TARI, INFORMAZIONI UTILI SULLA TASSA SUI RIFIUTI
Focus e approfondimento realizzato da Confcommercio sulla tassa comunale sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Che cos’è, come pagarla, come si calcola e tutte le informazioni da conoscere in vista delle scadenze 2021.
La guida che segue contiene indicazioni utili sulla tassa dedicata allo smaltimento dei rifiuti, la TARI, iniziando dal comprendere che cos’è, a chi viene applicata e come viene calcolata, quando deve essere pagata ma soprattutto le modalità da seguire per il versamento delle rate.
Che cosa è
La TARI, acronimo di TAssa sui RIfiuti, sostituisce la TARES ed è l’imposta destinata a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Da gennaio 2014, infatti, la TARI è andata a sostituire le precedenti tasse che venivano pagate al Comune dai cittadini, dalle aziende e dagli enti come pagamento per il servizio sia di raccolta che di smaltimento dei rifiuti. Parliamo delle tasse che sono individuate con gli acronimi di TARES (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, TIA (Tariffa di igiene ambientale) e TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani). In particolare la TARI ha sostituito la TARES, una tassa che è rimasta in vigore solo nel 2013.
Chi deve pagarla
Ogni Comune determina le tariffe in base a superficie e quantità di rifiuti prodotti o a quantità e qualità di rifiuti per unità di superficie, in relazione ad usi e tipologia delle attività e al costo del servizio sui rifiuti.
Il pagamento della TARI, ai sensi dell’art. 1 c. 641 L. n. 147/2013, spetta a chiunque sia in possesso, o detenga a qualsiasi titolo (ad esempio, locazione, comodato d’uso, usufrutto, proprietà, ecc.), locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per essere più specifici, deve pagare la TARI chi possiede:
- locali, da intendersi tutte quelle strutture fissate al terreno e chiuse almeno su tre lati;
- aree scoperte, ovvero aree su cui non sono presenti edifici o strutture edilizie, spazi circoscritti che non rappresentano parte integrante del locale, destinati a qualunque utilizzo, che forniscono rifiuti urbani e assimilati.
È obbligato a pagare la TARI chiunque occupi l’immobile, a prescindere se sia inquilino in affitto o proprietario. Nello specifico, è obbligato al pagamento:
- il proprietario dell’immobile che occupa l’immobile;
- l’affittuario che possiede un contratto di locazione superiore a 6 mesi. Qualora, infatti, l’inquilino abbia un contratto di locazione inferiore a 6 mesi non è costretto a pagare la TARI, in quanto spetterebbe al proprietario dell’immobile. Chi utilizza, infatti, l’immobile per un periodo inferiore oppure uguale a 6 mesi, non è costretto a pagarla poiché la tassa spetta per intero solo al proprietario.
Chi è escluso dalla tassazione
Sono invece escluse dal pagamento della TARI le aree oggettivamente inutilizzabili e che, quindi, sono escluse dal servizio pubblico di nettezza urbana:
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, come ad esempio le cantine, le terrazze scoperte, i balconi, i giardini, i cortili o anche i posto auto scoperti. Questo non vale per le aree utilizzate per attività economiche (come il cortile di una fabbrica), che sono invece sempre tassate;
- le aree condominiali comuni (di cui all’articolo 1117 del Regio Decreto 16/03/1942, n. 262 “Codice Civile”) che non siano utilizzate oppure occupate in via esclusiva, quali androni dei palazzi, gli stenditoi, gli ascensori, le scale di accesso, luoghi di passaggio o altri luoghi che sono considerati in comune tra i condomini.
Come si calcola la TARI
Il cittadino non è tenuto al calcolo della TARI, dal momento che è il Comune a calcolare l’importo della tassa e ad inviargli l’avviso di pagamento. Ogni Comune determina le tariffe in base a superficie e quantità di rifiuti prodotti o a quantità e qualità di rifiuti per unità di superficie, in relazione ad usi e tipologia delle attività e al costo del servizio sui rifiuti.
