Emergenza Coronavirus: gli ultimi aggiornamenti (proroga termini versamenti fiscali e Firma protocollo contrasto covid-19 nei luoghi di lavoro)
Coronavirus: prorogati termini versamenti fiscali 16 marzo, nuove scadenze e sospensioni in prossimo decreto legge
I termini relativi ai versamenti previsti al 16 marzo saranno differiti con una norma nel decreto legge di prossima adozione da parte del Consiglio dei Ministri, relativo alle misure per il
contenimento degli effetti dell’epidemia di Covid-19. Il decreto legge introdurrà anche ulteriori sospensioni dei termini e misure fiscali a sostegno di imprese, professionisti e partite IVA colpite dagli effetti dell’emergenza sanitaria.
Il D.l. n.9 del 2.3.2020 ha disposto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’Istituto ha, pertanto, fornito indicazioni circa l’ambito di applicazione delle dettato normativo e le istruzioni operative inerenti agli adempimenti e agli obblighi previdenziali.
SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI E SOGGETTI INTERESSATI
Per i comuni di cui all’all.to 1 del D.P.C.M. dell’1.3.2020, l’art.5 del D.l. n.9/2020 ha disposto la sospensione dei termini inerenti agli adempimenti ed ai versamenti contributivi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza dal 23.2.2020 al 30.4.2020.
In favore delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio nazionale, l’art. 8 ha invece disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti contributivi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza dal 2.3.2020 al 30.4.2020.
Qualora il datore di lavoro privato o il committente usufruisse della sospensione contributiva, quest’ultima riguarderebbe anche la quota a carico del lavoratore.
Resta fermo l’obbligo di versamento alle ordinarie scadenze della quota a carico del lavoratore, nel caso in cui il datore di lavoro o committente operi la trattenuta di tale quota contemporaneamente alla sospensione del versamento contributivo.
Lavoratori interessati dalla sospensione di cui all’art. 5 del D.l. n.9 del 2 marzo 2020
La sospensione è concessa ai soggetti regolarmente iscritti alle diverse gestioni ed operanti alla data del 23.2.2020 nel comune di Vo’ della regione Veneto e nei seguenti comuni della regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini.
Destinatari della sospensione degli adempimenti e dei versamenti in argomento sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:
- datori di lavoro privati;
- lavoratori autonomi (commercianti, artigiani e agricoli);
- committenti e liberi professionisti obbligati alla gestione separata.
Le aziende private con dipendenti e i committenti possono godere delle agevolazioni contributive unicamente rispetto ai lavoratori operanti nelle sedi dislocate nelle zone di cui sopra.
Per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti, inclusi i professionisti obbligati alla gestione separata, non sono previste, nel periodo di sospensione, scadenze di versamento relative alla contribuzione corrente.
Lavoratori interessati dalla sospensione di cui all’art. 8 del D.l. n.9 del 2 marzo 2020_imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator
Tale sospensione è riconosciuta ai soggetti regolarmente iscritti alle diverse gestioni ed operanti alla data del 2 marzo 2020 nel territorio nazionale.
Destinatari della sospensione degli adempimenti e dei versamenti in argomento sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:
- datori di lavoro privati;
- lavoratori autonomi (commercianti);
- committenti obbligati alla gestione separata.
Per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali nel periodo di sospensione non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione ricorrente. Nella sospensione sono ricompresi i versamenti inerenti ai piani di rateazione nei confronti dell’Istituto.
Lavoratori cessati e versamento della contribuzione
In relazione ai rapporti di lavoro cessati durante il periodo di sospensione, la quota a carico dei lavoratori, non trattenuta dal datore di lavoro, dovrà essere versata secondo le indicazioni riportate di seguito nel paragrafo “Modalità di recupero dei contributi sospesi”.
MODALITÀ DI SOSPENSIONE
Aziende con dipendenti
La Direzione generale provvederà ad attribuire automaticamente dei codici di autorizzazione, visualizzabili sul Cassetto previdenziale aziende, ai fini della sospensione in trattazione.
In relazione, invece ai periodi di paga da febbraio 2020 a marzo 2020, le aziende dovranno inserire i nuovi codici “N966” e “N967”.
Per maggiori dettagli, anche sulle attività economiche riconducibili alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e ai tour operator, si rinvia al testo della Circolare Inps.
Denuncia Uniemens – aziende con pluralità di sedi operative
In caso di aziende con unica matricola o autorizzate all’accentramento contributivo, la sospensione riguarda unicamente i versamenti contributivi dei soggetti occupati nei territori colpiti dall’emergenza epidemiologica e la denuncia Uniemens deve essere, invece, compilata in maniera completa (con esposizione degli importi dei contributi sospesi con le causali “N966” e “N967”).
Contribuzione sospesa da versare al Fondo di Tesoreria
Qualora il datore di lavoro, durante il periodo di sospensione, debba liquidare il trattamento di fine rapporto o le anticipazioni di cui all’art. 2120 c.c., per il calcolo della capienza si dovranno considerare i contributi esposti a “debito” nella denuncia contributiva, non assumendo invece rilievo le partite oggetto di sospensione contributiva.
