Contributo a fondo perduto
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020, sono state definite le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione ed ogni altro elemento necessario per richiedere ed ottenere il contributo a fondo perduto, previsto dall’articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “Decreto Rilancio”).
In particolare, in base a quanto stabilito dalla citata disposizione, il contributo a fondo perduto può essere richiesto dalle imprese, dalle partite IVA o dai titolari di reddito agrario, nonché dai soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago, oltre che dagli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Non possono, invece, fruire del “bonus” a fondo perduto i soggetti la cui attività risulta cessata alla data di presentazione della domanda, i lavoratori dipendenti, i soggetti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (le cosiddette casse previdenziali), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (ex art. 162-bis del TUIR), i soggetti che fruiscono del “bonus” professionisti e del “bonus” lavoratori dello spettacolo introdotti dal “Decreto Cura Italia” e gli enti pubblici (ex art. 74 del TUIR).
Per quanto riguarda le condizioni per ottenere il contributo, il beneficio viene riconosciuto qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti:
- inizio dell’attività in data antecedente il 1° maggio 2020;
- ammontare di ricavi o compensi, nel 2019, non superiori a 5 milioni di euro;
- ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del mese di aprile 2019. Tuttavia, nel caso in cui il soggetto interessato abbia avviato la propria attività a partire dal 1° gennaio 2019, oppure per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), ancora in emergenza al 31 gennaio 2020, il contributo spetta a prescindere dal calo del fatturato.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, nel modo seguente:
- 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro;
- 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 1 milione di euro;
- 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 5 milioni di euro.
Viene, comunque, garantito un contributo minimo per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.
Il “bonus” a fondo perduto potrà essere richiesto compilando elettronicamente la specifica istanza, il cui modello è stato approvato con il Provvedimento in esame (che si allega per opportuna conoscenza), da presentare fra il 15 giugno 2020 e il 13 agosto 2020.
Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse a partire dal 25 giugno 2020 e non oltre il 24 agosto 2020.
L’istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale, qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, deve contenere la dichiarazione dell’ammontare dei ricavi o compensi del 2019, dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e del mese di aprile 2019, l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo, il codice fiscale del soggetto che intende beneficiare del contributo e il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.
L’istanza deve contenere anche l’autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica, che va compilata nel caso in cui l’ammontare del contributo sia superiore a 150.000 euro. In tale unico caso, l’istanza deve essere predisposta in formato pdf, firmata digitalmente dal soggetto richiedente e inviata esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
Per predisporre e trasmettere l’istanza, si potrà usare un software e il canale telematico Entratel/Fisconline, ovvero una specifica procedura web, presente nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. Il contribuente potrà, anche, avvalersi degli intermediari che ha già delegato al suo Cassetto fiscale o al servizio di Consultazione delle fatture elettroniche.
Sarà possibile accedere alla procedura con le credenziali Fisconline o Entratel dell’Agenzia delle Entrate, oppure tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o, infine, mediante la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
A seguito della presentazione dell’Istanza, verrà rilasciata una prima ricevuta che attesta la presa in carico della richiesta, ai fini della sua successiva elaborazione, oppure lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Entro 7 giorni lavorativi dalla data della ricevuta di presa in carico, verrà rilasciata una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto dell’istanza, con l’indicazione delle relative motivazioni.
Il Provvedimento prevede la possibilità, in caso di errore, di presentare una nuova istanza in sostituzione di quella precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle già inviate per le quali non è stato ancora eseguito il mandato di pagamento del contributo.
Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle entrate effettua una serie di controlli sui dati presenti nell’istanza e i dati presenti in Anagrafe Tributaria, al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell’istanza.
Tra i predetti controlli vi è anche quello della verifica che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.
Inoltre, il Provvedimento dispone ulteriori specifici controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, i quali sono disciplinati con apposito protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’interno, il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate.
Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle entrate recupera il contributo corrisposto, con applicazione di sanzioni ed interessi. Colui che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia è inoltre punito con la reclusione da due anni a sei anni.
In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica la misura patrimoniale della confisca, prevista dall’articolo 322-ter del Codice Penale. Inoltre, in caso di indebita percezione del contributo, si applicano le disposizioni dell’articolo 316-ter del Codice Penale, che punisce l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
Il provvedimento prevede, tuttavia, la possibilità per il contribuente di regolarizzare spontaneamente l’indebita percezione del contributo, mediante la restituzione dell’importo percepito, con l’applicazione di interessi e il versamento delle sanzioni, per le quali si può ricorrere all’istituto del ravvedimento.
Il Provvedimento in esame, infine, stabilisce che i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati sono trasmesse – sulla base di apposito protocollo – dall’Agenzia delle entrate alla Guardia di Finanza per le attività di polizia economico-finanziaria di quest’ultima.
Contestualmente al Provvedimento in esame, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato anche un “Vademecum” ed una “Guida Operativa” (che si allegano per opportuna conoscenza), attraverso le quali l’Amministrazione finanziaria intende fornire le indicazioni utili per richiedere il contributo a fondo perduto, illustrando sinteticamente le condizioni per usufruirne e le modalità di predisposizione e di trasmissione della relativa istanza.