Indicazioni e istruzioni operative Inps su contributi sospesi
Il Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020, art. 13, comma 1) e il Decreto Ristori bis (D.L. n. 149/2020, art. 11, commi 1 e 2) hanno introdotto ulteriori misure di sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
Con Circolare n. 129 del 13.11.2020 – pubblicata in sostituzione della Circolare n. 128 del 12.11.2020, che ricomprendeva invece tra i destinatari della sospensione di cui all’art. 11, c. 2, del D.L. n. 149/2020 anche i datori di lavoro delle zone arancioni – l’Inps ha fornito alcune indicazioni ed istruzioni operative inerenti a tali sospensioni.
In relazione ai beneficiari delle sospensioni, si fa presente che – su richiesta di chiarimento avanzata dalla Confcommercio – l’Istituto ha precisato che, per espressa previsione legislativa, il D.L. Ristori bis sospende i versamenti contributivi per i soli datori di lavoro, escludendo dunque i versamenti dovuti dai committenti alla Gestione Separata Inps.
L’Inps e ha chiarito, altresì, che i datori di lavoro privati destinatari delle sospensioni possono usufruire di tali agevolazioni in relazione ai dipendenti che operano nelle sedi ubicate nelle zone colpite dall’emergenza (cfr. Circolare Inps n. 37/2020 par. 1.1 – Com. prot. 0002207, del 13.3.2020).
- VERSAMENTI SOSPESI AI SENSI DELL’ART. 13, COMMA 2, DEL D.L. N. 137/2020, COME PRECISATO DALL’ART. 11 DEL D.L. N. 149/2020
Contributi sospesi: versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020 (di competenza ottobre 2020), incluse le rate in scadenza nello stesso mese relative alle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa concesse dall’Inps.
Con la Circolare in commento, viene dunque segnalato che – come chiarito dal Decreto Ristori bis – i versamenti contributivi oggetto di sospensione per effetto del Decreto Ristori sono riferiti ai versamenti in scadenza nel mese di novembre 2020.
La sospensione non opera relativamente ai premi INAIL e rispetto alla terza rata in scadenza nello stesso mese riferita alla rateizzazione (di cui agli art. 126 e 127 del D.L. n. 34/2020, ovvero all’art. 97 del D.L. n. 104/2020), dei versamenti sospesi ai sensi del D.L. n. 9/2020, del D.L. n. 18/2020, del D.L. n. 23/2020 e del D.L. n.34/2020.
Destinatari della sospensione: datori di lavoro privati con sede operativa ubicata nel territorio dello Stato, la cui attività prevalente rientri tra i codici ATECO individuati nell’Allegato 1 al D.L. n. 149/2020, che si allega alla presente nota (All. 1).
- VERSAMENTI SOSPESI AI SENSI DELL’ART. 11, COMMA 2, DEL D.L. N. 149/2020
Contributi sospesi: versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza nel mese di novembre 2020 (di competenza ottobre 2020).
Destinatari della sospensione: i datori di lavoro privati con unità produttiva od operativa ubicata nelle c.d. zone rosse come individuate dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre e del 10 novembre 2020 – ossia Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano – la cui attività prevalente rientri tra quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al D.L. n. 149/2020, che si allega alla presente nota (All. 2).
- CONTRIBUZIONE SOSPESA DA VERSARE AL FONDO DI TESORERIA
La sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria.
- MODALITÀ DI RECUPERO DEI CONTRIBUTI SOSPESI AI SENSI DEL D.L. N. 137/2020 (ART. 13) E DEL D.L. N. 149 (ART. 11)
La ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori, potrà avvenire senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021;
- mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese di novembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021.
Non è previsto il rimborso dei contributi previdenziali già versati.