Emergenza COVID-19 – D.P.C.M. 14 gennaio 2021
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.11 del 15 gennaio 2021 (S.O. n.2) il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, del decreto legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid.19”, e del decreto legge 14 gennaio 2021, n.2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021” (che si allega).
Il provvedimento – le cui disposizioni si applicano a partire dalla data del 16 gennaio e saranno efficaci fino al 5 marzo 2021 (salvo i diversi termini specifici previsti nell’articolato) – sostituisce, modificandole in parte, le previsioni del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, confermando le modalità per l’individuazione delle restrizioni applicabili su parti del territorio nazionale a seconda che si collochino in contesti di elevata o massima gravità epidemiologica.
Si riportano, di seguito, le principali disposizioni di interesse per il nostro settore, evidenziando le novità rispetto alle disposizioni del D.P.C.M. del 3 dicembre che, ove non modificate, si intendono confermate.
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale (art. 1)
Continua a valere, sull’intero territorio nazionale, il divieto generale di spostamento dalle ore 22:00 fino alle ore 5:00 del giorno successivo, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (comma 3).
I commi 3 e 4 richiamano nel corpo del D.P.C.M. quanto disposto in materia di spostamenti dall’art. 1 del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 (su cui si è riferito con nota del 15 gennaio u.s.) e, in particolare:
- è consentito lo spostamento, in ambito regionale, verso una sola abitazione privata abitata, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso tra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi (comma 3);
- è vietato, nel periodo dal 16 gennaio al 15 febbraio 2021, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di regioni o province autonome diverse, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione (comma 4).
Continua a prevedersi per tutti i locali pubblici o aperti al pubblico e per tutti gli esercizi commerciali, l’obbligo di esporre, all’ingresso del locale, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (comma 6).
Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 1, comma 11, le misure di sospensione o di divieto di esercizio di attività sopra indicate non si applicano alle regioni che si collocano, a seguito di ordinanza del Ministro della salute, in uno “scenario di tipo 1” e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100mila abitanti (cd zone bianche). In tali aree le attività saranno disciplinate dai protocolli e linee guida allegati al provvedimento, concernenti i settori di riferimento o, in difetto, settori analoghi.
Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (art. 2)
Viene confermata la possibilità che, con ordinanza del Ministro della salute, adottata sulla base della procedura da ultimo definita dall’art. 1, comma 16-quater e 16-quinquies, del decreto legge n. 33/2020, e secondo quanto contenuto nel documento di “Prevenzione e risposta al COVID-19” di cui all’allegato 25, siano individuate le Regioni nel cui territorio si manifesti un’incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100 mila abitanti e che si collocano in uno “scenario di tipo 2” e con un livello di rischio almeno “moderato” ovvero in uno “scenario di tipo 1” e con un livello di rischio “alto” (comma 1).
Le ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l’adozione di misure più rigorose.
Nelle Regioni individuate dalle ordinanze si applicano, a far data dal giorno successivo alla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le seguenti misure di contenimento:
- è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti: gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita:; il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; il transito sui territori individuati dall’ordinanza qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti (comma 4, lett. a);
- è vietato ogni spostamento, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. Nell’ambito del territorio comunale – come previsto dal decreto legge n.2 del 2021 – lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una sola volta al giorno, tra le ore 5:00 e le ore 22:00, nei limiti di 2 ulteriori persone oltre a quelle ivi conviventi, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5 mila abitanti, e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia (comma 4, b);
Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, ad eccezione dell’articolo 3, si applicano anche ai territori oggetto dell’ordinanza del Ministro della salute, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.
Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (art. 3)
Con ordinanza del Ministro della salute, adottata sulla base della procedura da ultimo definita dall’art. 1, comma 16-quater del decreto legge n.33/2020, e secondo quanto contenuto nel documento di “Prevenzione e risposta al COVID-19” di cui all’allegato 25, sono individuate le Regioni nel cui territorio si manifesti un’incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100 mila abitanti che si collocano in uno “scenario almeno di tipo 3” e con un livello di rischio almeno “moderato” (comma 1).
Le ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l’adozione di misure più rigorose.
Nelle Regioni individuate dalle ordinanze citate – a far data dal giorno successivo alla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – si applicano le seguenti misure di contenimento:
- è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Restano comunque consentiti: gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita; il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; il transito sui territori individuati dall’ordinanza qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto. Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito nell’ambito del comune – e dai comuni inferiori a 5000 abitanti per 30 km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia – una volta al giorno, tra le 5.00 e le 22.00, nei limiti di 2 ulteriori persone oltre a quelle ivi conviventi, oltre ai minori di 14 anni su cui si esercita la potestà genitoriale e le persone disabili o non autosufficienti conviventi (comma 4, lett. a);
- sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 10, lett. ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie (comma 4, lett. b);
Le misure previste dagli altri articoli del presente D.P.C.M., si applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.
Si evidenzia che gli allegati 23 e 24, così come l’allegato 9 contenente le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” (che restano quelle approvate dalla Conferenza delle regioni in data 8 ottobre 2020), non hanno subito modifiche.
Disposizioni finali (art. 14)
Ai sensi dell’articolo 14, comma 3 l’attuale classificazione delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto – di cui all’ordinanza del Ministro della salute dell’8 gennaio 2021 – continua ad applicarsi fino all’adozione delle nuove ordinanze e comunque non oltre il 24 gennaio 2021, fatta salva una eventuale nuova classificazione.
8 Comments
Buongiorno,
Chiedo gentilmente un’informazione:
In zona rossa un negozio di arredamento può ricevere su appuntamento?Grazie
Purtroppo no, in zona rossa i negozi di arredamento non possono ricevere visite. Possono solo effettuare consegne e montaggi ed eventualmente aprire per i titolari e i dipendenti per attività amministrativa o di progettazione, senza aprire al pubblico
Buonasera siamo rivenditori al dettaglio di arredamento, posso effettuare le consegne a domicilio. grazie
Buonasera
Le regole per le aperture e chiusure in zona rossa rimangono quelle stabilite dall’allegato 23 al DPCM Del 3 Novembre.
Quindi i negozi di Arredamento sono tra le attività del commercio al dettaglio che subiscono la chiusura al pubblico.
Resta sempre possibile l’attività di trasporto, montaggio e consegna. Così come è possibile raggiungere il punto vendita per i titolari o i dipendenti che devono svolgere mansioni che non possono essere svolte in smart working.
Buonasera, gentilmente un’informazione.
In zona arancione è possibile andare a ritirare un mobile già acquistato in un negozio fuori regione, sempre arancione.
Grazie per la risposta
Buongiorno mi sembra assurda la decisione.
Per prima cosa siamo già abituati a lavorare su appuntamento basterebbe mettere delle sanzioni salate per chi non rispetta il numero di visitatori presenti a seconda delle metrature del negozio interessato. Il nostro lavoro non si basa sulla pronta consegna né tanto meno i clienti possono scegliere o acquistare con una video chiamata.
E molte persone costrette a casa sentono più la necessità di avere i propri comfort che non possono acquistare perché ci chiudono.
Cucine , camerette , divani e letti sono beni di prima necessità che fanno parte della quotidianità delle persone costrette a casa. Bisogna che vi battiate per questo.
Inoltre gli aiuti saranno ridicoli per noi titolari.
Buona sera
Io abito a Montecchio Maggiore e per convenienza economica mi dovrei recare per l’acquisto di mobili in provincia di Verona. È
Possibile fare questo spostamento con una certificazione.
Grazie cordiali saluti
Buonasera in zona arancione ci si puo recare presso un negozio di arredamento fuori dal proprio comune?
Grazie