Il principio fondamentale per l’applicazione della TARI, secondo l’art. 1 c. 652 L. n. 147/2013 è quello in base al quale “chi inquina paga”. I Comuni possono determinare la propria tariffa commisurando la tassa al costo del servizio e alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie. Si considera assoggettabile al tributo la “superficie calpestabile” di unità immobiliari, iscritte o iscrivibili nel catasto urbano, suscettibili di produrre rifiuti. Non viene considerata, quindi, la porzione di immobile dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali.
La superficie calpestabile rappresenta la base di calcolo della tassa sui rifiuti, poiché fa riferimento ai metri quadrati netti all’interno delle mura. Nel caso di utenze domestiche, oltre alla superficie dell’immobile si tiene conto anche del numero di occupanti. Sono considerate attendibili, nonché fonti per l’applicazione della TARI, le superfici che sono state accertate o dichiarate al momento del pagamento delle precedenti tasse (TARES o TARSU). Fanno eccezione le variazioni avvenute in seguito.
La stessa normativa sulla tassa sui rifiuti conferma quanto appena sostenuto:
Per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all’attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
Come già anticipato, è il Comune di appartenenza a calcolare le tariffe della TARI, sulla base dei principi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158. Le tariffe sono diverse e si dividono in due categorie:
- utenze non domestiche, quelle appartenenti alle varie attività: industriali, professionali, artigianali e commerciali;
- utenze domestiche, ovvero tutte quelle superfici che sono predisposte ad abitazioni civili e pertinenze.
Ognuna delle suddette categorie (utenze domestiche e non domestiche) è sottoposta a tassazione. La tariffa dipende dal costo del servizio reso ed è composta di due parti, una parte fissa e una variabile.
La parte fissa è determinata in base alle corrispondenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti; la parte variabile, invece, serve a finanziare quei costi, per l’appunto variabili, come il trasporto dei rifiuti, la raccolta, il riciclo e lo smaltimento, è calcolata in relazione alla quantità di rifiuti attribuiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione (art. 3 c. 2 d.p.r. n. 158/1999).
C’è da aggiungere, poi, che alla TARI viene applicato anche l’addizionale provinciale, nella misura del 5% dell’imposta. Tale cifra sarà corrisposta alla Provincia per i servizi che svolge per la protezione, tutela e igiene ambientale (articolo 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504).
Come calcolare la TARI per utenze domestiche
La superficie “calpestabile” dei locali (i metri quadrati netti interni alle murature) viene moltiplicata per la parte fissa unitaria. A quest’ultima viene poi aggiunta la parte variabile, ovvero quella parte che viene decisa in base al nucleo familiare e a quanti componenti di esso occupano l’immobile. Infine, deve essere aggiunto il 5% corrispondente al tributo provinciale per le funzioni e i servizi che offre (articolo 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504).
Come calcolare la TARI per utenze non domestiche
La superficie “calpestabile” dei locali (i metri quadrati netti interni alle murature) viene moltiplicata per la parte fissa unitaria della categoria a cui appartiene. La classificazione segue le 30 categorie merceologiche del Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158. Va aggiunto, poi, al risultato il prodotto tra la parte variabile della categoria e la superficie dei locali. Infine si deve sommare anche il 5% del tributo provinciale per i servizi di tutela, protezione e igiene ambientale (articolo 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504).
Le novità del 2020
Sul sito informativo dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) è possibile, dal 4 dicembre 2020, consultare istruzioni utili per stabilire la somma della tassa.
Nel 2020 è stata introdotta una nuova riforma delle regole per calcolare la TARI. Arera, infatti, con la Deliberazione n. 443 del 31 ottobre 2019 ha introdotto il MTR, ovvero il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti. Un metodo utile per identificare i costi efficienti di esercizio e di investimento in riferimento al periodo 2018-2021. Inoltre vengono fornite informazioni sull’aggiornamento dei valori monetari e sulle eccezioni previste per far fronte all’emergenza Covid-19 estese al 2021.
