Emergenza COVID-19 – FASE 3 – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 – efficacia dal 15 giugno 2020 al 14 luglio 2020
E’ stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale 11 giugno 2020, n. 147 il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” .
Le disposizioni si applicano dalla data del 15 giugno 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, e sono efficaci fino al 14 luglio 2020.
Si riporta, di seguito, una sintesi delle disposizioni di maggiore interesse per i negozi di arredamento.
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale (art.1)
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 si applicano, sull’intero territorio nazionale, per quanto di interesse, tra le altre le seguenti misure:
- i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante; pertanto i datori di lavoro non potranno consentire agli stessi l’ingresso nel luogo di lavoro (lett. a);
- potranno svolgersi in presenza i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza a condizione che siano rispettate le misure di cui al “documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL (lett. q);
- vengono confermate le precedenti misure per gli esercizi commerciali al dettaglio (lett. dd);
- per le attività professionali al pari dei precedenti DPCM, si raccomanda sempre il massimo utilizzo dello smart working per le attività ad esso compatibili; l’incentivazione di ferie e congedi retribuiti per i dipendenti nonché di altri strumenti contrattuali; l’attuazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, l’adozione di strumenti di protezione individuale; l’incentivazione, infine, delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando forme di ammortizzatori sociali qualora sia necessario sospendere le attività lavorative (lett. ll).
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali (art. 2)
Sull’intero territorio nazionale – come già previsto dal DPCM 17 maggio u.s. – tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali (allegato 12).
Deve essere sottolineata, a questo riguardo, l’importanza di adempiere scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel protocollo proprio per l’effetto limitativo della responsabilità datoriale che ne deriva. Si segnala infatti che l’articolo 29-bis introdotto nella legge 5 giugno 2020, n. 40, di conversione del c.d. “Decreto Liquidità” , prevede che i datori di lavoro pubblici e privati adempiano agli obblighi prevenzionali dettati dall’articolo 2087 del codice civile (tutela delle condizioni di lavoro) mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nei protocolli sopra richiamati nonché negli altri protocolli e linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi ed adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 3. Viene inoltre espressamente richiesta l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. La norma prevede infine che, nell’ipotesi non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevino comunque le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale (Art. 3)
Confermate, rispetto a quanto disposto dal DPCM 17 maggio u.s, le misure di informazione e prevenzione da applicarsi sull’intero territorio nazionale.
Per quanto riguarda, in particolare, le misure di prevenzione si evidenzia l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e, comunque, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Si fa inoltre presente (comma 4) che l’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
Deve essere infine evidenziato che le mascherine di comunità, come previsto dall’articolo 16 comma 2 del D.L. del 17 marzo 2020, hanno lo scopo di ridurre la circolazione del virus nella vita quotidiana e non sono soggette a particolari certificazioni. Non devono essere considerate né dei dispositivi medici, né dispositivi di protezione individuale, ma una misura igienica utile a ridurre la diffusione del virus SARS-COV-2. Esse devono garantire una adeguata barriera per naso e bocca, devono essere realizzate in materiali multistrato che non devono essere né tossici né allergizzanti né infiammabili e che non rendano difficoltosa la respirazione. Devono inoltre aderire al viso coprendo dal mento al naso garantendo allo stesso tempo confort.
Disposizioni in materia di ingresso in Italia (art. 4)
L’articolo in commento conferma le disposizioni in precedenza adottate per regolamentare gli accessi delle persone sul territorio nazionale dal DPCM 17 maggio u.s. (sul punto si rimanda alla circolare prot.3296 ), con una modifica che si limita ad accorpare in un termine unico complessivo di 120 ore la franchigia per gli spostamenti di lavoro all’Estero di personale di imprese italiane, in precedenza articolata in un termine ordinario di 72 ore, con possibile proroga di ulteriori 48 ore.
Transiti e soggiorni di breve durata (art. 5)
Vengono sostanzialmente confermate le disposizioni dettate dal DPCM 17 maggio u.s. in materia di transiti e soggiorni di breve durata in Italia (sul punto si rimanda alla circolare prot.3296 ), prevedendo anche in questo caso, la sola modifica dell’accorpamento dei termini delle franchigie temporali ordinarie e delle possibili proroghe, in precedenza previste.
Ulteriori disposizioni in tema di spostamenti da e verso l’estero (art.6)
Si conferma quanto già previsto, a riguardo, dal DPCM 17 maggio u.s. (cfr circolare prot.3296) estendendo, fino al 30 giugno p.v. il divieto di spostamenti da e verso Paesi diversi da quelli indicati nell’articolo (Paesi UE, Schengen, Regno Unito, Andorra, Principato Monaco, Vaticano, San Marino), salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, ferma restando la possibilità di rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Nuove linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative (All. 9)
Si segnalano, tra gli allegati al DPCM in commento, le nuove “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 11 giugno u.s. (allegato 9). La nuova versione, rispetto alla precedente del 25 maggio:
- aggiorna ed integra le prescrizioni per i settori già previsti, tra i quali commercio al dettaglio e uffici aperti al pubblico;
- inserisce alcune schede relative a nuovi settori: congressi e grandi eventi fieristici; sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse; discoteche.
Allegati:
DPCM 11 giugno 2020
Circolare prot. 3296 – DCPM 17 maggio 2020