Artigiani e commercianti
Come già segnalato, l’art. 5 del D.l. n.9/2020 dispone la sospensione degli adempimenti e dei versamenti previdenziali da parte dei titolari di qualsiasi attività ubicata nei comuni di cui al D.P.C.M. dell’1.3.2020. Tuttavia, per gli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti nel periodo di sospensione non sono previste scadenze di versamento alla contribuzione corrente.
L’ambito di applicazione dell’art. 8 del predetto decreto legge riguarda, invece, i titolari di imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator dell’intero territorio nazionale. Per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione degli esercenti delle attività commerciali nel periodo di sospensione non sono previste scadenze di versamento alla contribuzione corrente. La sospensione si applica, invece, ai versamenti relativi ai piani di rateazione nei confronti dell’Istituto.
Liberi professionisti e committenti
Per i committenti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n.335/1995, sono sospesi gli adempimenti e i versamenti dei contributi relativi ai compensi effettivamente erogati come di seguito specificato:
- compensi erogati nei mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020: risulta sospeso l’invio dei flussi Uniemens;
- compensi erogati nei mesi di febbraio 2020 e marzo 2020: risulta sospeso sia l’invio dei flussi Uniemens che il versamento della contribuzione dovuta.
Per maggiori dettagli sulla compilazione dei flussi Uniemens, si rimanda alla Circolare Inps.
Nell’ipotesi di azienda committente con più sedi operative, sia nei comuni di cui al D.P.C.M. dell’1.3.2020 che al di fuori degli stessi, la sospensione opera soltanto rispetto agli adempimenti ed ai versamenti contributivi relativi ai soggetti occupati nei territori colpiti dall’emergenza.
Nel caso di aziende committenti con più unità produttive permane l’obbligo di trasmissione della denuncia Uniemens per i soli lavoratori non operanti nelle aree sopra indicate.
Con riferimento alla sospensione prevista dall’art.5, viene segnalato che per i liberi professionisti tenuti al versamento dei contributi alla suddetta gestione separata non sono previste, nel periodo di sospensione, scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente. Mentre la sospensione opera per i versamenti relativi ai piani di rateazione nei confronti dell’Inps.
MODALITÀ DI RECUPERO DEI CONTRIBUTI SOSPESI
Soggetti destinatari della sospensione di cui all’art. 5 del D.l. n.9/2020
Gli adempimenti e i versamenti sospesi saranno effettuati, a far data dall’1.5.2020, senza applicazione di interessi e sanzioni.
Non è prevista l’applicazione di interessi e sanzioni anche qualora si optasse per la ripresa dei versamenti mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a far data dal mese di maggio 2020.
Le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, con scadenza ricompresa nel periodo di sospensione, dovranno essere versate in unica soluzione entro la medesima decorrenza.
Soggetti destinatari della sospensione di cui all’art. 8 del D.l. n.9/2020
In tal caso, gli adempimenti e i versamenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, senza applicazione di interessi e sanzioni.
Per maggiori dettagli ed ulteriori approfondimenti, si rinvia alla Circolare Inps n. 37 del 12.3.2020.
Sottoscrizione Protocollo di regolamentazione per il contrasto al covid-19 nei luoghi di lavoro
Il 14 marzo è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, tra le organizzazioni datoriali e le OOSS confederali, promosso dal Governo.
La sottoscrizione di Confcommercio si è realizzata attraverso Rete Imprese Italia.
Il confronto si è svolto ininterrottamente dalle 19 di ieri ed ha prodotto un testo di sintesi, composto di 13 punti, tra le istanze delle OOSS di tutela della salute, anche con il più ampio coinvolgimento delle forme di rappresentanza sindacale, e le istanze delle imprese volte a garantire le indispensabili condizioni di salubrità e sicurezza, conciliandole con la necessità di assicurare il servizio richiesto.
Alla luce di tale sintesi, è stata introdotta la previsione di “favorire” il coinvolgimento delle strutture di rappresentanza, RSA/RSU ove presenti, o rappresentanze territoriali e RLS o RLST. Sarà importante che le associazioni territoriali sollecitino l’attenzione degli Organismi Paritetici Territoriali e degli Enti Bilaterali per favorire un approccio collaborativo sul tema da parte degli RLST.
Il protocollo si articola per linee guida condivise finalizzate ad agevolare l’adozione di protocolli anticontagio. In funzione di tale adozione si prevede la possibilità di sospensioni dal lavoro con l’accesso agli ammortizzatori sociali.
La richiesta degli ammortizzatori avverrà favorendo il coinvolgimento delle ooss ai vari livelli.
Nel merito, riprendendo quanto contenuto nei vari DPCM nonchè nei DL 6 e 9,si condivide il massimo utilizzo del lavoro a distanza.
