Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020
Le disposizioni del DPCM del 10 aprile producono effetto dal 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020.
Dal 14 aprile cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dell’8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e del 1° aprile 2020.
Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale (art. 1)
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 si applicano, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure:
a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza;
..
z) sono sospese le attività commerciali di vendita al dettaglio, ad eccezione di quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi di vicinato sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. L’allegato 1 comprende gli stessi prodotti dell’allegato 1 al DPCM dell’11 aprile cui sono aggiunti: il commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, il commercio al dettaglio di libri e il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve in ogni caso essere garantito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
…
dd) gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5[1];
…
ff) i Presidenti delle Regioni dispongono la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale di linea e non, riducendo e sopprimendo i servizi salvaguardando i soli servizi minimi essenziali, che dovranno essere, comunque, modulati per evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto. Il Ministro dei Trasporti, per le medesime finalità di contenimento dell’epidemia, potrà disporre riduzioni e sospensioni dei servizi di trasporto, anche internazionali, imponendo specifici obblighi a utenti, equipaggi, vettori e armatori;
gg) per i datori di lavoro anche privati viene ribadita la possibilità di ricorrere alla modalità di “lavoro agile” disciplinata dagli artt. 18 e 23 della Legge n. 81/2017 per ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della citata legge, si intendono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’INAIL;
hh) fermo restando quanto sopra e quanto previsto al successivo art. 2, comma 2, viene raccomandato ai datori di lavoro anche privati di promuovere la fruizione di congedo ordinario e di ferie. In merito a quest’ultime, si ricorda che è stato chiarito che eventuali giacenze nelle spettanze individuali, unitamente a quelle di permessi riconosciuti dalla contrattazione collettiva, non sono preclusive all’attivazione degli ammortizzatori sociali previsti per le imprese;
ii) gli stessi principi di cui alle lett. gg) ed hh) vengono ribaditi per le attività professionali. Quindi che sia attuato il più possibile il “lavoro agile” per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio od in modalità a distanza; che siano incentivate ferie, congedi retribuiti per i dipendenti nonché altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva (es. permessi retribuiti); che siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza prevista, l’adozione di strumenti di protezione individuale; che siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche a tal fine utilizzando forme di ammortizzatori sociali.
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali (art. 2)
Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3 che conferma le attività incluse nell’allegato 1 al DPCM del 22 marzo 2020, come sostituito dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 marzo 2020, con le seguenti integrazioni:
- la divisione 2 (Silvicoltura ed utilizzo delle aree forestali);
- la divisione 16 – Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio – è ora ricompresa per intero (prima era autorizzata soltanto la 16.24 fabbricazione di imballaggi in legno);
- categoria 25.73.1 (Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili);
- il gruppo 26.1 (Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche);
- il gruppo 26.2 (Fabbricazione di computer ed unità periferiche);
- la categoria 46.49.1 (Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria);
- la categoria 46.75.01 (Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura);
- il gruppo 81.3 (Cura e manutenzione del paesaggio) con esclusione delle attività di realizzazione;
- la divisione 99 (Organizzazioni ed organismi extraterritoriali).
Nell’allegato 3, tra le altre, vi rientrano anche le attività delle agenzie di lavoro temporaneo (somministrazione), limitatamente alle attività consentite di cui agli all.1-2-3, come le attività dei call center in entrata (in bound) e la vigilanza privata, unitamente ai servizi connessi ai sistemi di vigilanza.
L’elenco dei codici ATECO dell’allegato 3 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1 del presente decreto per le attività commerciali ed i servizi professionali.
Il comma 2 prevede che le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti le attività consentite, anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3, nonché delle filiere dell’attività dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto sopra indicato per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l’istruzione.
Il Prefetto, sentito il Presidente della regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni sopra indicate. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, l’attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.
E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.
Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute il Presidente della regione o della provincia autonoma, il Ministro dell’interno, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.
Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali. Si ricorda peraltro che sul tema, è stato sottoscritto un Protocollo integrativo da Confcommercio e dalle OOSS del Terziario lo scorso 26 marzo.
Le imprese le cui attività vengono sospese per effetto delle modifiche apportate all’allegato 3 dal decreto del Ministro dello sviluppo economico completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro tre giorni dall’adozione del decreto di modifica.
Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. E’ consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
…
Esecuzione e monitoraggio delle misure (art. 7)
Il Prefetto territorialmente competente assicura l’esecuzione delle misure del presente decreto e monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.
[1] L’Allegato 5 prevede le seguenti misure per gli esercizi commerciali:
- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
- Garanzia di pulizia ed igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell’orario di apertura.
