MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE (elenco in aggiornamento…)
Riportiamo di seguito un elenco aggiornato delle principali misure esistenti ad oggi a sostegno delle Imprese, dei professionisti e dei lavoratori. L’elenco è in aggiornamento.
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DECRETO CURA ITALIA – Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18
Le principali misure introdotte
il Ministero Economia e Finanze ha emanato specifiche FAQ, elaborate anche in risposta alle richieste di chiarimenti avanzate dall’Associazione bancaria, con le quali ha fornito prime indicazioni in merito alle misure introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19 nel nostro Paese.
In particolare, le misure oggetto di approfondimento sono quelle riferite:
- alla moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito concesse da banche e intermediari finanziari a micro, piccole e medie imprese, prevista all’art. 56;
- ai nuovi interventi del Fondo di garanzia per le PMI, di cui all’art. 49.
Art. 56 – Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite all’epidemia di COVID-19
1. Le misure di sostegno finanziario
Le imprese danneggiate dalla diffusione di COVID-19 che hanno esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari ex art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico Bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia, possono avvalersi per il tramite di apposita comunicazione, delle seguenti misure di sostegno finanziario, di cui al comma 2, lett. a), b) e c) dell’art.56:
a) le aperture di credito sino a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere alla data del 29 febbraio 2020 o quelli in essere alla data di pubblicazione del decreto (17 marzo 2020), se superiori, non possono essere revocati neanche in parte (sia per la parte utilizzata, sia per quella non ancora utilizzata), fino al 30 settembre 2020;
b) il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 è posticipato, senza alcuna formalità, al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni. Eventuali elementi accessori al contratto di finanziamento sono prorogati coerentemente senza formalità. Come precisato dalla relazione illustrativa al decreto, la restituzione dei predetti prestiti avviene con modalità che non determinino ulteriori oneri né per gli intermediari, né per le imprese;
c) il pagamento delle rate o dei canoni di leasing relativi ai mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri sia per gli intermediari sia per le imprese. È facoltà delle imprese richiedere la sospensione del pagamento dell’intera rata o soltanto dei rimborsi in conto capitale.
In merito, a seguito delle indicazioni fornite dal Ministero, si precisa che:
– per “elementi accessori” si intendono tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra i quali, in particolare, garanzie e assicurazione; questi contratti sono prorogati senza formalità, automaticamente, alle condizioni del contratto originario;
– anche per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti, permangono inalterati gli elementi accessori al contratto di finanziamento senza alcuna formalità;
– il periodo di sospensione di cui alla lettera c) comprende anche la rata in scadenza il 30 settembre 2020.
2. I soggetti beneficiari e i requisiti per ottenere la moratoria dei finanziamenti
Possono accedere alle citate misure le micro, piccole e medie imprese (PMI), aventi sede in Italia, appartenenti a tutti i settori, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell’epidemia.
Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Nelle FAQ del Ministero si afferma sono ricompresi tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.
Per accedere alle misure, l’impresa deve essere in bonis al momento dell’invio della comunicazione, vale a dire – sempre come precisato dal Ministero – che non deve avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.
Dato che l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, anche le misure previste nel Decreto legge “Cura Italia” non vengono considerate come misure di forbearance (tolleranza) nell’accezione utilizzata della Autorità di vigilanza europee e quindi può ricorrere alle moratorie anche l’impresa che comunque è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.
3. Modalità di accesso alle misure
I soggetti che intendono accedere alle citate misure devono presentare alla propria banca o intermediario finanziario, una specifica comunicazione, corredata della dichiarazione con la quale l’impresa autocertifica, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, di aver subìto in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
La comunicazione può essere inviata da parte dell’impresa anche via PEC, ovvero attraverso altre modalità che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.
Tutte le banche e gli intermediari finanziari vigilati e gli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia, sono tenuti ad accettare le comunicazioni di moratoria se rispettano i requisiti previsti dal decreto-legge. In base a quanto precisato dall’associazione bancaria con circolare del 24 marzo, la banca non è tenuta quindi a verificare la veridicità delle autodichiarazioni effettuate dalle imprese, ma solo che la predetta comunicazione contenga gli elementi sopra indicati.
Secondo quanto precisato dal Ministero, nella comunicazione, l’impresa deve tra l’altro auto-dichiarare:
- il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
- “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
- di soddisfare i requisiti per la qualifica di micro, piccola o media impresa;
- di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.
Come indicato dal Ministero, è opportuno che l’impresa contatti la banca o l’intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel decreto-legge sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l’intervento del Fondo di garanzia PMI di cui all’art. 49, che possono collegarsi con la misura della moratoria. Le banche possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall’apposito accordo tra l’ABI e le rappresentanze di impresa del 6 marzo scorso (cfr. Accordo per il credito 2019, come modificato dall’Addendum del 6 marzo 2020 – Nota informativa Settore credito prot. 2152 del 9 marzo 2020).
