EMERGENZA CORONAVIRUS: INDICAZIONI UTILI PER I NEGOZI DI ARREDAMENTO – estensione misure restrittive a tutto il territorio italiano
EMERGENZA CORONAVIRUS
ESTENSIONE DELLE MISURE RESTRITTIVE A TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
Il nuovo provvedimento del 9 marzo – che produce effetti dal 10 marzo fino al 3 aprile prossimo – estende a tutto il territorio nazionale le misure restrittive che il d.P.C.M. di ieri, 8 marzo aveva previsto per la Regione Lombardia e le 14 Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.
Si evidenzia che, dalla data di efficacia delle disposizioni in esso previste, cessano di produrre effetti, ove incompatibili, le misure che gli art. 2 e 3 del d.P.C.M. di ieri, 8 marzo, avevano previsto per l’intero territorio nazionale.
Rinviando alla lettura del Decreto per le singole prescrizioni, si evidenziano di seguito alcune delle misure di interesse per il nostro settore, ricordando che con il nuovo decreto in vigore da oggi queste misure sono estese a tutto il territorio nazionale.
– I NEGOZI DI ARREDAMENTO POSSONO RESTARE APERTI?
Si, possono restare aperti durante la settimana, purchè rispettino le condizioni indicate.
a) In tutto il territorio nazionale l’articolo 1 dispone quanto segue:
- le “attività commerciali, diverse da quelle di cui alla lettera n)”sono consentite a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
– ANCHE DURANTE IL WEEK END?
Nei giorni festivi e prefestivi tutte le medie e grandi strutture di vendita devono restare chiuse.
Le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati sono chiuse nelle giornate festive e prefestive. Nei giorni feriali il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. Anche in questo caso, in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno rimanere chiuse. La chiusura non è disposta per le farmacie e parafarmacie e punti di vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
– COME POSSO SAPERE SE IL MIO PUNTO VENDITA RIENTRA NELLA CATEGORIA “STRUTTURA MEDIO O GRANDE”?
Classificazione delle medie e grandi strutture di vendita:
Ai sensi dell’Art. 4, comma 1, del DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 114, le medie e le grandi strutture di vendita, costituite sia da un unico esercizio sia da un insieme di piu’ esercizi, tenuto conto della classe demografica dei comuni della Regione, si suddividono nelle seguenti tipologie:
c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;
d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e);
Alcune Regioni, successivamente alla emanazione del Decreto Legislativo citato, possono aver introdotto delle modifiche alla classificazione delle superfici di vendita.
– E’ POSSIBILE TRASPORTARE MERCI?
A seguito di richiesta di chiarimenti, il ministro dell’Interno ha diramato una direttiva ai prefetti in cui si ribadisce la possibilità di circolare sul territorio nazionale in presenza di esigenze lavorative, anche non indifferibili, a condizione che non rientrano tra quelle sospese dalla normativa precedentemente varata (es. scuole e didattica) (pag. 4 della direttiva).
Tale interpretazione è ribadita nell’Ordinanza della Protezione Civile n. 646 dell’8 marzo 2020 che, in relazione all’art. 1 del citato DPCM, esclude ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate.
Per ulteriore chiarimento, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attraverso il proprio sito internet, ha riconfermato tale esenzione, in quanto “l’attività degli operatori addetti al trasporto è un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all’interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci“.
La comprovata esigenza lavorativa che dà diritto alla circolazione necessita della compilazione di un apposito modulo redatto dal ministero dell’Interno, scaricabile a questo link.
Il Ministero della Salute ha chiarito che le misure di quarantena non si applicano agli autisti del trasporto merci, autisti ed equipaggi dei servizi sanitari di trasporto e piloti di aerei di trasporto. I conducenti di merci che effettuano il carico e scarico devono utilizzare mascherine di classe FFP2 o FFP3 durante il carico e lo scarico, al fine di ridurre al minimo il contatto e devono essere dotati di guanti protettivi in gomma da utilizzare all’occorrenza e gel antibatterico per pulire regolarmente le mani e spray per i documenti. E se il carico/scarico richiede la discesa dal mezzo deve essere mantenuta la distanza di sicurezza (1 metro).
Le associazioni degli autotrasportatori hanno consigliato ai propri autisti associati: di viaggiare con un cedolino paga che “comprovi” la motivazione dello spostamento, il rientro a casa verrà dimostrato dalla residenza o dal domicilio. Inoltre si consiglia di far tenere a bordo del veicolo l’eventuale contratto di trasporto o altro documento che consenta di dimostrare che il viaggio è effettuato per rispettare un obbligo contrattuale e spiegare al conducente che nel caso in cui si stesse recando al luogo di carico dovrà giustificare questo spostamento almeno con un ordine di servizio.