- Garanzia di adeguata areazione naturale e ricambio d’aria.
- Ampia disponibilità ed accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
- Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
- Uso di guanti “usa e getta” nell’attività’ di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
- Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità: a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie; b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona per volta, oltre ad un massimo di due operatori; c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
12 Comments
Buongiorno
noi abbiamo un negozio di arredamento.
E’ possibile consegnare la cliente privato merce che abbiamo pronta a magazzino?
Grazie
Buonasera Sonia, abbiamo risposto con un unico messaggio alle richieste come la sua. cordiali saluti
Salve,tutti i mobili che ho acquistato e già pagato sono arrivati nel negozio dove li ho acquistati ma è più di un mese causa coronavirus che non mi sono stati ne consegnati ne montati.
Non posso accedere alla mia nuova casa per questo,non avendo come minimo la cucina,sono bloccato nella casa in affitto e ho dovuto pagare un mese aggiuntivo!
Essendo questa un’emergenza potrebbero montarmi i mobili?a fine aprile sarò ancora nella stessa situazione è non possono tenermi ancora nella casa in cui sono in affitto perciò entro fine aprile devo per forza trasferirmi o non so dove poter andare!grazie
Sono nella sua stessa situazione, con la differenza che il negozio presso cui ho acquistato i mobili non da alcun segno di vita e quindi sono so se i mobili gli siano pervenuti o meno.
Fatto sta che ho già pagato una mensilità in più per l’affitto e a fine mese devo lasciare posto ai nuovi inquilini.. Spero che arrivi qualche delucidazione in merito alle nostre esigenze
Buonasera Romano, abbiamo risposto con un unico messaggio alle richieste come la sua. cordiali saluti
Buonasera Antonio, abbiamo risposto con un unico messaggio alle richieste come la sua. cordiali saluti
Io mi trovo in questa situazione: non posso andare nella nuova casa che ho acquistato perché il mobiliere, giustamente, non può consegnarmi e montarmi i mobili che ha già in magazzino. D’altra parte ho un rogito effettuato per la vendita della casa in cui sono adesso che, PER CONTRATTO, devo lasciare entro il 30 aprile… Qualcuno sa dirmi come devo fare? Andare a vivere in una casa senza mobili o non rispettare i termini del contratto?
Buonasera Maria Rosa, abbiamo risposto con un unico messaggio alle richieste come la sua. cordiali saluti
Buongiorno, sono esattamente nella situazione di Maria Rosaria. Un parere di Fedemobili sarebbe il benvenuto
Buonasera Davide, abbiamo risposto con un unico messaggio alle richieste come la sua. cordiali saluti
Buonasera a tutti,
ci rincresce per la situazione che state affrontando.
Nei DPCM non viene specificato nulla riguardo i montaggi a casa dei clienti.
La nostra Federazione ha diramato un comunicato, in seguito a quanto previsto nei decreti, contenente alcune considerazioni.
Riportiamo quanto abbiamo scritto riguardo il montaggio:
La nostra interpretazione: il montaggio potrebbe essere effettuato solo nel caso sia assolutamente indifferibile, cioè di prima necessità del cliente (ad esempio, montaggio di una cucina, di un bagno o di altri elementi di arredo, in una nuova abitazione altrimenti non abitabile; sostituzione per guasti o rotture; interventi di ripristino del bene per renderlo funzionante; ecc.). Dovranno essere inoltre rispettate queste condizioni: il personale dovrà operare con dispositivi di protezione individuale ed effettuare la sanificazione al termine dei lavori; il cliente che assiste al montaggio dovrà essere tenuto alla distanza di sicurezza di almeno un metro.
Le consegne, comunque, devono essere concordate con la parte venditrice. Quest’ultima potrebbe avere deciso, attenendosi alle misure restrittive contenute nel decreto, di sospendere le consegne per salvaguardare la salute del proprio personale e della clientela.
Oltre a questo molte Regioni hanno emanato provvedimenti aggiuntivi a quelli del DPCM.
Quindi abbiamo invitato i nostri associati, e tutti gli operatori interessati (anche i privati), a contattare le autorità locali (Questura, Prefettura, Polizia Municipale, ecc.), prima di intraprendere qualsiasi attività (consegna, montaggio, presenza sul posto di lavoro, ecc.).
Precisiamo, infine che Federmobili essendo un’associazione di categoria ha la facoltà di informare, nella maniera più completa possibile con le notizie a disposizione, e consigliare comportamenti virtuosi e rispettosi delle disposizioni vigenti ma non ha poteri né autorità per permettere o vietare attività di alcun genere.
Ringraziandovi per averci contattati le porgiamo
Cordiali saluti
Grazie per il vostro riscontro