Aggiornamento Protocollo di regolamentazione per il contrasto al covid – 19 nei luoghi di lavoro.
Il 24 aprile, su invito dei Ministri del Lavoro e delle Attività produttive, è stato sottoscritto un aggiornamento al “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, condiviso lo scorso 14 marzo tra le organizzazioni datoriali e le OOSS confederali e declinato il 26 marzo in un documento settoriale tra Confcommercio e le OOSS di categoria Filcams, Fisascat e Uiltucs.
Il protocollo aggiornato è stato recepito dal DPCM 17 maggio 2020 e da ultimo dal DPCM 2 marzo 2021 (allegato 12).
L’obiettivo del Protocollo è “fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID – 19”, che tuttavia continua ad essere considerato, ai fini degli adempimenti in materia di salute e sicurezza, un “rischio generico”, rispetto a cui pertanto non si ritiene dovuto un adeguamento del DVR.
Rischio generico ma il cui allarme sociale è fortemente sentito dalle parti sottoscrittrici, da convenire che la mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività.
Il confronto ha comportato implementazioni e specificazioni ai 13 punti di cui era composto il Protocollo del 14 marzo, nella direzione non più di una gestione emergenziale del fenomeno COVID – 19, bensì di un consolidamento di comportamenti e adempimenti in termini di prevenzione per una durata di medio termine.
Trattandosi di un aggiornamento del Protocollo del 14 marzo, numerosi sono gli aspetti ribaditi:
- il favore delle parti verso lo svolgimento di “lavoro agile” nelle modalità semplificate;
- il ricorso agli ammortizzatori sociali, in assenza di condizioni di sicurezza per la ripresa o la prosecuzione delle attività economiche o professionali, che possa comportare ancora un periodo di sospensione o chiusura per mettere in sicurezza i luoghi di lavoro;
- il confronto e il coinvolgimento delle OOSS con il contributo degli RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), piuttosto che degli RLST, avendo a riferimento le specificità delle singole realtà economiche.
Nel merito:
- al punto 1) INFORMAZIONE vengono individuati gli obblighi in tal senso del datore di lavoro, ma contemporaneamente anche obblighi a carico del lavoratore, sia di ordine informativo che comportamentale, anche relativamente al corretto uso dei DPI;
- al punto 2) INGRESSO IN AZIENDA, spicca la certificazione medica di “avvenuta negativizzazione” del tampone per il rientro di lavoratori già risultati positivi;
- al punto 3), le novità sull’ACCESSO dei fornitori esterni si soffermano sui rapporti di appalto che coinvolge innanzitutto l’appaltatore che sia a conoscenza di casi di contagio tra i propri addetti e che deve vigilare sul rispetto delle disposizioni previste nell’azienda in cui si volge l’appalto;
- riguardo la PULIZIA e SANIFICAZIONE dell’azienda, il punto più rilevante è che è stata chiarita la portata dell’accezione “sanificazione”, che aveva portato a interpretazioni non univoche soprattutto, riferendosi ora esplicitamente alla sanificazione individuata dal Ministero della Salute (circ. 5443/2020) ovvero una “pulizia accurata delle superfici ambientali con acqua e detergente seguita dall’applicazione di disinfettanti comunemente usati a livello ospedaliero” eseguibile pertanto dal personale ordinariamente addetto a tali servizi, e non già delle sanificazioni che comportino certificazioni di ditte esterne specializzate. E’ stato inoltre precisato che nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020;
- al punto 5 , PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI si sancisce l’obbligo di assicurare i gel detergenti per le mani ai lavoratori,
- mentre al punto 6, circa i DPI, si ribadisce che qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. Nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si adotteranno i DPI idonei. E’ comunque previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica;
- Per trovare altre novità si passa al punto 8 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE dove si fissa l’attenzione allo smart working anche in termini di bisogni di assistenza specifica o di impiego più funzionale, ricordando altresì la misura comportamentale del distanziamento sociale, anche in termini di organizzazione del lavoro, con rimodulazione di spazi ed orari.
- Infine si è intervenuti sostanzialmente sui punti 12 e 13 per fissare l’attenzione sulle funzioni del MEDICO COMPETENTE considerati i suoi ruoli “istituzionali” e la gestione del protocollo o attraverso comitati aziendali ovvero comitati a livello territoriale.
Va sottolineata l’importanza di adempiere scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel protocollo per l’effetto limitativo della responsabilità datoriale che ne deriva. Si segnala infatti che l’articolo 29-bis introdotto nella legge 5 giugno 2020, n. 40, di conversione del c.d. “Decreto Liquidità” , prevede che i datori di lavoro pubblici e privati adempiano agli obblighi prevenzionali dettati dall’articolo 2087 del codice civile (tutela delle condizioni di lavoro) mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo di regolamentazione, nonché negli altri protocolli e linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi ed adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 3. Viene inoltre espressamente richiesta l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste.