Infine, risulta che il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stia lavorando per diramare delle linee guida specifiche per il trasporto di merci. In assenza di tali specifiche linee guida, valgono le norme igieniche sanitarie precauzionali elaborate dal Ministero della Salute e rese disponibili, anche, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
– E’ POSSIBILE CONSEGNARE E MONTARE MOBILI E ARREDAMENTI ALL’INTERNO DELLE ABITAZIONI DEI CLIENTI?
Fatto salva la possibilità di trasporto e consegna merci, non sono ancora state fornite indicazioni restrittive o meno relativamente al montaggio di arredamento presso le abitazioni dei clienti.
– DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
In tutto il territorio nazionale, dispone la misura del divieto di ogni spostamento in entrata e uscita dai territori e all’interno degli stessi, salvo che per “comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”.
Si ritiene, pertanto, che nelle tre ipotesi sopra citate, tra cui quella delle “comprovate esigenze lavorative”, la mobilità sia consentita. E’ consigliabile, sul punto, che ogni prestatore di lavoro porti con sè un qualunque documento che attesti che sta svolgendo la propria attività lavorativa (es. una comunicazione (anche una email) del datore di lavoro che confermi al dipendenti di doversi recare in ufficio (o sul territorio, in base alle mansioni), ma anche una copia della lettera di assunzione con l’indicazione delle mansioni da svolgere e una busta paga che attesti la vigenza del rapporto di lavoro).
Conferma tale lettura quanto disposto dal medesimo art. 1, comma 1, lettera e), laddove il decreto “raccomanda”ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, ferma la fruibilità senza accordo scritto dello smart working (art. 2, comma 1, lettera r).
A differenza della previsione di cui all’art. 1, punto a) sopra analizzata, infatti, la disposizione non è vincolante e perentoria; si tratta di una mera raccomandazione, che lascia alla valutazione prudente del datore di lavoro la decisione se dare seguito o meno alla raccomandazione medesima.
– DOCUMENTI E LINK UTILI
Decreto 9 marzo 2020
9/03/2020
Ordinanza Capo Protezione Civile
8/03/2020
Direttiva Ministro Interno Lamorgese
8/03/2020
Decreto 8 marzo 2020
8/03/2020
Accordo Abi-Confcommercio. Estensione per il credito 2019
07/03/2020
22 Comments
Se il negozio è possibile sia aperto quali clienti lo possono frequentare, provenienti dal solo comune, provincia o regione?
Il Decreto raccomanda esplicitamente di:
“evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonche’ all’interno
dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero spostamenti per motivi di salute.”
Pertanto la clientela che è in grado di raggiungere il negozio può visitarlo osservando le regole indicate nel Decreto stesso, ossia:
“a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalita’ contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e
tali da garantire ai frequentatori la possibilita’ di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d), tra i
visitatori, con sanzione della sospensione dell’attivita’ in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse”
La chiusura dei festivi e dei prefestivi vale solo per i negozi all’interno dei centri commerciali?
O qualsiasi attività che rientra nella classificazione di piccola e media impresa?
Qualora il negozio fosse una media impresa e quindi obbligato a chiudere nel prefestivo e festivo, al dipendente come viene considerata la giornata in busta paga? Sarà considerato un giorno di ferie?
Grazie
Se il negozio è possibile sia aperto quali clienti lo possono frequentare, provenienti dal solo comune, provincia o regione?
Buonasera Gentilissimi,
Vorrei chiedervi se avete qualche novità per quanto riguarda la possibilità di consegna e montaggio dei mobili. Visto che negli ultimi giorni si parla dell’apertura di alcune attività.
Buonasera
Abbiamo delle merci in arrivo e bisogna organizzare delle consegne, è possibile fare le installazioni a casa del privato?
Buongiorno, sono dipendente di una ditta di trasporti e montaggio arredamenti e vorrei esporre alcuni dubbi sulla situazione creatasi in questi giorni. Come possiamo tutelarci e tutelare la clientela se passiamo ore all’interno delle abitazioni dei medesimi? Il nostro è un lavoro fisico e pesante, il quale, difficilmente ci permette di utilizzare maschere e guanti in latex, per la difficoltà nella respirazione durante gli sforzi e per la poca resistenza del latex. Per non parlare del probabile deposito del virus su indumenti e attrezzature. Detto questo, esistono indicazioni da parte di enti preposti? Grazie
Alla luce del Dpcm 11/03/2020 in vigore dal 12 al 25 marzo, sembra che il trasporto di mobili sia possibile. Mi chiedo invece per il montaggio degli stessi. E’ possibile?
Buongiorno, concordo con i colleghi sopra, il decreto sulle aperture negozi/attività non specifica Mobili, parla solo di elettrodomestici o lampadari, quindi il negozio chiuso. ma con possibilità di fare consegne e montaggi Giusto ?