Le novità introdotte nel 2020 sono:
- revoca della categoria di rifiuti speciali assimilati agli urbani;
- novità sulle somme non versate e non recuperate dai comuni che gravano sugli importi richiesti ai cittadini;
- modifiche nella definizione di rifiuto urbano;
- norme di trasparenza più chiare per gli utenti.
Quando si paga la TARI
Le tempistiche di pagamento della TARI, scadenze incluse, sono fissate dai singoli Comuni, sulla base di logiche amministrative locali. Se, quindi, il calcolo e le modalità di pagamento sono disciplinate a livello nazionale, per quanto riguarda le date per il pagamento della tassa sui rifiuti bisogna far riferimento ai regolamenti e alle informazioni fornite dal proprio Comune.
In linea generale è possibile individuare i casi più comuni, dividendo la TARI in tre tempistiche diverse:
- 1° rata da pagare entro la fine del mese di aprile;
- 2° rata da pagare entro la fine del mese di luglio;
- 3° rata è il saldo da versare entro la fine dell’anno.
Ad ogni modo per avere conferme sul calendario delle scadenze, ricordiamo di attenersi alle indicazioni del Comune di riferimento. Inoltre gli enti locali hanno modo di personalizzare ulteriormente il calendario delle scadenze con proroghe che, talvolta, possono essere previste a livello locale. Esempio lampante è stato il 2020, in cui i versamenti sono stati frammentati nel corso dell’anno a causa dell’emergenza Covid-19.
Come pagare la Tari
Il pagamento della tassa sui rifiuti non segue un calendario univoco per tutti i Comuni, poiché ogni Comune stabilisce le proprie scadenze, oltre all’importo da versare. Ad essere diverse da Comune a Comune sono anche le modalità di pagamento e, dunque, come procedere al pagamento della TARI. In particolare, tra i sistemi di pagamento a disposizione troviamo:
- pagamento della TARI con bollettino postale;
- pagamento con MAV;
- pagamento con modello F24.
Il modello F24
Per procedere al pagamento della tassa sui rifiuti con modello F24, occorre un codice tributo da utilizzare per la compilazione. Il codice è 3944 da inserire nella “SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI”.
Inoltre, la Risoluzione n.5/E del 18 gennaio 2021, ha introdotto anche i codici tributo per la compilazione dei modelli F24 ed F24Ep, relativi al pagamento della TEFA (il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente), che dal 2021 dovrà essere versata separatamente dalla tassa sui rifiuti. Una novità dal momento che fino al 2020 i tributi venivano corrisposti in modo cumulativo con la TARI.
Per poter pagare il tributo in modalità separata, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito i codici tributo TEFA, TEFN e TEFZ, indispensabili per compilare i modelli di cui sopra e corrispondere il pagamento del tributo, degli interessi e delle sanzioni.
TEFA
– tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambienteTEFN – tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente – interessi
TEFZ – tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente – sanzioni
Come pagare online
I modelli F24, utilizzati per vari pagamenti quali appunto tasse e imposte, possono essere pagati anche online, in tre modalità differenti:
- sul sito di Poste Italiane;
- sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
- sul sito della propria banca.
Per il pagamento online del modello F24 dovrete inserire:
- l’importo da pagare;
- il codice tributo;
- l’anno per cui l’imposta deve essere pagata;
- se state pagando una rata, dovrà essere indicata quale rata è;
- eventuali crediti;
- saldo finale.
Pagare con Home banking
Per pagare l’F24 sul sito della propria banca è indispensabile possedere un conto corrente nella banca sul cui sito si deve procedere all’operazione. Dopo aver effettuato l’accesso, nell’apposita sezione “Pagamenti”, basterà procedere alla compilazione del modello, simile a quello cartaceo, e autorizzare il pagamento, inserendo il codice del dispositivo.
