Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (cd “Decreto Milleproroghe”)
Si trasmette la nota di sintesi delle principali disposizioni di interesse per il Sistema contenute nel decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea” (cd “Decreto Milleproroghe”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020 e contestualmente entrato in vigore.
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Di seguito gli interventi di interesse per il nostro settore:
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
Proroga della lotteria degli scontrini (art. 3, commi 9 e 10)
La disposizione in commento differisce l’avvio della c.d. “lotteria degli scontrini” rispetto al termine originario del 1° gennaio 2021. In particolare, intervenendo sull’articolo 1, comma 544, della legge n. 232/2016, viene disposto che le disposizioni necessarie per l’avvio della lotteria saranno disciplinate con provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, da adottare entro e non oltre il 1° febbraio 2021.
La norma tiene parzialmente conto dell’esigenza manifestata dalla Confederazione in merito alla oggettiva difficoltà per gli operatori economici di provvedere tempestivamente all’adeguamento dei registratori telematici, al fine di renderli compatibili con l’applicativo lotteria entro il 31 dicembre 2020, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Con una modifica all’articolo 1, comma 540 della legge n.232 del 2016 viene, altresì, prorogata al 1° marzo 2021 la data a partire dalla quale i consumatori potranno segnalare l’eventuale rifiuto da parte dell’esercente di acquisire il codice della lotteria al momento dell’acquisto. Si tratta, in particolare, delle segnalazioni all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza che potranno essere utilizzate, unitamente ad altri elementi di valutazione, ai fini dell’analisi di rischio fiscale. Al riguardo, si segnala che sulla disciplina della lotteria degli scontrini è intervenuta anche la legge di Bilancio 2021 (art.1, comma 1095), che limita la partecipazione alla lotteria ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi con sistemi di pagamento elettronico.
DIPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E WELFARE
Proroga art. 90, commi 3 e 4, del decreto-legge Rilancio in materia di lavoro agile (art. 19 e allegato 1, n. 29)
La disposizione proroga, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, l’art. 90, commi 3 e 4, del decreto legge n.34/2020 (cd. decreto Rilancio), contenente semplificazioni in materia di lavoro agile (cd. smart working). Si ricorda che il suddetto art. 90 consente ai datori di lavoro privati di comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in via telematica e senza necessità di stipulare l’accordo individuale con i lavoratori, i loro nominativi e la data di cessazione della prestazione di lavoro in smart working, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito istituzionale dello stesso Ministero.
DISPOSIZIONI VARIE
Proroga termini decreto legge “sblocca Cantieri” (art. 13, comma 2)
L’’articolo 13, comma 2, proroga fino al 31 dicembre 2021 alcune disposizioni in materia di appalti, contenute nel decreto Legge “Sblocca cantieri” (decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55). Si tratta in particolare delle seguenti previsioni:
a) possibilità, per i soggetti attuatori di opere, di avviare le procedure di affidamento anche in caso di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione (lett. a);
b) possibilità di affidamento semplificato dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedano il rinnovo o la
sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, sulla base del solo progetto definitivo (lett. b).
La successiva lettera c) del medesimo art. 13, comma 2, proroga fino al 30 giugno 2021 la possibilità, per le stazioni appaltanti, di indicare il subappalto nel bando di gara in misura non superiore al 40 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. La medesima disposizione proroga altresì, fino al 31 dicembre 2021, la sospensione dell’applicazione dell’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche, nonché delle verifiche in sede di gara riferite al subappaltatore.