Grazie.
Suppongo che il mobile non sia una necessità primaria
E considerato il montaggio che richiede vicinanza tra i montatori non sia possibile
Ma una risposta precisa chi può darla?
Ecco il comunicato di Federmobili in merito alla consegna e al montaggio di mobili a casa dei clienti, con l’interpretazione e la posizione che la Federazione, su indicazione del suo Presidente, ha deciso di assumere per il caso di specie.
https://www.federmobili.it/emergenza-coronovirus-la-posizione-di-federmobili-sulla-consegna-e-il-montaggio-di-mobili-a-casa-dei-clienti/
posso montare i mobili la cliente deve andare alla casa nuova che
e pronta posso andare e quando per la consegna
Io aspetto per domani una consegna nella casa nuova e mi hanno confermato la spedizione. Devo quindi andare da attuale domicilio a quello nuovo (sempre a Milano). Se mi fermano mi multano?
buongiorno a me il 24 marzo mi portano una cucina comprata in un negozio vicino casa, gli ho telefonato dicendo che io avrei dovuto smontare la cucina che ho, ma in questi giorni naturalmente non lavora piu nessuno e sono impossibilitato a farlo,loro dicono che hanno i magazzini pieni e devono scaricare,a me non sembra una giustificazione giusta per lo piu in questo periodo…. poi cosa non secondaria ci saranno minimo 2 persone a casa ,non mi sembra il periodo giusto,,,,mi date un consiglio…grazie..
Io ho bisogno che mi smontino una cucina e la rimontino in casa nuova con completamenti, entro metà aprile, perché qui mi scade il contratto, ma mi dicono che non possono perché non possono entrare in casa. Cosa faccio??? Vado a vivere in una casa senza cucina e lascio la mia inutilizzata nell’appartamento vuoto?!
Buongiorno,il mobilificio presso la quale ho acquistato la cucina (bene per me indifferibile)mi richiede(pur avendo già versato un cospicuo anticipo)il pagamento immediato del saldo completo,pur non potendo a detta loro effettuare la consegna ed il montaggio a causa delle misure restrittive.
È corretto il comportamento del mobiliere in questo caso?
(Aggiungo che mi dice anche che fará pagare le spese di giacenza in magazzino in caso mi rifiutassi di pagare il saldo)
Buongiorno Maurizio,
nel “contratto tipo” predisposto da Federmobili con l’ausilio di Camera di Commercio di Milano, Lodi, Monza Brianza, sottoscritto da Union camere e da quattro Associazioni dei Consumatori (Assoutenti, Casa del Consumatore, Codici e Coniacut) questo tipo di clausola non è prevista.
I negozi che applicano la nostra Contrattualistica sono Negozi Garantiti Federmobili.
Se cortesemente può inviarci – in privato alla mail federmobili@federmobili.com – il nominativo del punto vendita al quale si è rivolto possiamo verificare se è nostro associato.
Ringraziandola per averci contattati porgiamo
Cordiali Saluti
Buongiorno a voi della Redazione FederMobili vi invio un mio commento che discosta dall’argomento trattato ma può essere utile in questa situazione di Corona Virus che cambierà le abitudini delle famiglie Italiane che vivono in Appartamenti piccoli?
In questa limitazione di CoronaVirus l’arredamento trasformabile dotato di più funzioni capace di raddoppiare lo spazio ci viene in aiuto sarà la sfida per organizzare Open Space e metrature ridotte dove tutti i conviventi abbiano la loro indipendenza , questi luoghi avranno caratteristiche multifunzionali per riconfigurare l’aspetto dal giorno alla notte attrezzati per fare attività fisica con Tapis Roulant lavorare in Home Office dove poi viene tutto appartato senza ingombrare spazi essenziali dove si riposa e si rilassa ambienti energici dove giocare e stare insieme.
Lo dice Ersilio Teifreto classe 47 papà del noto marchio Italiano Konvert Arredamenti Trasformabili di Grugliasco (To)
Io o acquistato mobili a mondo convienenza a marzo o pagato un acconto vorrei sapere se e quando ripartiranno le consegne mi avevano chiamato il12 marzo che li stavano portando ma dopo pichu giorni ce stato il decreti di restrizioni posso capire quando riprende il trasporto il 4 maggio
Gentili ci sono novità per quanto riguarda il trasporto e montaggio, con partenza store Lombardia e arrivo in Piemonte.
Sono interessato a sapere quando i negozi di arredamento possono procedere alla consegna e montaggio dei mobili, in quanto è da 2 mesi che attendo il montaggio della cucina..
Buongiorno. Chiedo gentilmente, di sapere quando il negozio di Castel Mella puo’ tornare ad essere agibile al pubblico. Grazie.