Nuovo modello di comunicazione per la cessione dei crediti d’imposta relativi ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° luglio 2020, sono state definite le modalità di comunicazione delle cessioni dei crediti d’imposta:
- per le botteghe e i negozi, di cui all’art. 65 del D.L. n. 18 del 2020 (cosiddetto “Decreto Cura Italia”);
- per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’art. 28 del D.L. n. 34 del 2020 (cosiddetto “Decreto Rilancio”).
In particolare, il citato Provvedimento ha previsto che la comunicazione dell’avvenuta cessione dei predetti crediti d’imposta venga inviata a partire dal 13 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, direttamente dai soggetti cedenti che hanno maturato i crediti stessi, utilizzando, esclusivamente, le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, a pena d’inammissibilità.
Con il successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 dicembre 2020, è stata approvata una nuova versione del modello di comunicazione, per consentire:
- l’invio della comunicazione anche tramite gli intermediari abilitati;
- la comunicazione della cessione dei crediti, di cui al citato art. 28 del D.L. n. 34 del 2020, relativi ai mesi fino a dicembre 2020.
Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, l’art. 1, comma 602, della legge di bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n. 178) ha, poi, ulteriormente esteso il credito d’imposta fino al 30 aprile 2021.
Tutto ciò premesso – al fine di consentire la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta in questione anche con riferimento ai mesi fino ad aprile 2021 – con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 febbraio 2021, sono stati approvati il nuovo modello di comunicazione e le relative istruzioni (che si allegano per opportuna conoscenza) in sostituzione del modello e delle istruzioni approvati con il citato Provvedimento del 14 dicembre 2020.
Il nuovo modello deve essere utilizzale a decorrere dal 15 febbraio 2021 e deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, direttamente dal beneficiario, oppure avvalendosi di un intermediario abilitato mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.