DL 5 gennaio 2021, “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2021 – ed entra in vigore in data 6 gennaio – il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il provvedimento reca, in particolare, misure destinate ad integrare l’attuale quadro regolatorio nel periodo compreso tra il 7 ed il 15 gennaio, data fino alla quale sono efficaci le disposizioni previste nel DPCM 3 dicembre 2020 e rivede i criteri per la individuazione degli scenari di rischio per la definizione delle zone.
Si illustrano, di seguito, le misure più rilevanti per il Sistema.
1. Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19 (art. 1)
Nel periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio prossimi, sono vietati, su tutto il territorio nazionale, gli spostamenti in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, abitazione o domicilio, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case situate in altra regione o provincia autonoma.
Nelle giornate festive e prefestive di sabato 9 gennaio e domenica 10 gennaio, sull’intero territorio nazionale – ad eccezione delle Regioni in cui si applicano le misure di cui all’art. 3 del D.P.C.M. (cd zone rosse) – si applicano le misure previste dall’art. 2 del medesimo D.P.C.M. per le cd zone arancioni.
Sono vietati quindi oltre agli spostamenti in entrata e in uscita dalle regioni, anche quelli tra comuni diversi della medesima regione – salvo che per comprovate esigenze di lavoro, studio, motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune – ma restano, comunque, consentiti gli spostamenti dai comuni con meno di 5 mila abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia.
Trattandosi di giorni festivi e prefestivi, restano chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, dei centri commerciali, delle gallerie commerciali, dei parchi commerciali e delle altre strutture ad essi assimilabili fatta eccezione per le farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole (art. 1, comma 10, lettera ff) del D.P.C.M. 3 dicembre 2020).
Fino al 15 gennaio 2021, nelle regioni in cui si applicano le misure di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. 3 dicembre (cd zona rossa), è altresì consentito lo spostamento, in ambito comunale, una sola volta al giorno, tra le ore 5:00 e le ore 22:00, verso una sola abitazione privata, nel limite di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi in tale abitazione, e ad esclusione dei minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale, e alle persone disabili o non autosufficienti che con queste convivono. Per i comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti lo spostamento è consentito anche per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Si precisa che, durante l’intero periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio p.v., restano comunque ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate, da ultimo, con D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 e dalle successive Ordinanze del Ministro della salute.
2. Modificazioni urgenti alla legislazione emergenziale (art. 2)
Il provvedimento rivede, inoltre, i criteri per l’individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le zone arancioni e rosse.
In particolare, fino al 15 gennaio, il Ministro della salute con propria ordinanza, applica ad una o più regioni nel cui territorio si manifesta un’incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti:
- le misure di cui all’articolo 2 del D.P.C.M. 3 dicembre 2020 (previste per le zone arancioni), se lo scenario è almeno “di tipo 2” e il livello di rischio è almeno “moderato”;
- le misure di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. 3 dicembre 2020 (previste per le zone rosse), se lo scenario è almeno “di tipo 3” e il livello di rischio è almeno “moderato”;
3. Regime sanzionatorio (art. 3)
Le violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 1 e 2 del presente decreto sono sanzionate ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
Si ricorda che il suddetto articolo 4 prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento dell’epidemia è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’art. 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di una attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.