DL recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese”
Decreto legge recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e di lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (cd. “Decreto garanzie e credito”)
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 di ieri, 8 aprile 2020 – ed entra in vigore in data odierna – il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e di lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (cd. Decreto garanzie e credito”).
Il provvedimento – che offre ancora una risposta parziale alle istanze formulate dalla Confcommercio al Governo in queste settimane a sostegno del sistema imprenditoriale –
si inserisce, unitamente al recente decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, attualmente all’esame del Parlamento per il consueto iter di conversione in legge, e al preannunciato
Decreto Aprile, di prossima emanazione, nel piano di azione del Governo per contrastare gli effetti economici della crisi epidemiologica sul sistema nazionale delle imprese.
Riportiamo di seguito una sintesi dei contenuti delle principali disposizioni di interesse
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO
1. Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese attraverso garanzie Sace (art. 1)
Fino al 31 dicembre 2020, per assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia colpite dalle conseguenze dell’epidemia, SACE S.p.A. è autorizzata a concedere garanzie su finanziamenti sotto qualsiasi forma, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia.
Gli impegni assunti da SACE non potranno superare l’importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi dovranno essere destinati a supporto di piccole e medie imprese, nonché dei lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia PMI.
Le garanzie SACE sono rilasciate alle seguenti condizioni:
- per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;
- alla data del 31 dicembre 2019 l’impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà e alla data del 29 febbraio 2020 non presentava esposizioni deteriorate, secondo le definizioni previste dalla normativa europea;
- l’importo del prestito assistito da garanzia non deve essere superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
- 25% del fatturato annuo relativo al 2019, come risultante dal bilancio approvato, ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio;
- il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dall’ultimo bilancio, ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio;
- qualora l’impresa abbia avviato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa;
- la garanzia copre il:
- 90% dell’importo del finanziamento, per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- 80% dell’importo del finanziamento, per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
- 70% dell’importo del finanziamento, per le imprese con valore del fatturato superiore a 5
- le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:
- per i finanziamenti di PMI sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 0,25% durante il primo anno, 0,50% durante il secondo e terzo anno, 1% durante il quarto, quinto e sesto anno;
- per i finanziamenti di imprese diverse dalle PMI sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 0,50% durante il primo anno, 1% durante il secondo e terzo anno, 2% durante il quarto, quinto e sesto anno;
- la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio per i soggetti finanziatori;
- la garanzia copre nuovi finanziamenti o rifinanziamenti concessi all’impresa successivamente all’entrata in vigore del decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all’importo massimo garantito;
- le commissioni bancarie devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti;
- il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa
Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, si applica la seguente procedura:
- l’impresa interessata all’erogazione di un finanziamento garantito da SACE presenta al soggetto finanziatore la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;
- in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore, questi trasmette la richiesta di emissione della garanzia a SACE che processa la richiesta, verificando l’esito positivo della delibera del soggetto finanziatore ed emette un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
- il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa da
Per le imprese di maggiori dimensioni, il rilascio della garanzia è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell’economia e finanze.
2. Sottoscrizione contratti bancari e comunicazioni in modo semplificato (art. 4)
L’articolo è finalizzato ad assicurare, nella fase emergenziale, la continuità nell’erogazione dei servizi e nell’offerta dei prodotti alla clientela da parte di banche e intermediari finanziari, favorendo la conclusione di nuovi contratti attraverso modalità di scambio del consenso più agevoli rispetto alle formalità previste in via ordinaria.
La norma tiene conto del fatto che la clientela al dettaglio non sempre è in possesso delle dotazioni e strumentazioni informatiche e telematiche necessarie alla conclusione del contratto a distanza. Pertanto si prevede che il consenso prestato dal cliente mediante posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo (purché accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità), soddisfi sia il requisito della forma scritta richiesta dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, sia l’efficacia probatoria dell’art. 2702 del codice civile; ciò, pur in assenza dei requisiti di cui all’art. 20, comma 1- bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale – CAD).
Con tale previsione, quindi, si conferisce certezza giuridica alle relazioni concluse durante il periodo emergenziale con gli strumenti di comunicazione più diffusi, evitando il rischio che i relativi contratti risultino poi affetti da nullità ed assicurando agli stessi adeguata efficacia probatoria.
Si prevede anche un regime speciale sia per la consegna di copia del contratto ad opera dell’intermediario, sia per l’esercizio del diritto di recesso da parte del cliente.
La norma ha carattere eccezionale e, pertanto essa regola i soli contratti conclusi tra la data di entrata in vigore e la cessazione dello stato di emergenza.
3. Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito (art. 11)
Viene stabilito che sono sospesi i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti, nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del decreto in commento. Analoga sospensione viene prevista per ogni altro atto avente efficacia esecutiva.
La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.
Con riguardo agli assegni bancari e postali, si sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario. Ciò non impedisce ai beneficiari di presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione. In questo caso, il titolo continua ad essere pagabile dal trattario nel giorno di presentazione, qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del traente.
Nell’ipotesi di difetto di provvista, invece, la sospensione varrà anche per il traente, con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell’assegno. In tale contesto, non verrà quindi inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione; se l’avviso di revoca è già stato inviato, il termine di 60 giorni per l’esecuzione del pagamento tardivo è sospeso.
Si sospende, inoltre, la trasmissione alle Camere di Commercio da parte dei pubblici ufficiali dei protesti e delle constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del decreto in commento; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d’ufficio alla loro cancellazione.
4. Fondo di solidarietà prima casa, c.d. Fondo Gasparrini (art. 12)
Il Fondo di solidarietà di cui all’art. 2, commi da 475 a 480 della Legge n. 244/2007, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e gestito da Consap S.p.A, consente ai titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate, fino a 18 mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà.
Con l’art. 54 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, l’ammissione ai benefici del Fondo è stata estesa, per un periodo di 9 mesi, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertificano, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, di aver registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 – ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data – un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019.
Con la nuova disposizione, viene specificato che, ai fini di tale misura, per lavoratori autonomi si intendono i soggetti di cui all’art. 27, comma 1, del medesimo decreto-legge n.
18 del 2020. Tale norma fa riferimento ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
A differenza del dettato normativo, la relazione tecnica del provvedimento esplicita invece la volontà di consentire l’accesso al fondo anche da parte di ditte individuali e artigiani. Si è già evidenziato il profilo rappresentando la necessità di un intervento correttivo.
Viene inoltre previsto che per un periodo di nove mesi dall’entrata in vigore del decreto in commento, l’accesso ai benefici del Fondo di solidarietà prima casa, è ammesso anche nell’ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.
5. Fondo centrale di garanzia PMI (art. 13, commi 1-7 e 10-13)
Il nuovo decreto ripropone, integrandoli e modificandoli, i contenuti dell’articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”) che, per questo motivo, viene espressamente abrogato dal comma 12, ferma restando la validità degli atti e provvedimenti adottati, nonché degli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Il comma 1 prevede, fino al 31 dicembre 2020, alcune misure che derogano alle vigenti disposizioni operative del Fondo, quali:
- la gratuità della garanzia del Fondo e, laddove non diversamente specificato, l’innalzamento delle coperture all’80 per cento per la garanzia diretta e al 90 per cento per la riassicurazione rilasciata a Confidi o ad altri fondi di garanzia;
- l’incremento della percentuale di copertura della garanzia diretta – anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo – al 90 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’unione europea, per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi. L’importo totale di tali operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:
- il doppio della spesa salariale annua (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga di subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1º gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
- il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
- il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese di maggiori dimensioni con numero di dipendenti non superiore a 499. Tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445;
- per le operazioni finanziarie con caratteristiche di durata e importo di cui al punto precedente, l’innalzamento – anche con il concorso delle sezioni speciali del Fondo – della percentuale massima di riassicurazione dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia al 100%, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90% del finanziamento e che non sia previsto il pagamento di un premio per la remunerazione del rischio di credito assunto. In attesa della necessaria autorizzazione della Commissione Europea, le percentuali di copertura sono incrementate all’80% per la garanzia diretta e al 90% per la riassicurazione;
- l’ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno il 10% del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione. In questo caso, la copertura della garanzia del Fondo viene incrementata all’80% dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento in caso di garanzia diretta e del 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia in caso di riassicurazione, purché le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80% del finanziamento;
- l’estensione automatica della garanzia del Fondo per le operazioni, già garantite dal Fondo stesso, per le quali banche o intermediari hanno accordato, anche di propria iniziativa, l’allungamento della scadenza del finanziamento o la sospensione del pagamento delle rate o della sola quota capitale, in connessione all’emergenza coronavirus;
- l’esclusione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo, riportate nell’allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019. In ogni caso, il Fondo effettuerà una valutazione economico-finanziaria sulla probabilità di inadempimento dell’impresa beneficiaria per determinare la misura del proprio accantonamento;
- l’ammissione alla garanzia del Fondo anche per imprese che, alla data di richiesta della garanzia, presentano esposizioni “deteriorate” (vale a dire classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”), a condizione che tale classificazione non sia precedente al 31 gennaio 2020. Rimangono comunque escluse le esposizioni classificate come “sofferenze”;