Pagare sul sito di Poste Italiane
Per pagare la TARI sul sito di Poste Italiane non è necessario, differentemente se si paga con home banking, essere in possesso di un conto corrente postale. È sufficiente, infatti, possedere una PostePay o una carta di credito.
Sul sito Poste.it, nella sezione Paga Online, è possibile procedere al pagamento dell’F24 dopo aver effettuato l’accesso con SPID, o con le proprie credenziali del sito Poste.it.
Pagare sul sito dell’Agenzia delle Entrate
Non solo Poste Italiane e i servizi di Home banking ma anche il sito dell’Agenzia delle Entrate offre un servizio al cittadino dedicato al pagamento del modello F24. Si chiama F24 Web il servizio che permette di eseguire un versamento con un IBAN.
Ciò che occorre è lo SPID, una smart card abilitata oppure le credenziali per entrare sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Una volta effettuato l’accesso, sarà sufficiente cliccare su “Inizia la compilazione del modello F24“, selezionare un modello e compilarlo. Una volta completata l’operazione, inserire i dati del proprio IBAN e terminare l’operazione.
Nel 2021 la TARI si paga con PagoPA
Tra le novità più importanti nel 2021 c’è la possibilità di pagare la tassa sui rifiuti tramite la piattaforma PagoPA, introdotta con il decreto ministeriale pubblicato dal MEF il 21 ottobre 2020. Le pubbliche amministrazioni, entro il 28 febbraio, dovranno aggiornare i loro attuali sistemi di incasso per includere PagoPA, il nuovo strumento di pagamento che rappresenta un passo importante per i versamenti verso gli enti pubblici.
I Prestatori di Servizi di Pagamento (Poste, Banche, Istituti di Pagamento e Istituti di Moneta Elettronica) che incassano in prima battuta TARI e TEFA, saranno obbligati a riversare il pagamento alle pubbliche amministrazioni tramite il canale PagoPA. A definire le indicazioni di riversamento della tassa sui rifiuti verso le PA è il decreto di cui sopra (decreto direttoriale del 21 ottobre 2020).
Una volta ricevuto il pagamento, i Prestatori di Servizi di Pagamento dovranno procedere, entro il giorno successivo dall’incasso, a riversarlo ai soggetti che hanno in gestione il servizio dei rifiuti urbani (Comuni, Province, Città metropolitane). Inoltre, i soggetti creditori dovranno ricevere, entro i due giorni successivi all’incasso, tutte le informazioni relative ai versamenti effettuati dai soggetti passivi, attraverso la rendicontazione PagoPA.
È decisamente un primo passo per effettuare pagamenti online verso le pubbliche amministrazioni. I Comuni (o chi detiene il servizio di gestione dei rifiuti), dal 2021, procederanno all’emissione di avvisi di pagamento PagoPA per il cittadino, contenenti tutte le informazioni corrette per il pagamento della tassa sui rifiuti.
Il cittadino, poi, potrà avvalersi anche dell’App IO per ricevere le notifiche di avvisi di pagamento, così come anche ulteriori informazioni a riguardo. Una metodologia che tende a rendere più semplice e immediato per i contribuenti il rapporto con la Pubblica Amministrazione.
Installa sullo smartphone l’ultima versione dell’app IO, scaricabile dagli store Apple e Android:
Come verificare il pagamento della TARI
Una delle domande più frequenti tra i cittadini è Come verificare se il pagamento della tassa sui rifiuti è andato a buon fine? oppure Come controllare se ho pagato correttamente la TARI negli anni passati?. Domanda più che legittima, a cui si può rispondere indicando le varie modalità attualmente disponibili.
Controllo presso il Comune di appartenenza
È possibile ricevere informazioni recandosi all’ufficio comunale di appartenenza, richiedendo un estratto che riporti la propria posizione debitoria. Questo tipo di documento, infatti, contiene tutte le informazioni inerenti ai pagamenti saldati negli anni passati e a quelli ancora da effettuare. In alcuni casi è possibile verificare i pagamenti anche nella Sezione Tributi dei siti web che i Comuni mettono a disposizione dei cittadini.
