DECRETO LEGGE AGOSTO “MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO E IL RILANCIO DELL’ECONOMIA”
Pubblichiamo un estratto del documento tecnico redatto da Confcommercio con i principali punti di interesse contenuti nel decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia“, le cui disposizioni sono entrate in vigore dal 15 agosto.
Nel decreto è, anzitutto, positiva la proroga degli ammortizzatori sociali emergenziali. Debutta poi una “decontribuzione di vantaggio” per il Mezzogiorno e si fa ricorso agli sgravi contributivi per sospingere l’occupazione, ricomprendendo per la prima volta, in questa tipologia di agevolazione, anche le assunzioni a tempo determinato, sia pure limitatamente al settore del turismo. Ma, da una parte, persiste un sia pur rivisitato divieto di licenziamento, mentre, dall’altra, vengono previsti in taluni casi (riduzione di fatturato inferiore al venti per cento o invarianza di fatturato) oneri aggiuntivi a carico delle imprese per il ricorso alla cassa integrazione. Quanto al regime speciale per i contratti a termine, se ne rende possibile l’utilizzo solo per proroghe e rinnovi ed una sola volta entro la fine dell’anno.
Si proroga la riscossione coattiva e si introducono nuove previsioni di moratoria fiscale e contributiva. Ma queste nuove previsioni (rateizzazione del 50 per cento fino a 24 mesi a decorrere dal 16 gennaio 2021) si applicano alle sole sospensioni di tasse e contributi già disposte per il periodo marzo-maggio. Per i contribuenti soggetti agli ISA e per gli autonomi in regime forfettario – che abbiano registrato una diminuzione di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019 – viene prorogato al 30 aprile 2021 il termine per il versamento della seconda o unica rata d’acconto delle imposte dei redditi e dell’IRAP. Ma permane l’esigenza di una riapertura dei termini per i versamenti di saldo e primo acconto delle imposte sui redditi almeno fino al prossimo 30 settembre.
Si rifinanzia il Fondo centrale di garanzia e si proroga anche la moratoria di mutui e prestiti in favore delle MPMI dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 (al 31 marzo 2021 per le imprese del comparto turistico). Ma occorrerà, comunque, tornare anche su questi nuovi termini.
Si segnalano ancora, tra le principali misure d’interesse, l’estensione al mese di giugno (ed al mese di luglio per le attività turistico ricettive solo stagionali) del tax credit per le locazioni commerciali ed i contratti d’affitto d’azienda, nonché il rifinanziamento (per il 2021) dei voucher per le consulenze in materia di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI.
Quanto al sostegno ai consumi, le ipotesi avanzate – riferite, in particolare, ai consumi nei pubblici esercizi, all’abbigliamento ed ai mobili, ma anche al tema della revisione della fiscalità sui veicoli aziendali – non hanno trovato esito. Ve ne è, invece, necessità ed urgenza.
Serve, in generale, una risposta più forte all’impatto della crisi in settori economici particolarmente colpiti: nel turismo e nei trasporti, nei servizi e nelle professioni, nel sistema cultura e in tanti comparti del commercio. Contributi a fondo perduto a ristoro dei cali di fatturato ed indennità, moratorie fiscali e sostegno al pagamento dei canoni commerciali sono le principali direttrici della risposta che occorre. Insieme – si intende – alle riforme ed agli investimenti necessari per rilanciare produttività e competitività del sistema-Paese, mettendo così a frutto le opportunità del Recovery Fund.
Si apre ora il percorso parlamentare del provvedimento. Sarà l’occasione per rinnovare la richiesta di risposte più forti, di riforme, di investimenti.
Di seguito una sintesi dei principali punti di interesse per il settore della distribuzione di arredo. per scaricare la nota tecnica completa di confcommercio clicca qui.
Per conoscere le misure fiscali adottate dal Governo, clicca qui.
Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” – c.d. “Decreto Agosto” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020 – Suppl. Ord. n.30) e successivo avviso di rettifica (Gazzetta Ufficiale n.204 del 17 agosto 2020); in vigore dal 15 agosto 2020.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
Nuovi trattamenti di CIGO, Assegno Ordinario e CIGD (art. 1)
La disposizione introduce nuovi ammortizzatori sociali emergenziali per un totale di diciotto settimane, ricomprese tra il 13 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2020, di cui le prime nove a titolo non oneroso, mentre le seconde nove rimangono a titolo non oneroso solo per quei datori di lavoro che hanno avuto un calo del fatturato di almeno il 20% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo nel 2019.
