Approvazione di modifiche agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d’imposta 2020
Decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 febbraio 2021 e del 30 aprile 2021
In attuazione dell’art. 148 del DL 34/2020, gli interventi sugli ISA per tenere conto delle conseguenze della pandemia riguardano, da un lato, l’implementazione delle cause di esclusione e, dall’altro, l’introduzione di correttivi congiunturali.
Per quanto riguarda, in particolare, le cause di esclusione, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 febbraio 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2021), con cui sono state approvate le modifiche agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d’imposta 2020, individua le categorie dei contribuenti per i quali, in ragione degli effetti economici negativi conseguenti alle misure restrittive anti-COVID, non trovano applicazione gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale.
Viene disposto, pertanto, che, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, gli ISA non si applicano nei confronti dei soggetti che presentano una delle seguenti condizioni:
- nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente, hanno subito una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi o dei compensi;
- hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019;
- esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nella Tabella allegata al decreto, riconducibili ai settori del commercio al dettaglio, ristorazione, sport, servizi alla persona, spettacolo e ricreativo. Tra i codici presenti in tabella c’è anche il codice ATECO 47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa.
L’elenco dei codici ATECO ai quali non si applicano gli ISA è stato integrato di recente dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 aprile 2021 (pubblicato sul supplemento ordianario alla G.U. n. 116 del 17 maggio 2021) includendo anche altre attività, quali ad esempio, i settori della produzione e del commercio all’ingrosso di alcuni prodotti alimentari, della produzione e del commercio di abbigliamenti, del trasporto, delle agenzie di viaggio e dei tour operator (si veda allegato 12 DM 30 aprile 2021).
Il Provvedimenti in esame precisano che l’indicata metodologia – utilizzata per individuare le ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli ISA, per il periodo di imposta 2020 – si pone in una continuità logica con le condizioni in base alle quali sono stati individuati i soggetti destinatari di contributi a fondo perduto o di ristori, ad opera dei provvedimenti che si sono succeduti nel corso del 2020, per far fronte alle gravi difficoltà economiche di alcune categorie di soggetti particolarmente colpiti dalla crisi prodotta dalla diffusione del COVID-19.
I contribuenti esclusi dall’applicazione degli ISA in base ai Decreti citati, sono, comunque, tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti dal comma 4 dell’art. 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Permane pertanto l’obbligo di compilare la comunicazione dei dati rilevanti e di allegarla al modello Redditi, sebbene i risultati conseguiti non rilevino ai fini della formazione delle liste selettive ai fini dei controlli fiscali. Allo stesso modo, l’operatività di una causa di esclusione preclude l’accesso al regime premiale ISA.
Con la Circolare n. 6/E del 4 giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni importanti chiarimenti sull’applicazione, per il periodo d’imposta 2020, degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).
Tra le atre cose, l’Agenzia delle Entrate precisa che i contribuenti esclusi dall’applicazione degli ISA, ma che sono comunque tenuti alla presentazione del relativo modello, potranno esimersi dall’acquisizione dei dati “precalcolati” limitandosi alla sola compilazione del modello.
In particolare, tali contribuenti devono:
- dichiarare nel quadro RE/RF/RG del modello REDDITI la specifica causa di esclusione;
- compilare il modello ISA prescindendo dall’importazione delle variabili precalcolate e senza effettuare il calcolo;
- allegare il modello ISA al modello REDDITI.