Superbonus del 110% – Gli interventi agevolati, a chi spetta e come si può utilizzare
Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “Decreto Rilancio”) ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cosiddetto “Superbonus”).
Ora, con una specifica Guida Operativa l’Agenzia delle Entrate fornisce una prima illustrazione informativa delle principali novità in materia di detrazioni introdotte dal “Decreto Rilancio” spiegando – attraverso apposite FAQ e casi pratici – tutto quello che c’è da sapere sull’agevolazione in esame.
Il “Superbonus“, si precisa, è riconosciuto nella misura del 110% delle spese, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Può essere chiesto per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute – nel predetto arco temporale dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 – per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, sulle unità immobiliari indipendenti e sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due). Non può essere fruito, invece, per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).
Nella Guida si spiega che il “Superbonus” spetta, innanzitutto, per gli interventi volti a incrementare l’efficienza energetica degli edifici e le misure antisismiche. A queste tipologie di spese, dette “trainanti”, si aggiungono altri interventi, a condizione però che siano eseguiti congiuntamente (“trainati”) ad almeno un intervento trainante: rientrano in questa categoria, per esempio, l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Per quanto riguarda i beneficiari, si ricorda che possono accedere al “Superbonus” le persone fisiche che possiedono o detengono l’immobile (per esempio proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari), i condomini, gli Istituti autonomi case popolari (IACP), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus e le associazioni e società sportive dilettantistiche registrate, per i soli lavori dedicati agli spogliatoi. I soggetti IRES (e, in generale i titolari di reddito d’impresa o professionale) possono accedere al “Superbonus” solo per la partecipazione alle spese per interventi trainanti, effettuati sulle parti comuni di edifici.
Nella Guida si forniscono anche importanti indicazioni sulla possibilità per i contribuenti di scegliere, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione prevista, di ottenere uno sconto dai fornitori dei beni o servizi (cosiddetto “sconto in fattura”) o di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante. Questa possibilità riguarda – oltre che le spese per gli interventi ai quali si applica il “Superbonus” in questione – anche gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cosiddetto “bonus facciate”) e l’installazione di impianti solari fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, con la facoltà di successive cessioni da parte del cessionario.