AGGIORNAMENTI
Il Ministero della Salute, con Ordinanza 21 maggio 2021, ha recepito il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali il 6 aprile 2021, che aggiorna e rinnova i precedenti accordi.
La predetta ordinanza produce effetti a decorrere dalla data della sua adozione, ossia dal 21 maggio 2021.
La revisione dei Protocolli del 14 marzo e del 24 aprile 2020 ha comportato implementazioni e specificazioni ad alcuni punti del documento, aggiornandolo anche alla luce delle disposizioni normative succedutesi nel frattempo nei vari provvedimenti.
Viene ribadito che il contagio da Covid-19 è un rischio biologico generico per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, ma il cui allarme sociale è fortemente sentito e pertanto la mancata attuazione dello stesso, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione delle attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Nelle premesse si sottolinea l’importanza, fermo restando il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, di assicurare che negli spazi condivisi vengano indossati dispositivi di protezione delle vie aeree, ferma restando l’adozione di ulteriori strumenti di protezione individuale già previsti, indipendentemente dalla situazione emergenziale.
Per quanto riguarda il Punto 2 (Ingresso in azienda) viene specificato che la riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus Covid-19 avverrà secondo le modalità previste dalla Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 e i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in una struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
Ai fini della prevenzione di ogni forma di affollamento e di situazioni a rischio di contagio viene richiamata l’applicazione dei protocolli di settore per le attività produttive di cui all’Allegato IX (Linee Guida delle Regioni contenenti le schede tecniche di settore per la riapertura delle attività) del D.P.C.M. del 2 marzo 2021.
Con riferimento al punto 3 (Pulizia e sanificazione in azienda) si specifica che la pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro dovrà essere effettuata secondo le indicazioni della circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020 concernente l’attuazione di misure contenitive del contagio per la sanificazione in strutture non sanitarie e che la pulizia e la sanificazione dovrà essere fatta anche per le attrezzature di lavoro di uso promiscuo.
Al punto 6 (Dispositivi di protezione individuale) viene ribadito che sono considerati DPI le “mascherine chirurgiche” e in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è obbligatorio l’uso delle mascherine o altri DPI di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento.
Per quanto concerne il Punto 8 (Organizzazione aziendale) viene evidenziata l’importanza del ricorso al lavoro agile o da remoto e assicurare un piano di turnazione dei lavoratori.
Con riferimento alle trasferte nazionali ed internazionali il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente e il RSPP dovrà tener conto del contesto associato alla trasferta prevista, anche con riguardo all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.
Riguardo al punto 10 (Spostamenti, riunioni, eventi interni e formazione) si conferma la sospensione di eventi interni e attività di formazione in aula, anche obbligatoria, salvo le deroghe previste dalla normativa vigente. A tale proposito viene richiamato l’art. 25 comma 7 del DPCM 2 marzo 2021 che consente “in presenza” la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, e i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio secondo il “Documento tecnico” pubblicato dall’Inail.
Al punto 12 (Sorveglianza sanitaria/medico competente) vengono rimarcati l’importanza della stessa e sottolineato il ruolo del medico competente e la sua collaborazione con l’Autorità sanitaria per l’identificazione degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore risultato positivo al tampone Covid-19.
Per il reintegro progressivo dei lavoratori risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il medico competente effettuerà la visita medica come previsto dall’art. 41 comma 2 lett. e-ter del d.lgs. 81/08, per verificarne l’idoneità alla mansione e per valutare se vi sono profili specifici di rischiosità, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
Per maggiori approfondimenti scarica il Protocollo condiviso di aggiornamento
Accordo quadro per la costituzione dei Comitati Territoriali
3 Comments
Buon giorno:covid 19 emergenza, le volevo chiedere perché un attività commerciale come vendita dei tappeti persiani deve essere chiuso? Prima che arrivasse corona virus se tutto andava bene in arco di una settimana entravano in negozio forse due o tre clienti ma figuriamoci adesso, attendo una risposta
Ma è possibile effettuare sopralluoghi in abitazioni e quali dispositivi bisogna utilizzare oltre la mascherina? Grazie
Buongiorno.
Come deve svolgersi l’accettazione del cliente in un negozio di mobili?
Come e dove accogliere il cliente in un negozio di mobili e dove fare le trattative visto che in alcuni negozi gli spazi sono interni e non ci sono aperture sufficienti per areare i locali e più postazioni vicine e permanenze lunghe?
Come sanificare un materasso dopo che un cliente lo ha provato?
Grazie .