Comunicazione alle banche per richiedere la sospensione delle scadenze
Come illustrato nella newsletter trasmessa giovedì 26 marzo, il Decreto-legge Cura Italia ha introdotto per le imprese e i professionisti alcuni strumenti per fronteggiare la carenza di liquidità derivante dalla sospensione delle attività legate all’emergenza della diffusione del Covid-19.
Due in particolare sono gli strumenti che risultano vincolanti per gli istituti di credito e sono attivabili da subito dalle imprese e dai professionisti su semplice richiesta da inviarsi tramite pec, ovvero attraverso altre modalità che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.
1. Moratoria “di legge” per le PMI sui finanziamenti bancari in essere
L’accesso è riservato alle micro, piccole e medie imprese (PMI) operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori (imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni, secondo la definizione della Commissione europea). Sono ricompresi anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.
Riguarda sia i finanziamenti a rimborso rateale (mutui, leasing), sia le aperture di credito a revoca (scoperto di conto corrente) che i prestiti non rateali (finimport, anticipo fatture o riba, etc) in essere al 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del Decreto Legge Cura Italia.
La concessione della moratoria è prevista dall’art.56 del decreto e non è subordinata ad alcun parere deliberante da parte degli istituti di credito. E’ accolta dalla banca su richiesta dell’impresa cliente.
Tutte le scadenze sono prorogate al 30 settembre (potrebbero essere ulteriormente rinviate con il prossimo decreto di aprile). Si tratta di uno spostamento di 6 mesi delle rate e/o delle scadenze dei fidi.
La domanda di moratoria deve essere formulata mediante apposita comunicazione, corredata della dichiarazione con la quale l’impresa autocertifica, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, di aver subìto in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Per la comunicazione e l’autocertificazione suggeriamo di utilizzare i fac simili proposti da FederlegnoArredo e scaricabili qui.
La comunicazione, corredata di autocertifcazione, potrà essere inviata mediante la propria PEC alla PEC delle vostre banche. Sconsigliamo di usare mail ordinarie che non garantiscono la consegna della richiesta.
N.B. Tutte le banche e gli intermediari finanziari vigilati e gli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia, sono tenuti ad accettare le comunicazioni di moratoria se rispettano i requisiti previsti dal decreto-legge. In base a quanto precisato dall’Associazione Bancaria con circolare del 24 marzo, la banca non è tenuta quindi a verificare la veridicità delle autodichiarazioni effettuate dalle imprese, ma solo che la predetta comunicazione contenga gli elementi richiesti.
Secondo quanto precisato dal Ministero, nella comunicazione, l’impresa deve tra l’altro auto-dichiarare:
- il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
- “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
- di soddisfare i requisiti per la qualifica di micro, piccola o media impresa;
- di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.
Come indicato dal Ministero, è opportuno comunque che l’impresa contatti la banca o l’intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel decreto-legge sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l’intervento del Fondo di garanzia PMI di cui all’art. 49, che possono collegarsi con la misura della moratoria (per le altre misure si veda newsletter di giovedì).
Nel caso in cui il finanziamento sia assistito da agevolazioni pubbliche, la banca/intermediario trascorsi 15 giorni dalla comunicazione all’ente agevolatore può procedere senza ulteriori formalità alla sospensione del finanziamento, secondo il principio del silenzio assenso.
Si ricorda che, in merito alle condizioni economiche applicate alla moratoria, la normativa prevede espressamente l’assenza di nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti, le imprese e le banche.
2. Finanziamenti e leasing che beneficiano della Nuova Sabatini
A seguito delle misure previste dal DL “Cura Italia”, resta sospeso fino al 30 settembre 2020 il pagamento delle rate e dei canoni di leasing in scadenza relativi a mutui e altri finanziamenti rateali concessi alle PMI che beneficiano della Nuova Sabatini.
Mentre l’erogazione dei contributi a favore delle imprese proseguirà senza variazioni.Per maggiori approfondimenti
Circolare ABI del 24 marzo 2020