Inoltre si condividono altre misure di carattere organizzativo ed igienico sanitario: l’incentivanti azione all’uso di ferie e permessi, ad eventuali forme di flessibilizzazione previste dalla contrattazione collettiva, l’adozione di protocolli comportamentali anticontagio anche con l’uso, ove necessario di specifici DPI.
Più in dettaglio – punto 1 – si prevede che l’informazione andrà orientata soprattutto verso specifici contenuti, anche di obbligo comportamentale, e le modalità informative potranno essere di varia forma.
Riguardo all’ingresso nei luoghi di lavoro – punto 2 – si prevede la possibilità che il personale possa essere sottoposto alla misurazione della temperatura seguendo gli accorgimenti pratici in tema di GDPR indicati alla specifica nota al punto 2 del Protocollo.
Si condivide che il datore di lavoro (cosa che peraltro già accade in numerosi ambiti lavorativi dei nostri settori) debba informare preventivamente il personale, nonché chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso nei confronti di coloro che, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.
Sono previsti alcuni accorgimenti riguardanti modalità di accesso dei fornitori esterni – punto 3 – o le visite da parte di soggetti esterni, che devono comunque essere limitate. Viene sottolineato che quanto condiviso nel presente protocollo e le conseguenti regole ed accorgimenti dell’azienda devono essere seguite anche dalle aziende che svolgano attività in appalto presso le sedi o unità aziendali.
Si convengono regole e comportamenti riguardo alla pulizia dell’azienda – punto 4 – e si ribadisce che qualora si renda necessario, per rispettare le regole del protocollo, sospendere l’attività, ciò costituirà motivo di ricorso agli ammortizzatori sociali.
Si raccomandano regole di igiene personali – punto 5 – a cui il personale deve attenersi, con l’onere per il datore di fornire adeguati detergenti.
Un capitolo a parte e di tutta delicatezza è rappresentato dall’uso dei DPI – punto 6 – e soprattutto delle mascherine. In tal caso, si conviene che le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (quindi NON dovranno essere utilizzate da tutti e per tutto lo svolgimento dell’attività). In particolare NON dovranno essere utilizzate da soggetti asintomatici, ma saranno necessarie in caso di impossibilità di lavorare a meno di un metro di distanza, unitamente ad eventuali altri DPI indicati.
Per il punto 7 in materia di pulizia e sanificazione periodica degli ambienti comuni si rimanda alla lettura del testo.
Merita particolare attenzione il punto 8 dedicato all’organizzazione aziendale.
Sulla falsariga di quanto previsto nei provvedimenti già adottati, si favorisce l’uso di tutti gli strumenti aziendali che possano conseguire la rarefazione sociale attraverso smart working, rimodulazione delle eventuali turnazioni, utilizzo di rol e altre analoghe previsioni della contrattazione, nonché ferie maturate. Fermo restando quanto indicato in premessa, circa il favorire la interlocuzione ai vari livelli con le OOSS, si ritiene che per l’adozione di tali provvedimenti NON sarà necessario uno specifico accordo sindacale, salvo che la contrattazione collettiva già lo preveda.
Per l’uso degli ammortizzatori sociali si è in attesa delle previsioni del legislatore in termini di auspicata semplificazione delle procedure.
Una segnalazione importante riguarda, al punto 10, la formazione, per gli aspetti potenzialmente sanzionatori o di contenzioso. Si prevede, infatti che il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità).
Da ultimo, rimandando alla lettura del punto 11 e soffermandoci sui punti 12 e 13, si rilevano gli aspetti forse più onerosi per la gestione aziendale, riguardanti la sorveglianza sanitaria e la gestione “sindacale” del protocollo. Punto 12: in tal senso anche le nostre associazioni saranno chiamate ad un’attività di assistenza alle imprese e di confronto con le OOSS, affinché la sorveglianza sanitaria non si trasformi in una “ospedalizzazione” dei luoghi di lavoro. E’ evidente che determinate attività saranno oggi e nel prossimo periodo, condizionate dal fabbisogno di sanità che si registrerà nei diversi territori.
Da ultimo riguardo al coinvolgimento delle rappresentanze sindacali, ciò dovrò avvenire evidentemente in presenza di RSA/RSU, mentre per le aziende prive di rappresentanza le associazioni potranno assistere le imprese anche attraverso la elaborazione di protocolli territoriali.
Razionalizzazione dei servizi di trasporto
La Ministra dei Trasporti ha disposto con 4 Decreti la razionalizzazione dei servizi di trasporto ai sensi dell’art. 1, punto 5) del DPCM 11 marzo 2020
Con i Decreti Ministeriali pubblicati sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n.112 del 12 marzo 2020 (Trasporto aereo), n.113 del 13 marzo u.s. (Trasporto ferroviario), n. 114 del 13 marzo u.s.(Autoservizi interregionali), e n. 117 del 14 marzo u.s.(collegamenti Sardegna), (allegati), la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, numero 5) del DPCM 11 marzo sull’emergenza coronavirus, ha disposto dalle date dei richiamati Decreti fino al 25 marzo 2020, una serie di riduzioni e razionalizzazioni dei servizi: