Trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese
E’ stato registrato dalla Corte dei Conti ed è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo economico finalizzato a favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese (Digital Trasformation), come previsto dall’art. 29 comma 5 e seguenti del Decreto Legge 34/2019 (D.L. Crescita) convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019.
Il decreto definisce i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a sostegno di progetti di innovazione di processo, di innovazione dell’organizzazione ovvero di progetti di investimento basati sulle tecnologie abilitanti individuate nel Piano nazionale Impresa 4.0, nonché sulle tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera.
Le risorse stanziate ammontano a 100 milioni di euro, con una riserva del 25% per i progetti presentati da micro e piccole imprese e per i progetti congiunti, nonché del 5% per le PMI che alla data di presentazione della domanda sono in possesso del rating di legalità.
Soggetti beneficiari
Possono accedere alle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese con un volume di ricavi, risultante dall’ultimo esercizio chiuso, pari ad almeno 100 mila euro e che dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati.
Le imprese devono operare prevalentemente nel settore del commercio, del turismo, in quello manifatturiero e dei servizi diretti alle imprese manifatturiere, svolgendo le attività economiche presenti nell’allegato 1 del decreto. Si precisa che sono ricomprese interamente la divisione “G” del Commercio e i codici 55 (alloggi) e 79 (agenzie viaggio, tour operator, ecc.) del Turismo.
Le PMI possono presentare progetti congiuntamente, purché in numero non superiore a dieci, attraverso l’adesione ad un Contratto di Rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione come il Consorzio e l’Accordo di Partnership. In caso di progetto congiunto, il requisito dei 100.000 euro di ricavi dovrà essere calcolato sommando i ricavi delle vendite e delle prestazioni realizzati da tutti i soggetti partecipanti.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 4 del decreto, le imprese partecipanti all’aggregazione devono obbligatoriamente prevedere quale soggetto promotore capofila un DIH-digital innovation hub o un EDI-ecosistema digitale per l’innovazione (nel quale rientrano gli EDI Confcommercio) di cui al Piano nazionale Impresa 4.0, che assume il ruolo di referente e rappresentante nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico, sia per la corretta esecuzione del progetto, sia per l’erogazione delle agevolazioni.
Progetti ammissibili
I progetti ammissibili alle agevolazioni devono essere diretti alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi mediante l’implementazione di:
- tecnologie abilitanti individuate dal Piano nazionale impresa 4.0 (advanced manufacturing solutions, addittive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics)
- tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, finalizzate:
- all’ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori
- al software
- alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio
- ad altre tecnologie, quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange-EDI), geolocalizzazione, tecnologie per l’in-store customer experience, system integration applicata all’automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things).
I Progetti devono rientrare in una delle seguenti tipologie di attività:
- innovazione nell’organizzazione: applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell’organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un’impresa.
Sono esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell’impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell’utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, la produzione personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali;
- innovazione di processo: applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software).
Sono esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l’utilizzo di sistemi molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell’utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, la produzione personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali;
- investimento: il progetto basato sull’acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali e/o di servizi funzionali a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa tramite l’implementazione delle tecnologie abilitanti come previste dal Piano Impresa 4.0 e di tecnologie digitali di filiera, di cui al comma 6 dell’art. 29 della Legge n. 58/2019.
Spese ammissibili
Per quanto riguarda i progetti di Innovazione di processo e di innovazione nell’organizzazione, sono ammissibili i seguenti costi:
- il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione o di somministrazione lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca. Sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
- gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione;
- i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per la realizzazione del progetto, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how;
- le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
Il calcolo dei costi ammissibili avviene sulla base della “opzione semplificata”. I costi di cui alle lettere b, c, e d, sono ammessi sulla base di un tasso forfettario pari al 40 percento dei costi diretti ammissibili per il personale di cui alla lettera a. Le spese per il personale dipendente sono ammesse secondo la metodologia di calcolo e le tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale di cui al decreto interministeriale MIUR-MISE n. 116 del 24 gennaio 2018.
Relativamente ai progetti d’investimento sono ammissibili i seguenti costi:
- immobilizzazioni materiali, quali macchinari, impianti e attrezzature tecnologicamente avanzate ovvero tecnico-scientifiche, purché coerenti con le finalità di trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dell’impresa;
- immobilizzazioni immateriali necessarie alle finalità del progetto agevolato;
- costi per servizi di consulenza specialistica strettamente funzionali alla realizzazione del progetto, nella misura massima del 10% dei costi complessivi ammissibili;
- costi sostenuti a titolo di canone per l’utilizzo, mediante soluzioni cloud computing, dei programmi informatici ovvero per la fruizione di servizi di connettività a banda larga o ultra larga;
- costi per i servizi resi alle PMI beneficiarie dal soggetto promotore capofila per la gestione delle iniziative di cui all’art. 4, comma 2 del decreto (progetti congiunti), nella misura massima del 2 per cento dei costi complessivi ammissibili.
Per i “progetti d’investimento” il calcolo dei costi avviene in via ordinaria in base al loro valore reale, pertanto non viene utilizzata l’opzione semplificata (valida solo per i progetti d’innovazione di processo e nell’organizzazione).
Agevolazioni concedibili
I progetti devono avere un importo di spesa non inferiore a 50.000 euro e non superiore a 500.000 euro, essere avviati in data successiva alla presentazione della domanda agevolativa ed essere ultimati entro 18 mesi dalla data del decreto di concessione delle agevolazioni.
In caso di progetti congiunti, ciascuna impresa deve sostenere almeno il 10% dei costi complessivi ammissibili.
L’agevolazione concessa è pari al 50% dei costi ammissibili, di cui il 10% con contributo a fondo perduto e il 40% come finanziamento agevolato da restituire, senza interessi, in un massimo di 7 anni.
Le agevolazioni relative “all’innovazione nell’organizzazione e all’innovazione di processo” sono concesse in base al Regolamento Generale di Esenzione n. 651/2014 (Gber), mentre quelle relative “all’investimento” sono concesse in base al Regolamento De Minimis n. 1407/2013.
Procedura
Il soggetto gestore della misura è Invitalia.
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello. I termini di apertura e le modalità di presentazione e valutazione delle domande saranno definite con successivo provvedimento del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico.