Aggiornamento al 23 Marzo: indicazioni e nuove considerazioni
Anche il Decreto varato ieri – ed in vigore da oggi 23 Marzo – non contiene indicazioni specifiche riguardo la consegna ed il montaggio di mobili presso le abitazioni dei clienti.
Per fare un po’ di chiarezza è bene precisare che le disposizioni previste a partire da oggi si applicano cumulativamente a quelle del D.P.C.M. 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo (sulle quali si è riferito rispettivamente con nota dell’11 marzo e del 20 marzo), i cui termini, già fissati al 25 marzo, vengono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.
In mancanza di dettagli specifici ribadiamo, con nuove precisazioni, l’interpretazione e la posizione che la Federazione, su indicazione del suo Presidente, ha deciso di assumere per il caso di specie.
I decreti finora emanati sono tutti volti al contenimento del contagio e ci chiedono, sempre di più e con forza, di limitare gli spostamenti: cerchiamo di attenerci il più possibile a questa regola.
“Le nuove restrizioni imposte non influiscono – se non con una richiesta ancora più pressante di limitare spostamenti non necessari ed urgenti – su quanto già disposto dal decreto varato l’11 Marzo con riferimento alle attività di commercio al dettaglio, quindi i negozi di arredamento rientrano nelle categorie merceologiche per le quali l’attività di vendita è sospesa. Come già detto mi appello al senso di responsabilità degli operatori del settore anche nel rimandare consegne e montaggi. Prima si fermerà il contagio, prima potremo tutti riprendere le nostre attività senza restrizioni.”
Questa l’opinione del Presidente Mauro Mamoli in merito al nuovo Decreto.
Consegne e fruizione degli spazi espositivi per lo svolgimento del lavoro non legato alla vendita.
Le nostre considerazioni:
Le consegne di merce sono consentite: gli addetti possono fare le consegne dotandosi di strumenti idonei ad evitare il contagio (come minimo, mascherina e guanti in lattice).
Per consegne si intendono, per quanto previsto dai decreti emanati, tutte quelle domiciliari che non implicano l’ingresso nell’abitazione: la spesa alimentare può essere lasciata fuori dalla porta, così come i pasti a domicilio non necessitano di contatti con il cliente, altrettanto vale per la consegna di pacchi o piccoli mobili o complementi di arredo, ecc. In questo tipo di consegne possono rientrare le consegne presso i magazzini, ferme restando, lo ripetiamo, le disposizioni sull’utilizzo di strumenti idonei a evitare il propagarsi del contagio.
Come già evidenziato, rimangono, comunque, ferme, per tutte le attività non sospese, le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7 – lettere da a) ad e) – del DPCM 11 marzo 2020,
Ripetiamo e interpretazioni e le considerazioni della nostra Federazione. Il decreto, in vigore dal giorno 11 Marzo, oltre a ribadire quanto già prescritto nei precedenti decreti dell’8 e del 9 Marzo, al punto 7 dell’art. 1 recita:
“In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
a) Sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza”
La nostra interpretazione: non si esclude e non si vieta la possibilità di svolgere il lavoro amministrativo, o di organizzazione interna, nei locali chiusi alla vendita ma è preferibile, come richiesto nei vari decreti limitare il più possibile gli spostamenti e gli assembramenti tra persone.
b) …omissis
c) “siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione”
La nostra interpretazione: sospendere le attività che possono essere sostituite dal lavoro da casa o non comportano una interruzione del processo produttivo. I negozi di arredamento non hanno reparti indispensabili alla produzione.
d) “assumano protocolli di anti contagio e laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale”
La nostra interpretazione: il montaggio potrebbe essere effettuato solo nel caso sia assolutamente indifferibile, cioè di prima necessità del cliente (ad esempio, montaggio di una cucina, di un bagno o di altri elementi di arredo, in una nuova abitazione altrimenti non abitabile; sostituzione per guasti o rotture; interventi di ripristino del bene per renderlo funzionante; ecc.). Dovranno essere inoltre rispettate queste condizioni: il personale dovrà operare con dispositivi di protezione individuale ed effettuare la sanificazione al termine dei lavori; il cliente che assiste al montaggio dovrà essere tenuto alla distanza di sicurezza di almeno un metro.
Fuori dai casi di indifferibilità come sopra definiti, si concorderà con il cliente una data di montaggio successiva alla cessazione di validità del decreto (3 Aprile).
ATTENZIONE
Molte Regioni, tra le quali Lombardia, Veneto , Piemonte, Campania, Calabria, ed altre che si aggiungono e si aggiungeranno, hanno emanato provvedimenti aggiuntivi a quelli del DPCM.
Invitiamo i nostri associati e tutti gli operatori interessati a contattare le autorità locali (Prefettura, Polizia Municipale, ecc.), prima di intraprendere qualsiasi attività (consegna, montaggio, presenza sul posto di lavoro, ecc.).
Precisiamo, infine che Federmobili essendo un’associazione di categoria ha la facoltà di informare, nella maniera più completa possibile con le notizie a disposizione, e consigliare comportamenti virtuosi e rispettosi delle disposizioni vigenti ma non ha poteri né autorità per permettere o vietare attività di alcun genere.
Per supportare i rivenditori nel realizzare eventuali consegne con montaggi indifferibili, segnaliamo che la società Tramo Contract – con la quale Federmobili è convenzionata – mette a disposizione servizi tecnici, trasporti, facchinaggi e montaggi.
Per maggiori informazioni inviare una mail a: f.longo@tramocontract.com
ALLEGATI
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