Nel caso in cui il finanziamento sia assistito da agevolazioni pubbliche, la banca/intermediario trascorsi 15 giorni dalla comunicazione all’ente agevolatore può procedere senza ulteriori formalità alla sospensione del finanziamento, secondo il principio del silenzio assenso.
Si ricorda che, in merito alle condizioni economiche applicate alla moratoria, la normativa prevede espressamente l’assenza di nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti, le imprese e le banche.
Art. 49 – Fondo di garanzia per le PMI
I chiarimenti/approfondimenti relativi agli interventi previsti dal Decreto Legge sul Fondo di garanzia PMI, che derogano alle ordinarie disposizioni operative che ne regolano il funzionamento, sono stati oggetto di apposita circolare (n. 8 del 19 marzo 2020) del Gestore del Fondo, Invitalia – Mediocredito Centrale.
Si ricorda che tali interventi hanno una efficacia temporalmente limitata a 9 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto.
Di seguito si riportano i chiarimenti di maggiore interesse contenuti nella citata circolare.
Il comma 1, lett. b) dell’art. 49, prevede l’innalzamento dell’importo massimo garantito. Viene chiarito che tale innalzamento è subordinato all’adozione di un nuovo metodo di calcolo dell’Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), posto che gli attuali metodi in vigore possono essere utilizzati solo fino ad un importo massimo garantito pari a 2,5 milioni di euro.
Il comma 1, lett. c) dello stesso art. 49, prevede che per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all’80 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro.
Su questa previsione, il Consiglio di gestione del Fondo ha deliberato di applicare quanto previsto alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dal 17 marzo e qualora non sia già applicata la percentuale massima di copertura ai sensi delle vigenti Disposizioni Operative del Fondo.
Il Consiglio ha altresì deliberato che, ai fini della concessione della garanzia del Fondo ai sensi della lettera c), non si tiene conto degli importi garantiti in essere per ciascun soggetto beneficiario finale alla data di entrata in vigore del DL Cura Italia, fermo restando il rispetto dell’importo massimo garantito per soggetto beneficiario finale di cui alle vigenti Disposizioni Operative del Fondo (così come previsto al precedente punto b). Il Consiglio ha, infine, deliberato che per le garanzie concesse ai sensi della lettera c), non saranno utilizzabili, dato l’innalzamento delle coperture, le risorse delle sezioni speciali del Fondo.
Il comma 1, lett. d), ammette alla garanzia del Fondo i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito dell’impresa, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% dell’importo del debito residuo del finanziamento oggetto di rinegoziazione.
Il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha deliberato di applicare quanto previsto dalla nuova disposizione alle operazioni finanziarie finalizzate all’estinzione dei finanziamenti già erogati al soggetto beneficiario finale dallo stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario, che non siano già garantiti dal Fondo.
Il comma 1, lett. f), dispone l’estensione della garanzia del Fondo per le operazioni ammesse alla propria garanzia, per le quali le banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19.
La Circolare del Gestore, chiarisce che tale disposizione si applica anche alle imprese che abbiano delle posizioni debitorie classificate dalla banca come non-performing e per i finanziamenti che presentino rate scadute da più di 90 giorni.
Il comma 1, lett. i) prevede che, per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.
La circolare chiarisce che la garanzia del Fondo è cumulabile, senza alcun limite riferito al loro valore, ad altre forme di garanzia reali, assicurative ovvero bancarie.
Art. 64 – Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attivita’ d’impresa, arte o professione e’ riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli
ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
Art. 65 – Credito d’imposta per botteghe e negozi
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attivita’ d’impresa e’ riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
2. Il credito d’imposta non si applica alle attivita’ di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed e’ utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
D.L. 18/2020 – Prime indicazioni su indennità
Con Messaggio n. 1288 del 20.03.2020, l’Inps ha diffuso le prime indicazioni sulle indennità introdotte dal Decreto Legge Cura Italia a sostegno del reddito dei liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi, dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, dei lavoratori agricoli e dei lavoratori dello spettacolo.
In particolare, l’Istituto ha segnalato che le domande saranno rese disponibili entro la fine del mese di marzo e che le stesse potranno essere presentate telematicamente anche per il tramite di patronati, mediante i consueti canali messi a disposizione sul sito internet dell’Inps.
Il Decreto Cura Italia ha introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori le cui attività stanno risentendo dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.
L’Istituto sta provvedendo a mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati, nel più breve tempo possibile, le procedure telematiche per la trasmissione delle domande ai trattamenti previsti. Qui di seguito si illustrano sinteticamente le diverse prestazioni previste e si forniscono le prime indicazioni operative.
INDENNITÀ COVID 19
Si tratta di indennità previste per il mese di marzo 2020 dell’importo pari ad € 600, non soggette ad imposizione fiscale.
Ai sensi del decreto Cura Italia di seguito l’elenco delle singole indennità e delle categorie di lavoratori destinatari delle medesime:
Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi
A tale indennità possono accedere:
✓ i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS;
✓ i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
Ai fini dell’accesso all’indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.
Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria
A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:
✓ Artigiani
✓ Commercianti
✓ Coltivatori diretti, coloni e mezzadri
Ai fini dell’accesso all’indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.
IMPORTANTE
Le indennità di cui sopra non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.
COME FARE DOMANDA
I lavoratori, potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare in via telematica all’INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell’Inps, www.inps.it.
Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche.
Interventi del sistema delle Camere di commercio per contrastare le difficoltà finanziarie delle PMI e facilitarne l’accesso al credito
In base ad una disposizione contenuta al comma 4 dell’art. 125 (Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in considerazione degli effetti determinati dall’attuale situazione straordinaria di emergenza sanitaria, l’Unioncamere e le Camere di commercio sono autorizzate a realizzare specifici interventi nell’anno in corso – a valere sulle risorse disponibili dei rispettivi bilanci – per contrastare le difficoltà finanziarie delle PMI e facilitarne l’accesso al credito.
Per la realizzazione di tali interventi potranno essere definiti anche appositi accordi con il Fondo di garanzia per le PMI, con i Confidi, nonché con soggetti del sistema creditizio e finanziario.
Viene inoltre stabilito che, per le medesime finalità, le Camere di commercio e le loro società in house sono autorizzate ad intervenire a supporto delle imprese mediante l’erogazione di finanziamenti con risorse reperite avvalendosi di una piattaforma on line di social lending e di crowdfunding, tenendo apposita contabilizzazione separata dei proventi conseguiti e delle corrispondenti erogazioni effettuate.
SOSPENSIONE PAGAMENTO BOLLETTE ACQUA, ELETTRICITÀ, GAS E RIFIUTI
ARERA ha pubblicato la Deliberazione 17 marzo 2020 75/2020/r/com con oggetto “Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas, idrico e di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per i comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova Dei Passerini, Vò”.
Sul tema va premesso che, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi nella Regione Lombardia e nella Regione Veneto, l’articolo 4, comma 1, del decreto legge 9/2020 ha disposto che l’Autorità “con riferimento ai settori dell’energia elettrica dell’acqua del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, prevede, con propri provvedimenti, la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio indicati nell’Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020”. Ai sensi dell’articolo 4, al comma 2, dello stesso decreto inoltre, l’Autorità, “disciplina altresì̀ le modalità̀ di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità̀ per la relativa copertura nell’ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.
Assolvendo a quanto disposto dal decreto richiamato l’Autorità di regolazione, con la Delibera in esame, ha specificato che:
- fino al 30 aprile 2020 sono sospesi i termini di pagamento delle fatture o degli avvisi di pagamento relative al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, emesse o da emettere, per le utenze site nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione Dadda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova Dei Passerini, Vò (salva la facoltà delle utenze di chiedere per iscritto di voler adempiere regolarmente);
- sino al 30 aprile 2020 nei comuni sopramenzionati non si applica la disciplina di tutela del credito per l’inadempimento delle obbligazioni di pagamento relative a fatture o avvisi di pagamento anche scadute alla data del 10 marzo 2020 (l’esercente l’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti si astiene da ogni azione prevista dal regolamento di servizio o dalla normativa vigente, in caso di morosità degli utenti). Nei casi di morosità in essere alla data del 10 marzo 2020, la disciplina prevista per l’omesso pagamento della tariffa dei rifiuti trova nuovamente applicazione a partire dal 1^ maggio 2020; l’esercente l’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti deve procedere a nuova contestazione dell’inadempimento prima di esperire i rimedi previsti.
In merito alle modalità di pagamento delle fatture e/o degli avvisi di pagamento oggetto di sospensione dei termini di pagamento, l’art. 9 della Delibera specifica che:
- gli esercenti l’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provvedono, secondo la normativa vigente, a rateizzare gli importi relativi alle fatture e/o agli avvisi di pagamento i cui termini sono stati sospesi. I medesimi importi sono rateizzati senza applicazione di interessi a carico degli utenti, previa informativa da inviare ai soggetti interessati sui loro diritti come disciplinati dal presente provvedimento;
- è fatta salva la facoltà per l’utente, previa apposita richiesta scritta o comunque documentabile, di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata;
- si rinvia a eventuale successivo provvedimento l’individuazione di misure volte alla copertura di specifici oneri relativi alla sospensione per gli operatori interessati dalla Delibera in esame, nonché la definizione di ulteriori modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi/cartelle di pagamento sospese individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell’ambito delle componenti tariffarie in considerazione dell’eventuale protrarsi della situazione emergenziale.
Conclude l’art. 13 della Delibera stabilendo che “I gestori del Servizio idrico integrato (SII), gli esercenti la vendita e gli esercenti l’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provvedono a pubblicare sul proprio sito internet un’illustrazione delle misure adottate a beneficio degli utenti e dei clienti finali con il presente provvedimento, con particolare riferimento ai criteri e alle modalità previste per la rateizzazione degli importi delle fatture oggetto di sospensione dei termini di pagamento”.