Novità introdotte dal DPCM 24 ottobre 2020
Il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, recante ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, le cui disposizioni si applicano a partire dal 26 ottobre e sono efficaci fino al 24 novembre 2020 – ha sostituito, modificandole in parte, le previsioni del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal D.P.C.M. 18 ottobre 2020, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica e l’incremento dei casi sul territorio nazionale.
Si riportano, di seguito, le principali novità di interesse per i negozi di arredamento.
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale (art. 1)
E’ esteso a tutti i locali pubblici e aperti al pubblico nonché a tutti gli esercizi commerciali l’obbligo di esporre, all’ingresso del locale, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (comma 5). Riguardo a tale obbligo precisiamo quanto segue.
CLICCA QUI PER SCARICARE IL CARTELLO PREDISPOSTO DA CONFCOMMERCIO IN FORMATO PDF
La lettera dd) dell’art. 1, comma 9, del DPCM del 24 ottobre, dispone che le attività commerciali al dettaglio devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni. Le linee guida sul COMMERCIO AL DETTAGLIO sono contenute nell’allegato 9 al DPCM del 24 ottobre e riprendono quelle approvate dalla Conferenza delle regioni l’8 ottobre 2020.
Tra le indicazioni contenute in queste linee guida, figura la seguente: Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti. Il numero va calcolato in base a determinati parametri.
L’art. 1 comma 9 lett. dd) del DPCM del 24 ottobre, per le attività commerciali al dettaglio dispone che:
- deve essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro
- gli ingressi devono avvenire in modo dilazionato
- non si può sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
Viene poi raccomandata l’applicazione delle misure di cui all’Allegato 11 (Misure per gli esercizi commerciali) del DPCM che al punto 7 per quanto riguarda il regolamento e lo scaglionamento degli accessi si indica:
- per i locali fino a 40 mq può accedere una persona alla volta con un massimo di due operatori;
- per i locali di dimensioni superiori l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e uscita.
Il numero da esporre nel cartello va riferito alla clientela ma, ovviamente, deve tenere conto degli spazi complessivi e della loro articolazione. In altre parole, la parte normalmente riservata alla cassa, o ai venditori, se non vi siano scaffalature o espositori accessibili alla clientela, dovrà essere sottratta alla superficie da considerare per calcolare il numero massimo di clienti ammissibili proprio perchè a loro non accessibile.
Ove invece non ci fossero spazi di questo tipo, il numero massimo di clienti da indicare nel cartello dovrà tenere conto anche del fatto che il titolare e gli eventuali dipendenti non godono di uno spazio a loro riservato all’interno del punto vendita per mantenere il metro di separazione richiesto.
Questa indicazione è la medesima introdotta fin dalle prime linee guida di maggio ed avrebbe quindi dovuto suggerire già da tempo agli operatori l’opportunità di una riflessione sul numero massimo di persone ammissibili nei loro locali in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
Ci sono giunte alcune richieste di delucidazione su come conteggiare le presenze per quanto riguarda gli uffici all’interno delle esposizioni, sicuramente di dimensioni ridotte rispetto alla superficie totale. In questi casi, seguendo le indicazioni sopra riportate, dovrebbe valere la regola stabilita per i locali fino a 40mq, interpretando la presenza massima di tre persone all’interno dello spazio interessato (in questo caso sarebbe un operatore/addetto alle vendite e due clienti). Il nostro consiglio è però quello di concludere le fasi di vendita o contrattazione, se possibile, negli spazi dello showroom dove sicuramente è possibile utilizzare tavoli e piani di appoggio, oltre che sedute, esposte come campionature. In questo ultimo caso sicuramente sarà più facile dimostrare che le prescrizioni dei vari decreti vengono ampiamente rispettate.