Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante all’acquirente delle unità immobiliari
Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante all’acquirente delle unità immobiliari (c.d. SISMABONUS ACQUISTI). Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di risparmio energetico con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2019
Con il Provvedimento del 31 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità attuative delle disposizioni relative agli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico.
Al riguardo, si ricorda che i soggetti beneficiari delle detrazioni per interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari importo.
In entrambi i casi, il fornitore che ha effettuato gli interventi può cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi; rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
Pertanto, con il provvedimento in esame, vengono stabilite le modalità e i termini per consentire ai soggetti beneficiari delle suddette detrazioni, d’intesa con il fornitore, di comunicare all’Agenzia delle entrate l’esercizio dell’opzione per usufruire dello sconto, in luogo della detrazione.
In particolare, è previsto che, per gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari, la comunicazione dell’esercizio dell’opzione è effettuata dal soggetto avente diritto alla detrazione, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, oppure presentando agli uffici dell’Agenzia delle entrate l’apposito modulo approvato con il provvedimento medesimo.
Invece, per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali, il provvedimento stabilisce che la comunicazione dell’opzione è effettuata dall’amministratore di condominio, mediante il flusso informativo utilizzato per trasmettere i dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Il provvedimento, disciplina, altresì, le modalità e i termini con i quali il fornitore può recuperare lo sconto praticato, come credito d’imposta compensabile tramite modello F24, oppure cedere il credito medesimo a soggetti terzi. Il soggetto che ha esercitato l’opzione, analogamente a quanto avviene in caso di cessione delle detrazioni spettanti per gli interventi in parola, esegue il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale, dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Link al sito dell’agenzia delle entrate
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/provvedimento-del-31/07/2019-sismabonus