- L’ammissione alla garanzia del Fondo anche per imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell’art, 182-bis o hanno presentato un piano attestato di cui all’art. 67 del predetto decreto, purché, alla data di entrata in vigore del decreto in commento, la banca abbia la ragionevole convinzione della possibilità del rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza;
- l’eliminazione della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni;
- la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, in deroga ai vigenti limiti previsti dalla disciplina del Fondo stesso, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di investimento immobiliare di durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, nel settore turistico – alberghiero e delle attività immobiliari;
- a fronte di portafogli di finanziamenti destinati ad imprese/settori/filiere maggiormente danneggiati dall’epidemia, la possibilità di accrescere del 50 per cento lo spessore della tranche junior (che sopporta le prime perdite) garantita dal Fondo, ancora incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti quali i confidi;
- la copertura del Fondo al 100%, sia in caso di garanzia diretta che di riassicurazione, per i nuovi finanziamenti non superiori a 25.000 euro a favore di piccole e medie imprese e persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni (partite IVA), che autocertifichino ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 che la propria attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19. Tali finanziamenti devono prevedere l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione, una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l’ammontare dei ricavi risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore. In considerazione della copertura pubblica totale, può essere previsto un tasso di interesse, in caso di garanzia diretta, o una premio di garanzia, in caso di riassicurazione, che escluda la componente di copertura del rischio di credito e che, quindi, prenda in considerazione esclusivamente i soli costi di istruttoria e di gestione dell’operazione. In entrambi i casi, viene comunque posto un limite massimo fissato attraverso un calcolo che ha come base di partenza il tasso di Rendistato. L’intervento del Fondo è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione. Il testo della norma prevede che soggetto finanziatore eroghi il finanziamento garantito, previa verifica formale del possesso dei requisiti da parte del soggetto beneficiario, senza attendere il termine dell’istruttoria del Fondo stesso;
- la possibilità, in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro che la garanzia del 90% rilasciata dal Fondo venga integrata da un’ulteriore garanzia, a copertura del finanziamento, concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie, sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso. La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario;
- l’aumento fino a 5 milioni di euro dell’importo massimo garantito per singola impresa e l’ammissione alla garanzia del Fondo delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
- la possibilità di istituire sezioni speciali del Fondo per sostenere l’accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle Regioni, dei Comuni, degli enti locali, delle Camere di Commercio e delle Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento;
- la sospensione per 3 mesi di tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;
- la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio
6. Operatori di microcredito (art. 13, commi 8-9)
Il comma 8 dell’articolo 13 prevede che gli operatori di microcredito iscritti nell’elenco di cui all’articolo 111 del Testo unico bancario, in possesso del requisito di micro, piccola o media impresa, beneficiano – a titolo gratuito e nella misura massima dell’80 per cento – della garanzia del Fondo di garanzia PMI su finanziamenti ricevuti da banche e intermediari finanziari. Tali finanziamenti devono essere necessariamente finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di prestiti di microcredito in favore dei beneficiari definiti dall’art. 111 del TUB e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176 (persone fisiche, società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, associazioni, società cooperative per l’avvio o l’esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa).
Se gli operatori di microcredito sono nuove imprese, costituite o che hanno iniziato ad operare nei tre anni antecedenti la richiesta della garanzia al Fondo e non sono utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, beneficiano della garanzia del Fondo senza valutazione del merito di credito.
Infine il comma 9, attraverso una modifica dell’art. 111, comma 1, lett. a) del Testo unico bancario, eleva l’ammontare massimo dei finanziamenti erogabili dagli operatori di microcredito da 25 mila a 40 mila euro.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
1. Disposizioni in materia di lavoro (art. 41)
La disposizione amplia la platea dei destinatari sia del Trattamento Ordinario di Integrazione Salariale (cd. CIGO) e dell’Assegno Ordinario (cd. FIS) ex art. 19, D.L. n. 18/2020, sia della Cassa Integrazione in Deroga (cd. CIGD) ex art. 22, D.L. n. 18/2020, estendendo i trattamenti ivi previsti anche ai lavoratori assunti dalla data del 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.
Inoltre, viene prevista l’esenzione dall’imposta di bollo delle domande di CIGD da presentare alle Regioni o alle Province Autonome.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE
1. Divieto di cumulo pensioni e redditi (art. 34)
Con l’articolo in esame, viene chiarito che l’indennità prevista dall’articolo 44 del DL. 18/2020 è riconosciuta in favore di professionisti che risultino iscritti, in via esclusiva, alle casse professionali e che non siano titolari di pensione di anzianità e di vecchiaia.
2. Pin Inps (art. 35)
In via temporanea, l’Inps è autorizzato a rilasciare le proprie identità digitali (Pin Inps) acquisendo con modalità telematica tutti i dati identificativi del richiedente. Resta ferma la verifica con riconoscimento diretto, a conclusione dello stato di emergenza.