Verifica presso il sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione
Un ottimo metodo di verifica, che permette di evitare code all’ufficio comunale, è il controllo della propria situazione fiscale, dall’anno 2000, tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. Il cittadino può accedere in diversi modi: tramite SPID, CIE (Carta di Identità Elettronica), credenziali di accesso a Fisconline o INPS.
ACCESSO E GESTIONE PROFILO
Una volta che l’accesso è stato effettuato, si dovrà entrare nella sezione dedicata, ovvero quella di consultazioni e cassetto fiscale del proprio profilo. Basterà cliccare sull’estratto conto e selezionare la voce Dettaglio tributi, necessaria per controllare tutte le informazioni che vi occorrono: dal codice e descrizione del tributo all’anno di riferimento, fino a tutte le informazioni su importi e date dei versamenti, incluso l’Ente impositore.
Agevolazioni ed esenzioni
Dopo aver controllato la regolarità dei pagamenti, occorre chiedersi se è possibile accedere alle agevolazioni e alle esenzioni previste per l’imposta sui rifiuti. Nonostante la TARI debba essere pagata anche sulle seconde case, sono previste agevolazioni ed esenzioni che consentono di alleggerire il carico fiscale. Le riduzioni e le esenzioni riguardano in particolare gli immobili che si trovano in determinate condizioni o che rispettano alcuni criteri quali, ad esempio, case disabitate, case vacanza, immobili abbandonati o anche case concesse in locazione o in comodato d’uso a parenti.
Norme e regolamenti sono sempre stabiliti dai Comuni, non solo sulla base dell’immobile ma anche del luogo in cui si trova e delle norme nazionali. Quindi per sapere se effettivamente è possibile o meno accedere alle agevolazioni, bisogna far riferimento ai regolamenti delle singole amministrazioni comunali.
Ad ogni modo, entro il 30 giugno dell’anno successivo, occorre presentare al Comune di appartenenza una dichiarazione riguardante la tassa sui rifiuti. Andrà allegato anche un particolare certificato redatto da un tecnico abilitato. Mentre per le seconde case, qualora non venisse fornita una dichiarazione TARI, è il Comune a stimare un numero dei componenti superiore a quello reale. Motivo per cui è indispensabile che si facciano delle verifiche sul conteggio del tributo che viene inviato dal Comune per presentare, eventualmente, una domanda di rettifica.
Quando è possibile la riduzione
La Legge di Bilancio 2021 prevede la riduzione della TARI di due terzi per le abitazioni di soggetti che non risiedono in Italia. La norma, però, si applica soltanto per una abitazione che non è stata concessa in comodato a terzi e non locata. Da non dimenticare la presentazione della relativa domanda entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Quando si applica l’esenzione
Scatta l’esenzione sulla TARI per gli immobili disabitati o inagibili e, dunque, più in generale, per tutte quelle abitazioni che non sono utilizzate. L’assenza di collegamenti idrici, elettrici o fognari consente di avere una dimostrazione dell’inagibilità o inabitabilità dell’immobile. In alcuni casi, invece, diversi Comuni prevedono l’esenzione anche in riferimento di quelle abitazioni che non sono utilizzate per scelta dai proprietari. Unica condizione è che non devono essere presenti utenze né arredi.
Sconto sulla TARI: come e perché
Che cosa succede se il servizio di raccolta di rifiuti non viene svolto correttamente? Il contribuente ha diritto al 20% e 40% di sconto sulla tassa qualora il servizio di raccolta dei rifiuti non venga effettuato in modo corretto o venga interrotto.
Le riduzioni sulla TARI sono disciplinate dall’art.1 della legge 147/2013, nei commi 656 e 657. Riportiamo di seguito l’estratto dei commi sopra citati.
Ai sensi del comma 656 della legge n. 147/2013
La Tari è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.
Ai sensi del successivo comma 657
Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la Tari è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.”