Nel dettaglio, si prevede per i datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di presentare domanda di concessione di CIGO, assegno Ordinario e CIGD per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane.
Le complessive diciotto settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.
Decontribuzione per aziende che non richiedono trattamenti di CIG (art. 3)
A favore dei datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di cui all’articolo 1 (ossia 9 + 9 settimane) e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale ex D.L. n. 18/2020, la disposizione prevede l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020 nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.
Nel periodo di fruizione dello sgravio, i datori di lavoro vengono inibiti dai licenziamenti individuali e collettivi per giustificato motivo oggettivo di cui al presente decreto. In caso di violazione del divieto l’esonero viene revocato con efficacia retroattiva e non è più possibile presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 1.
L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
NASPI e DIS-COLL (art. 5)
La disposizione prevede che le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL il cui periodo di fruizione sia terminato nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza. L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
Decontribuzione per assunzioni a tempo indeterminato (art. 6)
La disposizione introduce un secondo regime di decontribuzione per un periodo massimo di sei mesi, nei limiti di € 8.060,00 annui, in caso di assunzione a tempo indeterminato o stabilizzazione di contratti a tempo determinato.
Sono esclusi gli istituti dell’apprendistato e del lavoro domestico ed i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.
Nel dettaglio, fino al 31 dicembre 2020 i datori di lavoro che effettuano assunzioni a tempo indeterminato possono usufruire di un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
Proroga o rinnovo di contratti a termine (art. 8)
La disposizione prevede innanzitutto l’abrogazione della norma che aveva previsto la proroga “forzosa” dei contratti a tempo determinato e di apprendistato per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Inoltre, prevede che contratti di lavoro subordinato a tempo determinato potranno essere rinnovati o prorogati per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta, senza indicare la causale, fino al 31 dicembre 2020 e ferma restando la durata massima di ventiquattro mesi.
Decontribuzione Sud (art. 27)
La disposizione introduce per i datori di lavoro un regime decontributivo finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali nel Sud, pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente e la cui sede di lavoro sia situata in Regioni che, nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale
L’agevolazione è concessa dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, previa autorizzazione della Commissione Europea.
SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI
Ulteriore rateizzazione dei versamenti fiscali e contributivi sospesi (art. 97)
Con la presente disposizione vengono disciplinate le modalità e i termini di ripresa dei versamenti di tributi e contributi la cui sospensione – già prevista per effetto del decreto legge n. 9/2020 (c.d. decreto Zone Rosse, del decreto legge n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) e del decreto legge n. 23/2020 (c.d. decreto Garanzie e Credito), è stata da ultimo prorogata dagli articoli 126 e 127 del D.L. n. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) al 16 settembre 2020.
In particolare, al fine di attenuare l’impatto di versamento della totalità delle somme sospese entro il citato termine del 16 settembre, la norma stabilisce che i versamenti, di cui ai menzionati articoli 126 e 127 del decreto Rilancio, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
- per il restante 50% delle somme dovute, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già eventualmente versato.
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
Estensione del credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 77, comma 1)
Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’art. 28 del decreto Rilancio.
In particolare, la norma riconosce l’agevolazione, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, anche per le strutture termali oltre che alberghiere e agrituristiche.
Inoltre, vengono estesi i mesi cui è commisurato il beneficio: in particolare, per effetto della disposizione in commento, il credito d’imposta è commisurato all’importo del canone versato con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (la norma del decreto Rilancio prevedeva sino a maggio), mentre per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020 (la norma del decreto Rilancio prevedeva sino a giugno).
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI
Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici (art. 59)
Un contributo a fondo perduto è riconosciuto agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile dall’ISTAT, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti (nel caso dei comuni capoluogo di provincia) ed in numero pari o superiore a quello dei residenti (nel caso di comuni capoluogo di Città metropolitane.
Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio dei comuni.
Il contributo spetta a condizione che, nel mese di giugno 2020, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell’impresa, realizzati nelle zone A, sia inferiore ai due terzi di quelli realizzati nel mese di giugno 2019.
Il contributo è pari ad una percentuale applicata alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di giugno 2020 e quelli di giugno 2019, nelle seguenti misure:
‒ 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta 2019;
‒ 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta 2019;
‒ 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro nel periodo d’imposta 2019.
