Emergenza COVID-19 – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, applicabili sull’intero territorio nazionale – Circolare del Ministro dell’interno 2 maggio 2020
In data 2 maggio il Ministero dell’interno ha diramato una circolare, destinata ai Prefetti, sulle novità introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile u.s. (cd decreto “Fase 2”) rispetto al precedente dPCM del 10 aprile u.s.
Nel ricordare che le misure dettate dal dPCM 26 aprile – su cui si è riferito con nota del 27 aprile u.s. – sono applicabili sull’intero territorio nazionale a partire dal 4 maggio e sono efficaci fino al 17 maggio, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione su alcuni punti della circolare volti a precisarne i contenuti.
- Spostamenti
In tema di spostamenti, la circolare, nell’evidenziare che la nuova disciplina consente, rispetto alla precedente, gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, in ambito regionale (e non solo comunale come previsto precedentemente), si sofferma sulla fattispecie degli spostamenti per incontrare i congiunti (nuova fattispecie che il nuovo DPCM riconduce alle situazioni di necessità).
In particolare la circolare chiarisce che la definizione di “congiunti” ricomprenda “i coniugi, i rapporti di parentela, affinità e di unione civile e le relazioni connotate da duratura e significativa comunanza di vita di affetti”.
La circolare, inoltre, sottolinea, quale ulteriore novità introdotta dal DPCM 26 aprile, il divieto per tutte le persone fisiche di spostarsi in una regione (prima erano i comuni) diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. Precisa inoltre che è consentito in ogni caso il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Tuttavia, una volta che si sia fatto rientro non saranno più consentiti spostamenti al di fuori della regione in cui ci si trova a meno che non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento sopra evidenziati.
Le circostanze giustificative di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, possono essere fornite nelle forme e con le modalità consentite, in particolare, per quella lavorativa può essere provata anche semplicemente esibendo documentazione come tesserini o simili.
Inoltre, ricorda che, in luogo della “forte raccomandazione” di cui alla previgente misura – ora è imposto un vero e proprio obbligo di rimanere presso il proprio domicilio, in caso di sintomi influenzali e febbre, e di limitare al massimo i contatti sociali, “contattato il proprio medico curante”.
- Attività produttive industriali e commerciali – Protocolli di sicurezza: controlli e sanzioni
Per effetto dell’ampliamento delle attività autorizzate, previsto dal decreto “fase 2”, la circolare evidenzia che sono adesso inserite nell’allegato 3 del DPCM citato, attività fino al 3 maggio soggette al sistema della preventiva comunicazione al Prefetto.
L’articolo 2, comma 6 del dPCM 26 aprile subordina la prosecuzione di tutte le attività consentite al rispetto dei contenuti del protocollo di sicurezza negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile tra il Governo e le parti sociali nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, del protocolli di sicurezza nei cantieri, anch’esso sottoscritto il 24 aprile u.s. e del protocollo di sicurezza nel settore del trasporto e della logistica del 20 marzo u.s., eliminando ogni altra forma di comunicazione o autorizzazione preventiva.
Pertanto, il sistema di verifica della sussistenza delle condizioni richieste per la prosecuzione delle attività aziendali, basato sulle comunicazioni degli interessati ai Prefetti, viene sostituito con un regime di controlli sull’osservanza delle prescrizioni contenute nei protocolli richiamati in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Al riguardo viene data indicazione ai Prefetti di programmare specifici servizi di controllo, con l’apporto, tra gli altri dell’Ispettorato nazionale del Lavoro.
In ordine alla normativa applicabile in sede di controlli si precisa che l’articolo 2, comma 6, nel fare espressa menzione dei tre citati protocolli, attribuisce alle prescrizioni dei protocolli stessi, la natura di misure di contenimento del contagio con la conseguenza che la loro violazione comporta l’applicazione del sistema sanzionatorio previsto dall’articolo 4 del decreto legge 25 marzo n.19, – commentato con nota del 26 marzo 2020 – che prevede l’applicazione di sanzioni amministrative, pecuniarie e accessorie, salvo che il fatto contestato costituisca reato.
La verifica dell’eventuale sussistenza degli estremi di un illecito penale dovrà fare riferimento al quadro normativo in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro delineato nel decreto legislativo n.81/2008.
Nel raccomandare la scrupolosa attuazione dei protocolli, si informa che la Confederazione, in attuazione del punto 13 dell’allegato 6 del DPCM – “aggiornamento del protocollo di regolamentazione” – sta lavorando ad un protocollo standard territoriale di cui si darà notizia non appena condiviso.
Al di fuori delle ipotesi di violazione dei sopra citati protocolli di cui agli allegati 6, 7 ed 8 del DPCM “fase 2”, la circolare ricorda che il comma 4 dell’art. 2, consente all’organo che procede al controllo, già all’atto dell’accertamento, di disporre la chiusura provvisoria dell’attività per 5 giorni. Periodo che, nella successiva fase di adozione del provvedimento sanzionatorio di competenza del prefetto, ai sensi della legge n.689/1981, sarà poi scomputato dalla durata della sanzione inflitta.
Inoltre, la circolare evidenzia che l’obbligo della preventiva comunicazione al prefetto resta dunque soltanto per le attività sospese, cioè non incluse nell’allegato 3 al DPCM citato, e al solo fine di ammettere l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, attività di pulizia e sanificazione nonché per consentire la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonchè la ricezione in magazzino di beni e forniture.
In conclusione la nota:
- evidenzia che il riavvio delle attività economiche dovrà avvenire garantendo la sicurezza dei lavoratori assicurando idonei livelli di protezione negli ambienti di lavoro e ponendo quindi l’accento sulla necessità di attivare un adeguato sistema di controlli, teso a verificare la puntuale osservanza delle prescrizioni poste a presidi delle suddette tutele e ad applicare le eventuali relative sanzioni;
- evidenzia che le prescrizioni alla libertà di spostamento delle persone impongono di trovare un punto di equilibrio tra l’obiettivo di salvaguardare la salute pubblica, evitando gli assembramenti ed osservando il distanziamento interpersonale, e l’esigenza di contenere l’impatto sulla vita quotidiana dei cittadini;
- evidenzia che in tale contesto la valutazione dei casi concreti dovrà essere affidata ad un prudente ed equilibrato apprezzamento per un’applicazione coerente del DPCM citato;
- invita a consultare regolarmente i siti istituzionali del Governo nelle sezioni dedicate alle risposte ai quesiti più frequenti.