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che, a causa delle vigenti misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19, hanno subito un calo della liquidità, viene prevista -art. 18 – la sospensione dei versamenti in autoliquidazione, in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, nonché i versamenti relativi all’IVA.
In particolare, la sospensione riguarda i soggetti con ricavi o compensi, nel periodo di imposta 2019, inferiori a 50 milioni di euro, qualora si verifichi una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020, con riferimento, rispettivamente, agli stessi mesi del precedente periodo d’imposta.
La medesima sospensione viene prevista anche per quei soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro, nel periodo di imposta 2019, a condizione che i ricavi o i compensi siano diminuiti almeno del 50%, nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d’imposta.
Il medesimo beneficio della sospensione viene riconosciuto anche a tutti i soggetti che hanno intrapreso l’esercizio dell’impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2019.
Al ricorrere dei predetti requisiti, viene disposta anche la sospensione, per i mesi di aprile e maggio 2020, dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail.
I versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale IRPEF, nonché quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL sopra illustrati, sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.
Con riferimento ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, viene prevista la sospensione dei versamenti IVA, per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente, qualora si verifichi, anche in tal caso, una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020, con riferimento, rispettivamente, agli stessi mesi del precedente periodo d’imposta.
I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione, entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.
Resta ferma l’applicazione della disciplina sulla sospensione fino al 30 aprile o al 31 maggio 2020, già prevista dai precedenti decreti (art. 8, comma 1 del D.L. n. 9/2020 e art. 61, commi 1, 2 e 5 del D.L. n. 18/2020), con riguardo agli operatori nazionali dei settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica, qualora gli stessi non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione di cui all’articolo in esame.
In particolare, ricordiamo, che dalla lettura integrata delle citate disposizioni sono sospesi in favore dei soggetti in esame i termini relativi a:
- versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600; in scadenza entro il 30 aprile 2020;
- i versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020;
- i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail in scadenza entro il 30 aprile 2020.
I versamenti di cui alle lettere a), b) e c) sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Analogamente, per quanto riguarda le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche resta ferma la sospensione fino al 31 maggio 2020, con ripresa dei versamenti entro il 30 giugno o mediante rateizzazione in cinque rate mensili di pari importo.
La norma prevede, infine, forme di cooperazione tra l’Agenzia delle entrate, l’Inps, l’Inail e gli altri enti previdenziali e assistenziali, ai fini della verifica del rispetto del requisito della diminuzione dei ricavi o compensi, rispetto al periodo d’imposta precedente, necessario per fruire della sospensione dei versamenti.
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
1. Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari (art. 19)
In favore dei soggetti di più ridotte dimensioni con ricavi o compensi non superiori a euro
400.000 nel periodo di imposta precedente e che nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, il precedente decreto “Cura Italia” – decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 – ha previsto il non assoggettamento alle ritenute d’acconto – sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari – dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 marzo 2020.
Ora, l’articolo in esame estende il predetto periodo di non assoggettamento alle ritenute d’acconto, spostando il predetto ultimo termine del 31 marzo al 31 maggio 2020
La norma modifica anche la data per l’effettuazione dei versamenti: i contribuenti, che intendono beneficiare della predetta agevolazione, devono effettuare il versamento delle ritenute d’acconto in una unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (e non più entro il 31 maggio 2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di luglio 2020 (in luogo di maggio 2020), senza applicazione di sanzioni e interessi.
2. Metodo previsionale acconti giugno (art. 20)
Al fine di agevolare i contribuenti che, a causa degli effetti della crisi sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19, potrebbero registrare una diminuzione dell’imponibile fiscale ai fini dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, viene prevista la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti, utilizzando il metodo “previsionale” anziché il metodo “storico”.
Nello specifico, viene stabilito che, solo per il periodo d’imposta 2020, non si applicano sanzioni e interessi previsti per il caso di omesso o di insufficiente versamento delle somme dovute, nell’ipotesi in cui l’importo versato non sia inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto, sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.
3. Rimessione in termini per i versamenti (art. 21)
I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, i quali sono stati prorogati al 20 marzo 2020 (art. 60 del decreto “Cura Italia”), si considerano regolarmente effettuati – dunque senza il pagamento di sanzioni e interessi – se eseguiti entro il 16 aprile 2020.
4. Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 (art. 22)
Al fine di consentire ai sostituti d’imposta di avere più tempo a disposizione per l’effettuazione degli adempimenti fiscali, in conseguenza dei disagi derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e, nel contempo, di permettere ai cittadini e ai soggetti che prestano l’assistenza fiscale di essere in possesso delle informazioni necessarie per compilare la dichiarazione dei redditi, solo per l’anno 2020, viene differito al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.
Inoltre, non si applicano le sanzioni nel caso in cui le certificazioni siano trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l’invio avvenga entro il medesimo termine del 30 aprile 2020.