Rifinanziamento di misure a sostegno delle imprese (art. 60)
L’articolo prevede una serie di rifinanziamenti su diverse norme agevolative:
– il comma 1 rifinanzia le misure della Legge Sabatini con uno stanziamento pari a 64 milioni per il 2020;
– il comma 2 rifinanzia i Contratti di Sviluppo (aree Mezzogiorno) con uno stanziamento pari a 500 milioni per il 2020;
– il comma 3 rifinanzia il Fondo Salvaguardia dei livelli occupazionali con uno stanziamento pari a300 milioni per il 2020;
– il comma 4 rifinanzia i Voucher Consulenze per l’innovazione (c.d. Innovation Manager) con uno stanziamento pari a 50 milioni per il 2021;
– il comma 5 rifinanzia il Fondo per la Crescita Sostenibile, finalizzato alla nascita e sviluppo delle Società cooperative, con uno stanziamento pari a 10 milioni per il 2020;
– il comma 6 rifinanzia il Fondo IPCEI (che finanzia importanti progetti di comune interesse europeo) con uno stanziamento pari a 950 milioni per il 2021.
Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese (art. 62)
L’articolo stabilisce che gli aiuti di stato rientranti nel nuovo regime quadro istituito con gli artt. da 54 a 60 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 in base al Temporary Framework CoVID-19 (sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti, prestiti agevolati, ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, investimenti per infrastrutture di prova e upscaling, investimenti per la produzione di prodotti sanitari, pagamento salari e divieto licenziamenti) possono essere concessi anche alle imprese in difficoltà
Proroga moratoria per le PMI ex art. 56 DL 18/2020 (art. 65 e 77, comma 2)
L’articolo 65 proroga dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021, il termine ultimo per la “moratoria” dei debiti di cui all’articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Viene, altresì, disposto che, per le imprese già ammesse alla moratoria alla data di entrata in vigore della disposizione in commento, la proroga opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020. Alle medesime condizioni, entro il 31 dicembre 2020, possono essere ammesse le imprese che, alla data di entrata in vigore della disposizione, presentino esposizioni che non abbiano beneficiato della moratoria.
Viene, inoltre, adeguato al nuovo termine, il termine per l’avvio delle procedure esecutive di cui al comma 8 del richiamato articolo 56 del d.l. 18/2020.
Analogamente, viene spostato dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 il termine della sospensione delle segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia nei confronti delle imprese ammesse ai benefici della moratoria.
Per quanto riguarda gli interventi del Fondo di garanzia PMI sulle operazioni oggetto di moratoria, si fa fronte con la vigente dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI già prevista all’articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. E’, inoltre, stabilito che le risorse della sezione speciale che – allo scadere dei termini per la presentazione della richiesta di escussione di cui all’articolo 56, comma 8 del citato decreto e periodicamente negli anni successivi – dovessero risultare eccedenti le esigenze della sezione speciale, sono impiegate per l’ordinaria operatività del Fondo.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA
Semplificazione procedimenti assemblee condominiali per approvazione degli interventi aventi ad oggetto il superbonus del 110% (art. 63)
Allo scopo di semplificare le procedure assembleari per l’approvazione delle delibere aventi ad oggetto l’approvazione degli interventi la cui realizzazione permetta di beneficiare delle detrazioni del 110% di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 – convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 -, la disposizione in esame prevede che le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione dei predetti interventi siano valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
Internazionalizzazione degli enti fieristici e delle start up innovative (art.91)
La norma istituisce una apposita sezione del fondo rotativo per l’internazionalizzazione (c.d. fondo 394) per supportare i processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali. Il supporto può avvenire con interventi temporanei di partecipazione nel capitale di rischio con quote di minoranza, sottoscrizione di altri strumenti finanziari e concessione di finanziamenti a condizioni di mercato o nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.
L’articolo stabilisce un ulteriore incremento della dotazione del fondo di 300 milioni di euro per l’anno 2020, parte del quale sarà destinato dal Comitato agevolazioni del fondo alla sezione speciale per l’internazionalizzazione degli enti fieristici italiani.
La norma incrementa di 63 milioni di euro il fondo di promozione integrata per l’internazionalizzazione di cui al decreto 18/2020 e di 100 milioni di euro il fondo rotativo per le operazioni di Venture Capital di cui alla legge 296/2006, estendendo la sua operatività alle iniziative di internazionalizzazione delle start up innovative.